Cassazione Civile, Ordinanza n. 29137/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di importi non versati a seguito dell'adesione a una procedura di condono fiscale relativa alla definizione automatica di liti/annualità pregresse. La CTR aveva ritenuto che la contribuente, residente in un comune della provincia di Catania interessato dagli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002, potesse beneficiare sia della sospensione dei termini di pagamento prevista dalla normativa emergenziale, sia della riduzione del 50% dei residui versamenti prevista da una successiva disciplina agevolativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di violazione e falsa applicazione di legge: con il primo ha contestato l'applicabilità della sospensione dei termini ai versamenti rateali del condono; con il secondo ha censurato l'applicabilità della riduzione del 50% ai residui versamenti derivanti dal medesimo condono. La contribuente è rimasta intimata e non ha resistito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha confermato il principio secondo cui la sospensione dei termini di adempimento prevista dalla normativa emergenziale per i contribuenti colpiti dagli eventi eccezionali si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, quindi ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia solo in relazione alla riduzione del 50% dei residui versamenti. Su questo secondo profilo ha escluso che un nuovo provvedimento agevolativo possa applicarsi a una lite già definita mediante precedente condono, richiamando l'irrevocabilità della scelta del contribuente e la non rivisitabilità dei periodi d'imposta già condonati. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 4, comma 1, D.L. 4 novembre 2002, n. 245, conv. con modif. dalla L. 286/2002
è richiamato tra le norme che disciplinano la sospensione dei termini di adempimento in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi eccezionali.
D.M. 17 maggio 2005
è menzionato come parte del quadro normativo invocato dall'Agenzia per escludere l'applicazione della sospensione/riduzione.
art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296
non è ritenuto estensibile, nel caso concreto, a una lite già definita tramite precedente condono; la nuova agevolazione non può rivisitare il rapporto già chiuso.
art. 9 della L. 27 luglio 2000, n. 212
è richiamato quale norma da leggere in modo letterale, logico e costituzionalmente orientato per giustificare l'estensione della sospensione ai contribuenti interessati da eventi eccezionali.
art. 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 289
è la base della definizione agevolata/condono alla quale si riferiscono i versamenti rateali oggetto della lite.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di adempimento tributario prevista per i contribuenti colpiti da eventi eccezionali si applica anche alle rate dovute per effetto dell'adesione a un condono fiscale, se il dato normativo, letto in modo letterale, logico e costituzionalmente orientato, non consente di introdurre eccezioni non previste.
- Le agevolazioni tributarie successive non sono, di regola, applicabili a una lite già definita tramite precedente condono, perché la definizione agevolata esaurisce la pretesa fiscale relativa ai periodi d'imposta condonati e impedisce una nuova rivisitazione della medesima fattispecie.
- In materia di condono fiscale, l'irrevocabilità della scelta del contribuente e l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici impediscono che il medesimo debito o periodo d'imposta sia nuovamente rimesso in discussione da ulteriori provvedimenti agevolativi.
- Differenziazioni di trattamento tributario per soggetti che si trovano nella stessa situazione di fatto devono trovare una giustificazione adeguata, altrimenti si risolvono in discriminazioni arbitrarie.
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