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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26522/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello del 08-03-2023 che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ma aveva confermato la confisca dei terreni. I ricorrenti contestavano: 1) la qualificazione come lottizzazione abusiva e la contestata cooperazione/concorso nella realizzazione, ritenendo che il frazionamento e le cessioni fossero distinte nel tempo e senza conoscenza reciproca di un programma edificatorio comune; 2) la natura residenziale dei manufatti nel lotto della Minnei, sostenendo si trattasse di ricoveri per animali e non di volumi abitativi; 3) l'entità delle opere e la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.); 4) per Manunza, la richiesta di derubricazione alla fattispecie meno grave di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001, in quanto le opere sarebbero riconducibili a strutture al servizio di attività tradizionali (scuderia per la Sartiglia).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto coerente e razionale la ricostruzione del giudice di merito che aveva qualificato i fatti come lottizzazione abusiva e violazione paesaggistica (art. 181 d.lgs. 42/2004), pur constatando che i reati erano estinti per prescrizione (decisione di merito). La confisca dei terreni è stata confermata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ciascuno è stato condannato a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - art. 44, comma 1, lett. C

    art. 44, comma 1, lett. C primo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001

    La Corte ha interpretato tale norma come applicabile perché le opere realizzate e il frazionamento hanno determinato una trasformazione edilizia dei terreni e la creazione di lotti a vocazione edificatoria, senza permesso di costruire né piano di lottizzazione.

  • d.P.R. n. 380/2001 - art. 44, lett. b

    art. 44 lett. b del d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamata dalla difesa come possibile derubricazione per opere di minore entità; la Corte ha ritenuto invece che la valutazione unitaria dell'intervento edilizio fosse compatibile con la fattispecie più grave di cui alla lett. C.

  • d.P.R. n. 380/2001 - art. 30 (secondo capoverso)

    secondo capoverso dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001

    La norma relativa alla lottizzazione negoziale è stata richiamata nel dibattito: la Corte, valutando la prossimità temporale degli atti di frazionamento e le opere omogenee, ha ritenuto sussistente una finalità lottizzatoria anche se formalmente le cessioni erano separate.

  • d.lgs. n. 42/2004 - art. 181

    art. 181 del d. Igs. n. 42 del 2004

    Le opere effettuate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico erano prive dell'autorizzazione paesaggistica richiesta; la violazione di tale normativa è stata ricondotta a responsabilità penale.

  • Codice penale - art. 131-bis

    Invocata dalla difesa quale causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che, data la pluralità e l'estensione delle condotte, non potesse applicarsi.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Applicato per imporre ai ricorrenti la condanna a pagare le spese del procedimento di legittimità.

  • Corte Costituzionale - sentenza n. 186/2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata come riferimento per la legittimità dell'imposizione del versamento in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equitativa nella fattispecie e non posta in relazione a colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La configurazione del reato di lottizzazione abusiva non dipende esclusivamente da frazionamenti o cessioni formali: la valutazione unitaria di fatti, tempi, opere omogenee e collegamenti tecnici (recinzioni, accessi carrabili, allacci) può dimostrare una finalità lottizzatoria anche se gli atti formali sono separati.
  • La presenza di manufatti di modesta entità non esclude la rilevanza penale se inseriti in un contesto più ampio di trasformazione del territorio; l'art. 131-bis cod. pen. richiede che la condotta sia realmente di particolare tenuità e isolata.
  • Opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico richiedono l'autorizzazione specifica: la mancanza di tale titolo può integrare il reato paesaggistico anche se le opere hanno finalità diverse (es. ricovero animali), quando l'intervento comporta modifiche rilevanti del terreno o del paesaggio.
  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione probatoria del giudice di merito se questa è supportata da argomentazioni razionali e coerenti; i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle prove senza dimostrare vizi di contraddittorietà o illogicità manifesta sono inammissibili.
  • La confisca dei beni su cui si sono realizzati interventi abusivi può essere confermata anche se i reati sono estinti per prescrizione, quando la configurabilità dei reati sia stata accertata dai giudici di merito.

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