Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33860/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF notificato a un socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, fondato sulla presunta distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto ritenendo che la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili valesse solo se gli utili derivassero da ricavi non contabilizzati e non anche se derivassero da costi indebitamente dedotti o fittizi. Aveva inoltre ritenuto non pertinenti le sentenze prodotte dall’Ufficio relative a un diverso sistema evasivo con false fatturazioni, affermando che non vi fosse prova, nemmeno indiziaria, dei fatti dedotti dall’Amministrazione nel presente giudizio. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce la violazione dell’art. 5 TUIR, sostenendo che la presunzione di distribuzione ai soci opera anche quando il maggior reddito derivi da costi indeducibili o fittizi, e non soltanto in presenza di ricavi extracontabili; con il secondo lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che la CTR abbia indebitamente messo in discussione fatti oggetto di altro giudizio pendente o pregiudiziale relativo all’accertamento societario, mentre nel giudizio del socio era in contestazione solo l’avviso derivato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è ammissibile e non dipende dalla sola emersione di ricavi in nero: opera anche quando il maggior reddito derivi dall’iscrizione di costi fittizi o indebitamente dedotti, poiché il reddito d’impresa è dato dalla differenza tra ricavi e costi e i costi inesistenti o non deducibili alterano comunque la base imponibile. Ha poi rilevato che i giudizi relativi alla società e al socio sono autonomi, ma il primo ha natura pregiudiziale rispetto al secondo; pertanto la CTR non avrebbe potuto affermare che i fatti accertati nel giudizio societario non erano riscontrabili, dovendo semmai valorizzare la decisione intervenuta nel giudizio pregiudicante oppure sospendere il processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., non essendo obbligatoria la sospensione ex art. 295 c.p.c. in assenza di giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    Richiamato come parametro della imputazione del reddito e, nel ricorso, come norma erroneamente applicata dalla CTR anche alle società di capitali; la Corte esclude che limiti la presunzione ai soli ricavi extracontabili.

  • art. 2909 c.c.

    Evocato nel secondo motivo per censurare la rivalutazione di fatti coperti o comunque oggetto di un diverso giudizio; la Corte valorizza l’autonomia dei giudizi e la pregiudizialità tecnica del giudizio societario rispetto a quello del socio.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per affermare che l’Ufficio può accertare presuntivamente anche passività inesistenti o costi indeducibili, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio, salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte esclude che la sospensione del giudizio pregiudicato sia obbligatoria in caso di pregiudizialità tecnica quando il giudizio pregiudicante non sia ancora coperto da giudicato.

  • art. 337 c.p.c.

    Indicato come base della sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato in presenza di sentenza non definitiva nel giudizio pregiudicante.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, fondata sulla ristrettezza della compagine, sul vincolo di solidarietà tra i soci, sulla loro maggiore conoscibilità della gestione e sul reciproco controllo tra partecipanti.
  • La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non opera soltanto quando l’utile occulto derivi da ricavi non contabilizzati: essa può fondarsi anche su costi fittizi o indeducibili, poiché il reddito d’impresa deriva dalla differenza tra ricavi e costi e l’alterazione di uno dei due termini incide comunque sulla base imponibile.
  • In materia tributaria i principi civilistici sulla formazione del bilancio non impediscono all’Amministrazione di contestare la corrispondenza tra scritture contabili e realtà economica, potendo l’Ufficio valorizzare presunzioni anche sulle passività inesistenti, fermo il diritto del contribuente alla prova contraria.
  • Nei giudizi relativi a socio e società i procedimenti sono autonomi, ma quello sulla società ha efficacia pregiudiziale tecnica rispetto a quello del socio; il giudice del secondo non deve sostituirsi al primo nella valutazione dei fatti oggetto del diverso giudizio e può, se del caso, disporre sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337 c.p.c. quando il giudizio pregiudicante non sia coperto da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.