Cassazione Civile, Ordinanza n. 36276/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria promossa da una società creditrice contro due coniugi: uno dei due aveva prestato fideiussione a garanzia di debiti di una società poi insolvente e, dopo l'assunzione della garanzia, i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi l'unico immobile di proprietà dell'obbligato. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i coniugi ricorrenti deducevano, con due motivi, la violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e vizi motivazionali: sostenevano che mancasse l'eventus damni perché il patrimonio residuo dell'obbligato sarebbe stato comunque sufficiente a soddisfare il credito e perché l'immobile conferito era ipotecato; inoltre contestavano la scientia damni, affermando che la corte territoriale avrebbe valorizzato solo la sequenza temporale tra fideiussione e costituzione del fondo e la qualità di fideiussore, trascurando elementi contrari, tra cui il pagamento di forniture da parte della società garantita e la scelta familiare di proteggere il figlio in grave disagio psichico mediante la costituzione del fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi nella parte in cui denunciavano violazioni di legge, affermando che la corte d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di azione revocatoria ordinaria: per l'eventus damni non occorre la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente un atto che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito; nel caso concreto il conferimento dell'unico immobile in un fondo patrimoniale aveva ridotto la garanzia patrimoniale, anche alla luce del fatto che i beni residui erano più difficilmente aggredibili. Quanto alla presenza di ipoteca sull'immobile, la Corte ha escluso che tale circostanza fosse decisiva, poiché l'azione revocatoria non mira a recuperare il bene ma a renderlo aggredibile dal creditore, e l'ipoteca non esclude di per sé il pregiudizio per il creditore chirografario. Ha inoltre confermato la sussistenza della scientia damni, desumibile in via presuntiva dalla vicinanza temporale tra fideiussione e fondo patrimoniale e dal conferimento dell'unico immobile; le ragioni familiari addotte sono state giudicate irrilevanti. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'azione revocatoria ordinaria; ai fini della sua accoglienza è sufficiente che l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e, per gli atti gratuiti, la consapevolezza della loro potenziale lesività può desumersi in via presuntiva.
richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo corretta la valutazione presuntiva operata dai giudici di merito.
la censura ex n. 5 è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di riesaminare il merito o la sufficienza della motivazione.
ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio motivazionale denunciabile in cassazione.
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni non richiede che il debitore sia spogliato di ogni utilità patrimoniale: è sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
- Per valutare il pregiudizio revocatorio occorre guardare all'effetto complessivo dell'atto sulla garanzia patrimoniale; la circostanza che il bene sia gravato da ipoteca non esclude automaticamente l'eventus damni nei confronti del creditore chirografario.
- La scientia damni, negli atti gratuiti, può essere provata per presunzioni, valorizzando la vicinanza temporale tra l'assunzione del debito e l'atto di disposizione, nonché il trasferimento dell'unico bene facilmente aggredibile.
- In cassazione il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito una rivalutazione delle prove o delle risultanze documentali.
- Le ragioni familiari o soggettive che abbiano ispirato l'atto di disposizione non bastano a neutralizzare la revocatoria se l'atto incide sulla garanzia patrimoniale spettante ai creditori.
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