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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 2987 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato cinque cartelle di pagamento, conosciute tramite estratto di ruolo, lamentandone l’omessa notifica. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 240 depositata il 12.01.2018, aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando tre cartelle per prescrizione quinquennale e condannando l’agente della riscossione alle spese. L’Agenzia ha appellato deducendo: il difetto di giurisdizione tributaria per le somme relative a premi/contributi INAIL contenute in una cartella e la regolare notifica delle cartelle, producendo in appello la documentazione. La società ha contestato la validità della notifica PEC di una cartella, per l’estensione del file diversa da .p7m, e quella di due notifiche consegnate a persona addetta all’ufficio, per mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle somme dovute a titolo di contribuzioni INAIL. Per il resto ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dall’Agenzia in appello e valide le notifiche: la difformità dell’estensione del file PEC non determina nullità se la consegna ha consentito la conoscenza dell’atto e raggiunto lo scopo; la raccomandata consegnata al domicilio del destinatario a persona qualificatasi addetta all’ufficio è valida senza ulteriori comunicazioni. Ha quindi escluso la prescrizione quinquennale dei tributi locali, poiché le cartelle risultavano notificate tempestivamente, e quella dei tributi erariali, soggetti al termine ordinario decennale. Ha confermato le cartelle impugnate per la parte rientrante nella giurisdizione tributaria, riformando sul punto la sentenza di primo grado. Le questioni di primo grado non riproposte sono state considerate rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c. La società appellata è stata condannata alle spese di entrambi i gradi: euro 1.000 per il primo grado ed euro 1.500 per l’appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    l'art. 58, comma secondo, del D.l.gs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dalla impossibilità deil'interessato di produrli in prima istanza, per causa a lui non imputabile

    Nel processo tributario d’appello le parti possono produrre nuovi documenti anche senza dimostrare che non fosse possibile depositarli in primo grado per causa non imputabile. La Commissione ha quindi ammesso la documentazione notificatoria depositata dall’Agenzia in appello.

  • Art. 345, ultimo comma, c.p.c.

    con la conseguenza che costituisce erronea applicazione della norma in parola l'affermazione secondo cui la produzione documentale nel giudizio d'appello risulta illegittima, ove non sia stata provata l'impossibilità incolpevole di versarla agli atti del giudizio di primo grado

    Il requisito dell’impossibilità incolpevole di produrre documenti in primo grado, previsto dalla disciplina processualcivilistica, non limita la facoltà di nuova produzione riconosciuta dalla norma speciale del processo tributario.

  • Art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973

    il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del DPR n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del dpr n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cpc

    La disciplina della notificazione della cartella consente di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo: un’irregolarità formale non comporta nullità quando la consegna ha permesso al destinatario di conoscere l’atto.

  • Art. 156 c.p.c.

    in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo

    La nullità della notificazione può essere sanata quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ossia quando il destinatario ne abbia acquisito conoscenza.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica

    La cartella può essere notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona alla data risultante dalla ricevuta, senza necessità di una relata separata. Nel caso deciso, la consegna a persona qualificatasi addetta all’ufficio è stata ritenuta valida senza ulteriore comunicazione.

  • Art. 6 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    alla luce di una lettura combinata dell'art. 26 del dP.R. n. 602/1973 e dell'art. 6 della l. n. 212/2000 (cd Statuto del contribuente), gli "scostamenti della" notifica in esame rispetto al («regime ordinario") non integrano alcuna violazione degli art. 24, 3, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione.

    La disciplina semplificata della notificazione postale della cartella, letta insieme allo Statuto del contribuente, non è di per sé lesiva delle garanzie costituzionali richiamate.

  • Art. 346 c.p.c.

    Le ulteriori questioni sollevate nel primo grado del giudizio e non espressamente riproposte devono intendersi rinunziate, a mente dell'articolo 346 c.p.c.

    Le questioni e le eccezioni sollevate in primo grado che non siano espressamente riproposte nel giudizio d’appello si considerano rinunciate.

  • Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

    Le spese, ai sensi dell' art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

    Le spese del processo tributario sono regolate secondo la soccombenza, valutata nel caso concreto anche considerando la soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello è possibile produrre nuovi documenti senza provare che la loro mancata produzione in primo grado dipendesse da una causa non imputabile alla parte, secondo la disciplina speciale richiamata dalla decisione.
  • Un’irregolarità formale nella notifica PEC non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se il destinatario abbia ricevuto e conosciuto l’atto, così che la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo.
  • La cartella di pagamento può essere notificata con raccomandata con avviso di ricevimento; la consegna al domicilio del destinatario a un soggetto individuato come legittimato alla ricezione può perfezionare la notifica senza relata separata e, secondo la decisione, senza ulteriore comunicazione.
  • La decisione applica ai tributi locali in questione la prescrizione quinquennale, ma la notifica tempestiva della cartella interrompe il decorso rilevante; per i tributi erariali indicati applica invece il termine ordinario decennale, poiché le obbligazioni d’imposta sono autonome e non costituiscono prestazioni periodiche.
  • Le somme dovute a titolo di contribuzione INAIL sono state ritenute estranee alla giurisdizione tributaria; la giurisdizione va quindi valutata in relazione alla natura del credito contenuto nella cartella, non soltanto alla forma dell’atto di riscossione.
  • In appello, le questioni di primo grado non espressamente riproposte si considerano rinunciate.

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