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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26510/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Gambino ha impugnato il decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo (23/05/2023) sostenendo che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che tale onere non sarebbe applicabile ai soggetti "detenuti" (in carcere o agli arresti domiciliari), ai detenuti domiciliari o a chi è sottoposto a libertà vigilata o sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; ha inoltre contestato l'applicabilità delle norme sulle impugnazioni del codice al procedimento di prevenzione, per la diversa forma dei provvedimenti (decreti e non sentenze). Sono state richiamate le disposizioni degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 159/2011, 680, comma 3, c.p.p., 581, comma 1-ter (e 1-quater) c.p.p., nonché l'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Gambino perché l'atto d'impugnazione non era accompagnato, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., dalla dichiarazione/elezione di domicilio, né richiamava una elezione valida e preesistente. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso per cassazione inammissibile (per motivi parzialmente aspecifici e manifestamente infondati) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha chiarito sul piano generale che: (i) il rinvio operato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 159/2011 e dall'art. 680, comma 3, c.p.p. rende applicabili, se compatibili, le disposizioni generali del codice in materia di impugnazioni al procedimento di prevenzione; (ii) l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità) è compatibile e quindi applicabile alle impugnazioni nel procedimento di prevenzione; (iii) il comma 1-quater di tale articolo, relativo al mandato specifico per l'imputato processato in absentia, è incompatibile con il procedimento di prevenzione perché riguarda il processo in absentia, non previsto nel procedimento di prevenzione; (iv) l'eccezione di non applicabilità per i soggetti detenuti in istituti penitenziari mantiene valore: l'art. 581, comma 1-ter, non opera per l'imputato detenuto in carcere, ma il ricorrente non aveva dimostrato di trovarsi in tale condizione e la Corte aveva annotato che l'appellante risultava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la quale l'onere sussiste.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Disposizione di carattere generale che richiede il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione; la Corte ha ritenuto che sia applicabile anche alle impugnazioni nel procedimento di prevenzione (salvo il caso del detenuto in carcere, per il quale la norma non opera)

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Norma speciale relativa al procedimento in absentia; la Corte l'ha ritenuta incompatibile con il procedimento di prevenzione (che non prevede il procedimento in absentia)

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    Salvo quanto è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi [..] si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza

    Rinvio espresso alle norme generali del codice di procedura penale per le impugnazioni nel procedimento di prevenzione; tale rinvio costituisce base legale per l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, al procedimento di prevenzione, previa verifica di compatibilità

  • art. 680, comma 3, cod. proc. pen.

    Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni (...)

    Ulteriore rinvio alle disposizioni generali in tema di impugnazioni; combinato con l'art. 10 d.lgs. 159/2011 rafforza la possibilità di applicare norme del codice alle impugnazioni nel procedimento di prevenzione

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022

    Disposizioni transitorie in materia di assenza (riferite ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581)

    La Corte ha osservato che la richiamata disposizione transitoria non impedisce l'applicazione del comma 1-ter al procedimento di prevenzione e che l'interpretazione che le limita l'ambito solo ai procedimenti in absentia porterebbe ad incongruenze interpretative

  • art. 156, comma 3, cod. proc. pen.

    Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1

    Usata per sostenere che il soggetto agli arresti domiciliari è equiparabile, in mancanza di disposizione diversa, al detenuto in carcere; inoltre, la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non equivale alla detenzione in istituto penitenziario

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il deposito, con l'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è richiesto e la sua omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo le esenzioni specifiche previste dalla legge.
  • L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non opera con riguardo all'imputato detenuto in istituto penitenziario: se si intende invocare l'esenzione per essere detenuti, occorre documentarne concretamente la condizione già nella fase di impugnazione.
  • La norma speciale del comma 1-quater (mandato per l'imputato processato in absentia) è incompatibile con il procedimento di prevenzione, poiché quest'ultimo non prevede il giudizio in absentia.
  • La misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non equivale alla detenzione in istituto penitenziario: per soggetti sottoposti a tale misura l'onere di deposito della elezione/dichiarazione di domicilio sussiste.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre allegare o dichiarare espressamente la elezione/dichiarazione di domicilio nell'atto di impugnazione; in caso di detenzione, deve fornire documentazione certa dello stato di detenzione.
  • Le questioni interpretative in tema di inammissibilità richiedono precisione e specificità nei motivi di ricorso; censure aspecifiche o non supportate da elementi probatori saranno dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • Quando esiste contrasto giurisprudenziale su interpretazioni di norme processuali rilevanti la parte non sarà automaticamente sanzionata con la Cassa per le ammende se la questione era oggetto di controversia al momento del ricorso; ciò riduce il rischio di sanzioni economiche aggiuntive in presenza di orientamenti contrastanti.

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