Cassazione Civile, Ordinanza n. 24367/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale sulle movimentazioni bancarie di una società operante nel settore edile, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per l'anno 2011, recuperando a tassazione un maggior reddito d'impresa con conseguenti maggiori Ires, Irap e Iva. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso della società; la CTR, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, riteneva giustificati alcuni prelievi di contante in quanto collegati a un meccanismo bancario di anticipo su fatture e di successivo ristoro mediante versamento sul conto, valorizzando estratti conto e cedolini. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse disconosciuto il meccanismo bancario, mentre l'Amministrazione si era limitata a richiedere alla contribuente la prova idonea a superare la presunzione legale di rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie; inoltre la CTR avrebbe aderito acriticamente alla tesi difensiva senza verificare analiticamente la corrispondenza tra i prelievi e i successivi versamenti/documenti contabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che, in materia di accertamenti bancari, l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera come presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione, idonea a dimostrare che i movimenti non sono imponibili o che i prelievi non hanno natura reddituale. La CTR non si è attenuta a tali principi, avendo considerato giustificati i prelievi sulla base di una ricostruzione ritenuta in modo acritico, senza accertare in concreto l'effettiva corrispondenza tra importi prelevati e versamenti sul conto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Stabilisce una presunzione legale in favore dell'erario in materia di accertamenti bancari; i versamenti e i prelevamenti possono essere considerati indici di ricavi salvo prova contraria analitica del contribuente.
È richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come fondamento della presunzione legale relativa nelle verifiche bancarie in ambito IVA.
Conferma l'inversione dell'onere della prova prevista dalla disciplina degli accertamenti bancari, ponendo sul contribuente la dimostrazione contraria.
Richiamato come norma processuale violata dalla CTR per avere valutato in modo non corretto il materiale probatorio, aderendo acriticamente alla tesi della contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti correnti del contribuente integrano una presunzione legale di ricavi o di maggior reddito, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
- Per vincere la presunzione derivante dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, il contribuente deve fornire una prova analitica e puntuale, riferita a ciascuna singola operazione bancaria, non essendo sufficienti giustificazioni generiche o ricostruzioni meramente presuntive.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente su ogni movimentazione e deve dar conto in sentenza delle risultanze documentali e della loro capacità dimostrativa, non potendo aderire acriticamente alla versione difensiva.
- Quando il giudizio riguarda prelievi e versamenti bancari asseritamente collegati a un meccanismo contabile o operativo, occorre accertare in concreto la corrispondenza tra le operazioni e la loro effettiva rilevanza fiscale.
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