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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50727/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Perugia che aveva disposto il dissequestro solo della metà della somma presente sul conto deposito titoli n. 40829242 cointestato a Borissova e a Vasileva, sostenendo che, ai sensi dell'art. 1854 cod. civ., gli intestatari di un conto sono creditori in solido e che quindi Borissova poteva ottenere la restituzione dell'intero saldo (per poi regolare i rapporti interni con la contitolare). Denunciava inoltre la mancata citazione della Vasileva nel giudizio di rinvio e deduceva nullità per omessa notifica (art. 179 c.p.p.), oltre a richiamare norme processuali (art. 587 e art. 627 c.p.p.) relative all'estensione degli effetti della pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto che, pur esistendo la presunzione di comunione/quote uguali e la solidarietà verso i terzi prevista dall'art. 1854 cod. civ., la Borissova poteva validamente dedurre e ottenere la revoca del sequestro/ della confisca per l'intero conto deposito n. 40829242, atteso che il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la liceità degli investimenti ivi accreditati (non riconducibili all'attività delittuosa). La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa al conto 40829242, disponendone la revoca totale della misura reale in favore di Dimitrinka Petrova Borissova. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla mancata citazione della contitolare deceduta e sull'uso degli istituti processuali invocati: una sola contestataria può far valere ragioni che producono effetti favorevoli anche per gli altri cointestatari quando la questione è di natura oggettiva e non personale.

Norme richiamate

  • art. 1854 cod. civ.

    "nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto"

    La Corte richiama la regola secondo cui la cointestazione attribuisce solidarietà verso i terzi e una presunzione di comunione/quote uguali tra i contitolari; tuttavia tale presunzione può essere superata con prove gravi, precise e concordanti. Inoltre, alla luce della natura oggettiva della decisione sulla liceità degli investimenti, una decisione favorevole può essere efficacemente invocata da uno solo dei cointestatari per ottenere la revoca del sequestro dell'intero conto.

  • art. 1298 cod. civ.

    secondo comma: presunzione di comunione dell'oggetto del contratto e attribuzione di quote uguali salvo diverso titolo

    La cointestazione presuppone, nei rapporti interni, quote uguali dei saldi del conto, ma questa presunzione è superabile con idonea prova che dimostri una diversa situazione interna.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    comma 5 (richiamato nel testo) e comma 2 (richiamato nel ricorso)

    L'art. 627 disciplina gli effetti della decisione di legittimità e la possibilità di estensione degli effetti favorevoli; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non fosse necessario applicare un meccanismo di estensione formale perché le ragioni favorevoli potevano essere fatte valere da una sola contestataria a beneficio dei contitolari.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    richiamato nel ricorso (effetto estensivo)

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'estensione degli effetti della pronuncia a favore dei terzi, ma la Corte ha ritenuto la questione non determinante poiché le ragioni sostanziali erano già efficacemente tutelate tramite l'azione della contitolare.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato per la nullità in caso di omessa notifica

    La Corte ha escluso la sussistenza della nullità per mancata citazione della co-intestataria nel giudizio di rinvio, ritenendo che la Borissova era pienamente legittimata a far valere le ragioni anche per conto degli altri cointestatari e che non sussisteva un interesse attuale della parte non ricorrente a far valere la questione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    richiamato nella motivazione della Suprema Corte Sezioni Unite (criterio di ragionevolezza temporale nella confisca)

    La pronuncia di legittimità (Sezioni Unite) ha chiarito che la confisca può riguardare i beni pervenuti al condannato fino alla pronuncia della sentenza per il "reato-spia" e, in casi specifici, anche beni acquistati dopo se acquistati con risorse possedute anteriormente; il giudice dell'esecuzione deve quindi valutare l'epoca e la provenienza delle risorse.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma sostanziale cui si riferisce la condanna di Crostella

    Fornisce il quadro dei reati-spia che hanno originato la condanna; rilevante come fatto storico e come presupposto della confisca per sproporzione patrimoniale.

  • art. 12-sexies, d.l. n. 306/1992 (conv. in legge n. 356/1992)

    richiamato nel provvedimento di sequestro originario per sproporzione

    Norma che legittima il sequestro/confisca per sproporzione tra redditi e valore dei beni; utilizzata dal giudice di merito per disporre il sequestro iniziale.

Massime di principio

  • La cointestazione di un conto comporta, verso i terzi, solidarietà fra gli intestatari (art. 1854 c.c.) e, nei rapporti interni, presunzione di quote uguali (art. 1298 c.c.); tale presunzione può però essere superata solo con prove gravi, precise e concordanti.
  • In procedimenti di esecuzione e di confisca il giudice può rivedere la misura alla luce della data di acquisto dei beni e della provenienza delle risorse: beni acquistati dopo la sentenza possono essere sottratti a confisca se si dimostra che sono frutto del reimpiego di risorse possedute anteriormente (orientamento delle Sezioni Unite su art. 240-bis c.p.).
  • Una decisione favorevole che dichiara la liceità di determinati investimenti o beni ha natura oggettiva e, quando il diritto accertato non è strettamente personale, può produrre effetti favorevoli anche per i co-intestatari; pertanto, uno solo dei cointestatari può validamente far valere davanti al giudice le ragioni che comportano la revoca della misura per l'intero conto.
  • La mancata citazione di un altro contitolare nel giudizio di rinvio non determina automaticamente nullità processuale quando la parte che ha impugnato è legittimata a far valere, e ottiene, l'effetto favorevole per l'intera posizione comune e quando il terzo non mostra interesse attuale a far valere una posizione diversa.
  • Per contestare la provenienza di somme e ottenere la revoca parziale o totale del sequestro è necessaria documentazione contabile chiara (perizie, movimenti bancari) che dimostri la relazione fra i versamenti successivi e le disponibilità ante-violazione; l'onere probatorio dell'inversione della presunzione grava su chi afferma una situazione diversa.

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