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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26506/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato indicato nel capo A (truffa consumata il 10/02/2018), deducendo la violazione dell'art. 599, comma 2, c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: secondo la difesa l'atto presentato dalla presunta persona offesa, intestato "denuncia/querela" (presentato il 6/2/2018 da Martino Distratto), non conteneva una formulazione idonea a manifestare la volontà di procedere penalmente (querela) e quindi l'azione sarebbe stata improcedibile per difetto di querela. Si osservava inoltre che il denunciante non si era costituito parte civile né era comparso nel processo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto che l'atto presentato da Martino Distratto potesse essere qualificato come querela: era intestato "denuncia/querela", la persona offesa si era espressamente dichiarata vittima di reato e il fatto che abbia presentato l'atto pur non avendo possibilità concreta di ottenere ristoro economico dimostra la volontà di che la Ferraris fosse punita penalmente. La Corte ha richiamato il principio del "favor querelae" secondo cui la volontà di punizione può essere desunta anche da atti che non contengono formule particolari. È stato inoltre precisato che il ricorso riguardava solo il capo A; le statuizioni relative al capo B sono divenute irrevocabili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'atto presentato potesse integrare la querela ai sensi della norma, anche in assenza di formule specifiche, valutando la volontà della persona offesa nel contesto concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla motivazione dei vizi di motivazione denunciati; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione sulla qualificazione dell'atto come querela.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce la truffa: reato per il quale la imputata era stata condannata (capo A e capo B).

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamata dai giudici di merito per la declaratoria di continuazione tra i reati contestati.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022)

    Principio richiamato dalla Corte: in tema di reati perseguibili a querela, la volontà di punizione può essere desunta anche in assenza di formule particolari e gli atti dubbi vanno interpretati alla luce del 'favor querelae'.

Massime di principio

  • Un atto denominato "denuncia/querela" che dichiara di essere vittima di reato può essere qualificato come querela anche se non contiene formule rituali; il giudice deve interpretarlo con il criterio del "favor querelae".
  • L'assenza di costituzione di parte civile o della comparizione della persona offesa non esclude, di per sé, la riconducibilità dell'atto alla querela.
  • Se il ricorso per cassazione è limitato a uno solo dei capi di imputazione, le statuizioni relative agli altri capi non impugnati possono diventare irrevocabili.
  • Per il difensore che intenda contestare la validità di una querela è centrale dimostrare l'assenza di una volontà processuale del querelante; la mera mancanza di formule non è automaticamente decisiva.
  • Nel dubbio, i giudici tendono a favorire l'iniziativa persecutoria del querelante (favor querelae), interpretando gli atti in modo da rispettare la volontà di procedere quando questa può ragionevolmente essere desunta.

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