Cassazione Penale, Sentenza n. 26508/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello del 10/05/2023 lamentando: 1) violazione delle norme processuali relative alla trattazione cartolare dell'appello (art. 23-bis d.l. 137/2020 e artt. connessi) per tardiva comunicazione della requisitoria del Procuratore Generale al difensore (requisitoria redatta l'8/5/2023 e inviata al difensore il 9/5/2023 per udienza del 10/5/2023), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa; 2) errata applicazione della norma penale e vizio di motivazione in relazione al delitto di invasione di edifici (art. 633 c.p.), sostenendo che l'occupazione non sarebbe stata violenta e che il marito della ricorrente era assegnatario di unità nello stabile; 3) vizio di motivazione e inosservanza delle norme sugli attenuanti (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.) per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara infondati i motivi del ricorso. Sul profilo processuale la Corte afferma che le disposizioni dell'art. 23-bis erano in vigore per il giudizio di appello e che, in generale, i termini previsti sono di natura ordinatoria: la tardiva comunicazione delle conclusioni non determina automaticamente nullità salvo dimostrazione dell'effettivo pregiudizio. Nel caso concreto, essendo le conclusioni del Procuratore Generale state depositate oltre il termine assegnato alla difesa per le proprie conclusioni, la Corte ritiene sussistente una lesione del diritto di difesa (nullità ex art. 178, lett. c) c.p.p.); tuttavia tale nullità è stata considerata sanata perché il difensore non ha chiesto, nei termini, la rimessione in termini o altri rimedi applicabili. Sul merito penale, la Corte ritiene corretta la valutazione della Corte d'appello circa la configurabilità dell'art. 633 c.p., osservando che l'occupazione ha riguardato anche porzioni comuni non coperte dal contratto di locazione del coniuge; inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è adeguatamente motivato alla luce dei precedenti penali e della gravità dei fatti. La Corte segnala infine che i residui reati contestati (capi D ed E) risultano estinti per prescrizione maturata l'8 giugno 2023. Complessivamente il ricorso viene respinto.
Norme richiamate
Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ...
I termini previsti sono di natura ordinatoria e non perentoria; la tardiva comunicazione non determina automaticamente nullità salvo che dalla tardività derivi un effettivo pregiudizio al diritto di difesa; se le conclusioni sono comunicate oltre il termine assegnato alla difesa, si configura comunque una lesione del diritto di difesa (nullità ex art. 178 c.p.p.) che deve essere eccepita tempestivamente per non essere sanata.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la nullità d'ordine generale a regime intermedio relativa all'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; la Corte l'ha richiamata per qualificare la tardiva comunicazione delle conclusioni come lesiva del diritto di difesa quando la difesa non ha potuto controreplicare.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La mancata eccezione tempestiva davanti al giudice procedente (richiesta di rimessione in termini) può determinare la sanatoria della nullità derivante dalla tardiva comunicazione.
art. 633 cod. pen. (invasione di edifici)
La Corte d'appello ha correttamente ritenuto integrato il reato anche per l'occupazione di porzioni comuni (es. sala riunioni condominiale) non comprese nel contratto di locazione del coniuge; la presenza di un contratto di locazione per altre unità non esclude la configurazione del reato.
art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli)
Richiamata tra i capi di imputazione e valutata congiuntamente all'art. 633; le condotte di violazione dei sigilli hanno rilevanza ai fini sanzionatori e della gravità del fatto.
art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti e bilanciamento sanzionatorio)
Il giudice può basare il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti; la presenza di precedenti penali e la gravità del fatto legittimano il diniego delle attenuanti.
Queste disposizioni hanno prorogato l'applicazione delle norme emergenziali (art. 23 e 23-bis del d.l. 137/2020) alle impugnazioni proposte entro determinate date, confermando l'applicabilità dell'art. 23-bis al caso di specie.
Massime di principio
- I termini previsti dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 per la trasmissione delle conclusioni hanno natura ordinatoria: la tardiva comunicazione non è automaticamente causa di nullità, salvo dimostrazione dell'effettivo pregiudizio subito dalla difesa.
- Se le conclusioni del pubblico ministero vengono comunicate dopo la scadenza del termine assegnato alla difesa, si configura comunque una lesione del diritto di difesa (nullità ex art. 178 c.p.p.); tuttavia la parte privata deve tempestivamente esercitare i rimedi (es. richiesta di rimessione in termini) o eccepire la nullità davanti al giudice procedente, altrimenti la nullità può risultare sanata.
- In materia di invasione di edifici (art. 633 c.p.) l'occupazione di parti comuni non coperte da un titolo legittimante costituisce fattispecie penalmente rilevante anche se il ricorrente o suoi conviventi vantano un contratto di locazione per altre porzioni dell'immobile.
- Il giudice può fondare il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche su elementi selezionati tra quelli previsti dall'art. 133 c.p.; la presenza di precedenti e la gravità della condotta sono sufficienti a escludere le attenuanti.
- La prescrizione può estinguere reati residui intervenuti in sede di impugnazione: va sempre verificata la decorrenza dei termini di prescrizione rispetto alle pronunce successive.
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