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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36214/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento interno disposto da un Comune nei confronti di una propria dipendente assunta come funzionaria D3 in esito a concorso per Direttore di Servizi del settore cultura e sport. La lavoratrice deduceva che, dopo anni di svolgimento di funzioni direttive e di titolarità di posizione organizzativa, era stata assegnata prima al settore polizia municipale con compiti di addetto al contenzioso amministrativo e sottoposta a un altro funzionario, perdendo la posizione organizzativa, e poi trasferita a un'unità organizzativa complessa presso la delegazione di Porto d'Ascoli, ove il ruolo sarebbe stato solo formale e in concreto svuotato. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della dequalificazione/demansionamento, la riassegnazione a mansioni equivalenti o originarie e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto; la Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del mutamento di mansioni ma ridotto il risarcimento. In Cassazione la dipendente proponeva 11 motivi: contestava, tra l'altro, la ritenuta ammissibilità dell'appello del Comune, la motivazione sulla natura non demansionante di alcune attività, l'interpretazione della classificazione contrattuale della categoria D, la decorrenza del danno, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e patrimoniale, il mancato riconoscimento di ulteriori voci di danno e la mancata ammissione di prove testimoniali. Il Comune resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che le mansioni assegnate fossero equivalenti e che il risarcimento fosse stato riconosciuto senza adeguata base probatoria; contestava anche la liquidazione fondata sulla posizione organizzativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Nonostante ciò, ha ritenuto opportuno enunciare, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., un principio di diritto nell'interesse della legge sulla posizione del dipendente ex ottava qualifica funzionale inquadrato nella categoria D3: tale dipendente non può essere subordinato ad altri funzionari, neppure della medesima categoria, ma solo a dirigenti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione, ma le censure sono state ritenute inammissibili

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno delle censure sul decisum e sulla valutazione delle prove

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di devoluzione e giudicato interno

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare la specificità dell'appello del Comune; la Corte ribadisce l'onere di autosufficienza del ricorso in cassazione quando si deduca la genericità dell'atto di appello

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti di specificità dell'appello

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contestazioni difensive

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contestazioni nel rito del lavoro

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di fatti decisivi e non riguarda la mancata ammissione di istanze istruttorie

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    consente alla Corte di enunciare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se la questione è di particolare importanza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per la verifica della legittimità delle mansioni assegnate al dipendente pubblico

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato indirettamente nel contesto della disciplina del pubblico impiego e della classificazione professionale

  • art. 3 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali 31 marzo 1999

    disciplina la classificazione in categorie del personale e le relative declaratorie professionali

  • art. 4 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali 31 marzo 1999

    la progressione verticale interna è collegata a procedure selettive e valorizza la distinta professionalità di provenienza

  • art. 7 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali 31 marzo 1999

    stabilisce l'inserimento del personale nel nuovo sistema di classificazione secondo la qualifica funzionale di provenienza

  • art. 8 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali 31 marzo 1999

    richiamato dal Comune in tema di retribuzione di posizione e posizione organizzativa

  • art. 9 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali 31 marzo 1999

    conferma la disciplina della progressione verticale e la rilevanza della posizione economica/professionale di provenienza

  • art. 9 CCNL 5 ottobre 2001

    ribadisce la conferma integrale della disciplina della progressione verticale dell'art. 4 del CCNL 31 marzo 1999

  • artt. 1362-1366 c.c.

    richiamati per l'interpretazione del CCNL e delle declaratorie contrattuali

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'adempimento e la correttezza

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il profilo risarcitorio da inadempimento

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra danno e conseguenze immediate e dirette

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il risarcimento del danno aquiliano

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale

  • art. 2087 c.c.

    richiamato per la tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità del lavoratore

  • art. 2103 c.c.

    richiamato quale parametro del divieto di demansionamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici e il ragionamento inferenziale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i presupposti e il controllo delle presunzioni semplici

  • artt. 1, 2, 3, 4, 32 e 36 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della tutela della dignità, salute e retribuzione del lavoratore

  • L. n. 312 del 1980

    richiamata per descrivere il previgente assetto delle qualifiche funzionali e la distinzione tra settima e ottava qualifica

  • d.P.R. n. 347 del 1983

    richiamato per il sistema di classificazione del personale degli enti locali

  • R.D. n. 12 del 1941, art. 65

    richiamato incidentalmente nel discorso sull'assetto della Corte e sul potere di enunciazione del principio di diritto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione della genericità o inammissibilità dell'appello richiede che il ricorrente riproduca in modo specifico i motivi di gravame e i fatti processuali rilevanti; non è sufficiente il richiamo parziale o assertivo degli atti di causa.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione di inammissibilità può ritenersi superata quando il giudice d'appello decida nel merito la questione, poiché tale decisione implica il rigetto dell'eccezione stessa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di fatti storici decisivi e non la mancata ammissione di mezzi istruttori o la semplice contestazione di una diversa valutazione delle prove.
  • Nel giudizio sul demansionamento del dipendente pubblico, il giudice di merito può accertare l'illegittimità della dequalificazione anche mediante presunzioni e liquidare il danno in via equitativa, ma la parte che contesta tale accertamento non può limitarsi a prospettare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio senza evidenziare illogicità o omissioni decisive.
  • La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere omnicomprensiva, per evitare duplicazioni risarcitorie, ma può includere voci distinte solo se riferite a pregiudizi autonomi e specificamente allegati e provati.
  • La personalizzazione del danno biologico secondo le tabelle giudiziali è un potere discrezionale del giudice di merito e non un obbligo, sicché il mancato esercizio di tale potere non è di per sé censurabile in cassazione.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato degli enti locali, la posizione economica D3, derivante dall'ex ottava qualifica funzionale, esprime il massimo livello di autonomia e responsabilità della carriera non dirigenziale; perciò il dipendente così inquadrato non può essere gerarchicamente subordinato ad altri funzionari, neppure della medesima categoria, ma solo a dirigenti.
  • La distinzione tra D1 e D3 non è solo economica ma riflette la diversa professionalità di provenienza e ha rilievo anche sul piano dell'assetto funzionale e gerarchico dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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