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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22373/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 1996, con cui l'ufficio contestava a un contribuente, poi deceduto, l'omessa dichiarazione di redditi asseritamente derivanti da attività di affittacamere non professionale svolta in ambito turistico, recuperandoli a tassazione IRPEF e irrogando sanzioni. L'atto si basava su indagini bancarie estese a un conto corrente cointestato al contribuente e ai familiari. Dopo un primo contenzioso definito in favore del contribuente, la sentenza d'appello favorevole era stata cassata in precedente giudizio di legittimità per errata esclusione della riferibilità al contribuente delle movimentazioni bancarie e per erronea svalutazione degli indizi. In sede di rinvio la CTR aveva rideterminato il reddito imponibile, imputando solo parte dei versamenti al contribuente e confermando le sanzioni. Contro tale sentenza gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 472/1997, sostenendo che le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi e che la CTR aveva illegittimamente confermato la sanzione nei loro confronti; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe sottratto dal maggior imponibile un versamento di 108.150 euro, riferibile, secondo i ricorrenti, all'attività del figlio titolare di impresa individuale, circostanza che sarebbe stata documentalmente provata e non contestata; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., censurando l'omessa considerazione della riferibilità di quel versamento al figlio e non al de cuius. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo: ha affermato che la responsabilità per le sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi e che la relativa disciplina si applica anche alle violazioni non ancora contestate o sanzionate alla data di entrata in vigore del d.lgs. 472/1997. Ha giudicato inammissibili il secondo motivo, perché rivolto in sostanza contro la valutazione delle prove e non contro l'utilizzo di prove non dedotte d'ufficio, e anche il terzo, perché la CTR aveva comunque esaminato la circostanza relativa ai versamenti e la censura mirava a una diversa valutazione del materiale istruttorio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni, con decisione nel merito di declaratoria di non debenza delle sanzioni medesime agli eredi; per il resto il ricorso è stato respinto/inammissibile e la ripresa a tassazione del reddito residuo è rimasta ferma.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando non dovute dagli eredi le sanzioni amministrative irrogate al defunto contribuente, perché l'obbligazione sanzionatoria tributaria non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 472/1997, applicabile anche ratione temporis alla fattispecie. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri due motivi: il secondo perché diretto a contestare la valutazione delle prove e non la violazione dell'art. 115 c.p.c., oltre che carente sul piano dell'autosufficienza quanto alla dedotta non contestazione; il terzo perché la CTR aveva preso in considerazione il fatto storico dedotto, e la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio. La sentenza impugnata è stata cassata solo nella parte relativa alle sanzioni, con decisione nel merito sul punto ex art. 384 c.p.c.; per il resto è rimasta ferma la rideterminazione del reddito imponibile. Le spese di merito sono state compensate integralmente e quelle di legittimità compensate per tre quarti, con condanna dell'Agenzia al residuo.

Norme richiamate

  • art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Nel precedente giudizio di legittimità era stato richiamato per affermare la legittimità dell'utilizzazione, ai fini dell'accertamento, delle risultanze di conti correnti intestati o cointestati a familiari del contribuente, salvo prova contraria della riferibilità delle operazioni al contribuente accertato.

  • art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973

    Nel precedente giudizio di legittimità era stato richiamato per affermare la legittima utilizzabilità degli elementi extracontabili e delle presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Nel precedente giudizio di legittimità erano stati richiamati a sostegno dell'ammissibilità e della forza probatoria delle presunzioni semplici nella ricostruzione del reddito evaso.

  • art. 8 del D. Lgs. n. 472 del 1997

    L'obbligazione al pagamento delle sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi.

  • art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997

    La disciplina dell'inesigibilità delle sanzioni verso gli eredi si applica anche alle violazioni non ancora contestate o alle sanzioni non ancora irrogate alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale nei primi due motivi.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'onere di autosufficienza impone di indicare specificamente in quale atto la circostanza ritenuta pacifica sia stata allegata, provata o non contestata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente applicabile al giudizio di rinvio pubblicato dopo l'11 settembre 2012, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori né una richiesta di rivalutazione del merito.

  • L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1

    La nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. non si applica ai giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 per effetto della disciplina transitoria.

  • L. n. 134 del 2012

    La nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83/2012.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lettera b)

    Ha introdotto la formulazione restrittiva dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi del trasgressore; se la violazione o la sanzione non erano ancora definitivamente contestate alla data di entrata in vigore del d.lgs. 472/1997, opera comunque la disciplina favorevole dell'inesigibilità verso gli eredi.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non è invece configurabile quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove ritualmente acquisite.
  • La deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, principale o secondario, effettivamente trascurato dal giudice; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi di prova o chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura fondata sulla mancata considerazione di un fatto asseritamente pacifico richiede il rispetto dell'onere di autosufficienza, con specifica indicazione dell'atto processuale in cui il fatto è stato allegato o discusso.
  • Quando il giudice di rinvio abbia già escluso o ridotto l'imputazione di talune movimentazioni bancarie al contribuente sulla base di un accertamento di fatto, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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