Cassazione Penale, Sentenza n. 26507/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva assolto l'imputato dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (capo b) per la ritenuta sussistenza della causa speciale di giustificazione dell'auto-reintegrazione nel possesso) e lo aveva invece condannato a sette mesi per il reato di danneggiamento aggravato (capo a). Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) carenza o apparente motivazione in ordine alla richiesta di estendere la scriminante anche al reato di danneggiamento; 2) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per aver ritenuto sussistente l'elemento costitutivo del reato (minaccia) non contestato nel capo di imputazione; 3) inosservanza di norme e carenza di motivazione circa l'altruità del bene danneggiato (contestazione dell'effettiva proprietà delle tegole da parte della persona offesa); 4) carenza di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., e censura sull'uso, da parte della Corte, di una circostanza aggravante non contestata (motivi futili).
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) sulla scriminante: la Corte ha ritenuto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato dall'essere stato commesso anche con violenza sulle cose sia un reato complesso che può assorbire fatti di danneggiamento solo se la violenza sulle cose è strumentale e proporzionata all'autotutela; nel caso concreto i danneggiamenti (distruzione di 1.200 tegole, deterioramento di un transpallet e distruzione di tavoli in acciaio) sono risultati eccedenti rispetto all'esigenza di reintegrazione, pertanto il reato di danneggiamento rimane autonomo e punibile. 2) sulla minaccia: la condotta di dirigere un autocarro contro la persona integra la fattispecie della minaccia prevista dall'art. 635 c.p., e tale elemento era congruamente enunciato nel capo d'imputazione come 'aver ignorato la presenza' costringendo la vittima a scansarsi; dunque non v'è difetto di correlazione. 3) sull'altruità del bene: la censura è generica e infondata; l'accessione prevista dall'art. 936 c.c. non si è verificata dato che l'imputato ha distrutto immediatamente le tegole; inoltre il ricorrente non ha provato in atti la proprietà del suolo. 4) sulla particolare tenuità: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'esclusione della causa di non punibilità richiamando la gravità delle modalità, l'entità del danno e l'intervento dei Carabinieri; la dedotta buona condotta successiva è vago e non decisivo. Nota procedurale: la Corte osserva anche l'erronea formula assolutoria utilizzata dal Tribunale ('perché il fatto non sussiste') quando invece l'accertamento di una causa di giustificazione comporta l'assoluzione 'perché il fatto non costituisce reato', ma tale osservazione non ha inciso sull'esito. Esito finale: ricorso rigettato; confermata la condanna per danneggiamento aggravato (pena di sette mesi).
Norme richiamate
Disciplina l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; qui analizzato come reato complesso il cui secondo comma aggravante contempla la violenza sulle cose come elemento che può assorbire il danneggiamento solo se strumentale e proporzionato.
"con violenza alla persona o con minaccia"
Nozione di danneggiamento e specificazione che il reato può realizzarsi anche con minaccia; la Corte ha ritenuto che dirigere un veicolo contro una persona costituisca minaccia ai sensi di tale articolo.
Concetto di reato complesso: la Corte l'ha applicato per spiegare l'assorbimento o la concorrenza tra il reato di 'ragion fattasi' e il danneggiamento, in funzione della proporzionalità della violenza sulle cose.
Richiamato per la definizione storica della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione, mutazione di destinazione) e per chiarire la nozione utilizzata nel reato di 'ragion fattasi'.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Norme sul motivo di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente (inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione); la Corte ha valutato e respinto i motivi come infondati o manifestamente infondati.
Richiamati dal ricorrente per contestare la mancata corrispondenza tra imputazione e decisione; la Corte ha ritenuto invece che la contestazione della violenza/minaccia era presente e sufficientemente indicata nel capo d'imputazione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa a fronte delle modalità aggressive e dell'elevato danno materiale, motivazione ritenuta adeguata.
Criteri di valutazione del danno e della responsabilità considerati ai fini della valutazione della particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis.
Circostanza aggravante per motivi futili: la Corte osserva che una circostanza aggravante non può essere valorizzata se non è stata contestata in fatto nell'imputazione.
Regola sull'accessione: il proprietario del suolo può divenire proprietario delle opere fatte da terzi solo esercitando il diritto di ritenzione o lasciando decorre il termine di sei mesi; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussisteva perché l'imputato aveva immediatamente distrutto le opere.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008 (Guerra)
Richiamata per il principio che l'accertamento di una causa di giustificazione comporta l'assoluzione con la formula 'perché il fatto non costituisce reato' e non 'perché il fatto non sussiste'.
Massime di principio
- La scriminante per autoreintegrazione nel possesso non si estende automaticamente a tutti gli eventi dannosi: i danneggiamenti sono assorbiti solo se sono strumentali e proporzionati all'autotutela; se eccedono, il danneggiamento rimane autonomo e punibile.
- La minaccia ai fini dell'art. 635 c.p. può realizzarsi anche senza contatto fisico, ad esempio dirigendo un veicolo contro una persona; l'uso dell'energia meccanica come mezzo intimidatorio è configurabile come minaccia.
- Quando una causa di giustificazione è accertata, la formula di assoluzione corretta è 'perché il fatto non costituisce reato'; errori formali nella formula vanno segnalati ma non sempre incidono sull'esito sostanziale.
- L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata concretamente sulla base delle modalità della condotta, dell'entità del danno e della condotta successiva; danni rilevanti e intervento delle forze dell'ordine depongono contro la tenuità.
- Le circostanze aggravanti utilizzate per negare la tenuità devono essere contestate nell'imputazione; non è ammissibile fondarsi su aggravanti non menzionate nel capo di accusa.
- Per contestare l'altruità o la proprietà di beni danneggiati occorre produrre elementi processuali chiari: affermazioni generiche dell'imputato sulla proprietà o sull'uso del suolo sono insufficienti.
- In sede di cassazione, il mancato esame di motivi manifestamente infondati non costituisce autonoma ragione di annullamento della sentenza impugnata.
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