Cassazione Penale, Sentenza n. 26511/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna per reati in materia di stupefacenti (fatti tra aprile 2002 e 4 marzo 2003) per presunta inconciliabilita tra giudicati in relazione all'identificazione del parlante nella "telefonata campione n.32"; dedotta altresi l'idoneita della cosiddetta prova nuova (audizione ex art. 391-ter c.p.p. di Bihichi Abderrahim) a determinare il proscioglimento; contestata inoltre la procedura seguita dalla Corte di appello in ordine alla fase rescindente/rescissoria e la presunta violazione della regola della precostituzione del giudice naturale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati e ha disposto il rigetto del ricorso. In particolare: 1) ha confermato che, dopo l'annullamento senza rinvio da parte della Cassazione, la Corte di appello poteva procedere direttamente al giudizio di revisione (fase rescissoria) senza necessità di un'espressa ordinanza che dichiari preventivamente l'ammissibilita della richiesta; 2) ha escluso violazione della regola della precostituzione del giudice naturale, atteso che la sentenza di annullamento aveva rimesso gli atti alla stessa Corte di appello per nuovo giudizio; 3) ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione probatoria della Corte di appello di Brescia circa l'identificazione del parlante nella telefonata campione e l'inefficacia della prova nuova (dichiarazioni di Bihichi Abderrahim) a determinare il proscioglimento; 4) ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione del merito probatorio, che non consente alla Corte di cassazione di riformare valutazioni di fatto non manifestamente illogiche.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)
disciplina dell'inammissibilita della richiesta di revisione e della conseguente declaratoria di inammissibilita quando la richiesta risulti manifestamente infondata
La Corte ha osservato che la declaratoria di inammissibilita deve intervenire solo se la richiesta e manifestamente infondata e che, nel sistema attuale, non e richiesta un'espressa ordinanza che dichiari formalmente l'ammissibilita prima di procedere al giudizio di revisione; inoltre il meccanismo del rinvio disciplinato dal comma 2 non si applica automaticamente nel caso di annullamento senza rinvio
art. 630 cod. proc. pen.
ipotesi tassative per la revisione
La Corte ha valutato i motivi ai sensi delle lettere pertinenti (lett. a e c) richiamate nel ricorso) e ha ritenuto che i presupposti per la revisione non sussistessero alla luce delle regole di ammissibilita e di valutazione del novum
art. 636 cod. proc. pen.
decreto di citazione a giudizio in caso di ammissione della richiesta di revisione
Richiamato come norma che regola la fase in cui, accertata l'ammissibilita, il presidente della corte dispone la citazione a giudizio del condannato per il processo di revisione
art. 591 cod. proc. pen. (comma 4)
principio secondo cui la verifica di ammissibilita dell'impugnazione non richiede una formale esternazione dell'esito positivo ma si deduce dall'esame nel merito
Applicato analogicamente al procedimento di revisione per sostenere che non e necessaria un'ordinanza formale che dichiari l'ammissibilita prima del giudizio di revisione
art. 11 cod. proc. pen.
criteri per l'individuazione della corte territorialmente competente in caso di rinvio
Utilizzato per spiegare che la norma sul rinvio ad altra corte opera solo nelle ipotesi di annullamento con rinvio e non si applica quando la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio con devoluzione alla stessa corte
art. 629 e seguenti cod. proc. pen.
disciplina del procedimento di revisione
Richiamati per delineare la progressione procedurale del giudizio di revisione e per spiegare l'assenza, nel sistema attuale, di una netta separazione procedimentale tra fase rescindente e rescissoria
art. 391-ter cod. proc. pen.
audizione di persone informate sui fatti (utilizzata come prova nuova)
Valutata dalla Corte di merito ma ritenuta non idonea, anche congiuntamente al compendio probatorio preesistente, a determinare il proscioglimento del ricorrente
legge 20 febbraio 2006 n. 46
riferita nella dottrina come mutamento della disciplina della revisione
Richiamata nel contesto della riaffermazione del ruolo della Corte di cassazione come giudice della motivazione e dei limiti del sindacato di legittimita sulle valutazioni di fatto
Massime di principio
- Nel processo di revisione non e necessaria un'ordinanza formale che dichiari l'ammissibilita della richiesta: il giudice può procedere direttamente al merito quando la richiesta non risulti manifestamente infondata
- La declaratoria di inammissibilita e riservata ai casi in cui il novum o la domanda risultino manifestamente infondati ictu oculi; altrimenti la valutazione di merito deve svolgersi nel contraddittorio
- La Corte di cassazione e giudice della motivazione e non puo riformare motivazioni di merito non manifestamente illogiche: non e consentito ricostruire ex novo il quadro probatorio
- Le nuove dichiarazioni o prove prodotte ai sensi dell'art. 391-ter devono essere comparate con il materiale probatorio gia acquisito e possono essere escluse come insufficienti solo se emergono segni evidenti di inconferenza o inaffidabilita rilevabili ictu oculi
- La regola della precostituzione del giudice naturale non e violata quando la Cassazione, annullando senza rinvio, devolve il nuovo giudizio alla stessa Corte di appello indicata nella decisione di annullamento
- In tema di identificazione tramite comparazione fonica, la distinzione tra somiglianza di voci e prova dell'identita del parlante e rilevante: per ritenere l'identita occorre motivazione specifica che colleghi il campione al fatto contestato; la mera somiglianza non e necessariamente sufficiente per la revisione
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