Cassazione Penale, Sentenza n. 26509/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze dell'11/01/2024 (che aveva dichiarato inammissibile l'appello verso la sentenza del Tribunale di Lucca del 22/11/2019, con condanna per truffa aggravata commessa il 19/02/2015). In Cassazione il difensore ha dedotto un unico motivo basato sull'inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p.), sostenendo altresì che i motivi di appello, pur succinti, erano specifici (sostenevano che si trattava di inadempimento contrattuale e non di truffa) e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La Corte d'Appello aveva depositato la sentenza l'11/01/2024 e, trattando il giudizio in camera di consiglio con "motivazione contestuale" ex art. 544, comma 1, c.p.p., il termine per proporre ricorso per cassazione era di 15 giorni, quindi fino al 26/01/2024. Il ricorso è stato sottoscritto e depositato telematicamente il 29/01/2024, risultando pertanto tardivo. L'inammissibilità per tardività ha reso inutile l'esame del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata liquidata alcuna somma alla parte civile per questa fase perché non richiesta.
Norme richiamate
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre nullità per inosservanza di norme processuali; la Corte non ha esaminato il vizio di nullità perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità; non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità temporale del ricorso.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità; la vicenda non è stata valutata sul merito per il difetto di tempestività del ricorso.
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che se il giudizio di appello è trattato con procedimento camerale non partecipato e non è stata tempestivamente avanzata istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, l'imputato non può considerarsi "giudicato in assenza" e non beneficia dell'aumento di 15 giorni del termine per impugnare in cassazione.
art. 585, comma 1-bis e art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
In presenza di motivazione contestuale (art. 544) il termine per proporre ricorso per cassazione è quello ordinario di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a). La previsione dell'aumento di 15 giorni (comma 1-bis) non si applica se non sussistono i presupposti (parte non giudicata in assenza).
art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
La sentenza d'appello è stata resa con motivazione contestuale ai sensi di questa norma, determinando il termine di 15 giorni per proporre ricorso per cassazione.
art. 640, comma 2, n. 2, in relazione all'art. 61, n. 5, cod. pen.
Norma penale relativa al reato contestato (truffa aggravata) nel giudizio di merito; rilevata per ricostruire il capo di imputazione ma non oggetto di decisione in Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equa (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per valutare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Rispettare scrupolosamente i termini per proporre ricorso per cassazione: la tardività determina inammissibilità e impedisce l'esame del merito.
- Se l'appello d'appello è trattato in camera di consiglio e non si è formulata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, non si ha diritto all'allungamento del termine per cassazione (+15 giorni) e l'imputato non è considerato "giudicato in assenza" per tale finalità.
- Quando la sentenza d'appello è adottata con motivazione contestuale ex art. 544 c.p.p., il termine per cassazione è quello ordinario di 15 giorni (art. 585, comma 1, lett. a). È essenziale calcolare correttamente la data di decorrenza del termine (deposito in cancelleria).
- La tempestività del deposito (data di sottoscrizione e di deposito telematico) è determinante: il ricorso è tempestivo solo se sottoscritto e depositato entro il termine stabilito.
- L'inammissibilità per motivi formali (tardività) comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie alla luce dell'art. 616 c.p.p., se ricorrono profili di colpa.
- Se si deducono nullità processuali o questioni di merito (es. qualificazione del fatto: truffa vs inadempimento contrattuale), tali censure non potranno essere esaminate se il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
- Per ottenere provvedimenti o liquidazioni a favore della parte civile occorre formulare esplicita richiesta nella fase di impugnazione; in mancanza la Corte non provvederà d'ufficio.
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