Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33296/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, fondato su PVC della Guardia di Finanza, con cui veniva contestata l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per più annualità (2003-2008) a una società in accomandita semplice e, in via riflessa, alla socia accomandataria. L'Ufficio rideterminava induttivamente il reddito societario, valorizzando margini di profitto dell'attività, volume d'affari ricostruito tramite indagini bancarie, redditività media del settore e incidenza dei costi sui ricavi. La CTP accoglieva il ricorso senza integrare il contraddittorio; la CTR confermava. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con i primi due motivi, violazione degli artt. 324 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992, lamentando: (1) l'omesso rilievo del mancato litisconsorzio necessario in una controversia su accertamento di redditi di società di persone; (2) l'omesso rilievo del giudicato formatosi in altro giudizio relativo al medesimo accertamento, in quanto la CTR aveva erroneamente ritenuto che la contribuente avesse contestato solo la propria posizione individuale. I terzi e quarti motivi, relativi a ultrapetizione e a preclusioni probatorie, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondate le censure sull'omessa integrazione del contraddittorio. Ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, ha cassato sia la sentenza della CTR sia quella di primo grado e ha rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, affinché il giudizio sia celebrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, con integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992. Il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti. Il rinvio è stato disposto anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma la cui violazione è dedotta per contestare l'omessa considerazione del giudicato e del corretto assetto del processo

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria regionale

  • art. 14, D.Lgs. 546/1992

    norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario

  • art. 29, D.Lgs. 546/1992

    richiamato quale base per la riunione di processi separatamente instaurati tra litisconsorti necessari

  • art. 2909 c.c.

    menzionato per i limiti soggettivi del giudicato, che non può essere opposto a chi non ha partecipato al processo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 32, D.P.R. 600/1973

    richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, in tema di poteri istruttori e utilizzo delle indagini bancarie

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di società di persone e dei soci opera un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, perché l'unitarietà dell'accertamento rende inscindibile la posizione di tutti i soggetti coinvolti.
  • Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • In presenza di più giudizi relativi al medesimo accertamento, il giudicato formato tra alcune parti non può pregiudicare chi non abbia partecipato al processo o non sia stato posto in condizione di parteciparvi.
  • Nel processo tributario, l'eventuale giudicato parziale deve comunque essere letto alla luce dei limiti soggettivi degli atti impositivi e del diritto di difesa, che impediscono l'estensione automatica degli effetti a soggetti estranei al giudizio.
  • Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone, il ricorso di uno dei soggetti interessati investe inscindibilmente l'intero rapporto processuale e impone l'integrazione del contraddittorio o la riunione dei procedimenti pendenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.