Cassazione Civile, Ordinanza n. 33796/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali, perché il Ministero dell'interno si era costituito in modo irrituale, mediante atto finalizzato soltanto alla discussione orale e non con controricorso tempestivo. È stato altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era proposto con tre motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto sostanziale perché la decisione si arresta su un rilievo preliminare di inammissibilità. Il Ministero dell'interno si era limitato a depositare un atto per partecipare alla discussione orale, senza costituirsi con controricorso tempestivo. La Corte ha esaminato la validità della procura speciale apposta al ricorso per cassazione, rilevando che, per i giudizi soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura conteneva solo l'autenticazione della firma con la formula "V° la firma è autentica", ma non una esplicita certificazione della data successiva alla comunicazione del decreto, sicché mancava un requisito richiesto a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità; la mancanza della certificazione comporta inammissibilità del ricorso.
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13
Ha introdotto nel d.lgs. n. 25 del 2008 la disciplina processuale speciale richiamata dalla Corte.
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 13 del 2017, mantenendo la disciplina speciale dell'art. 35-bis.
Sono richiamati come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Sono citati come parametri della questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata.
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel parametro di costituzionalità e nel quadro della disciplina europea sulla protezione internazionale.
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
Richiamati nel parametro di costituzionalità della disciplina processuale speciale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel parametro di costituzionalità della disciplina processuale speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale soggetto all'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se la data di rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità è certificata in modo espresso dal difensore.
- L'autenticazione della sola firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura: la certificazione della posteriorità non può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo dell'atto.
- L'onere di certificazione imposto dall'art. 35-bis, comma 13, ha natura speciale e non è surrogabile con formule generiche o con elementi indiretti presenti nella procura; la sua omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nel procedimento camerale davanti alla Corte di cassazione, la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non vale come regolare costituzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti processuali.
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