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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24367/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica fiscale sulle movimentazioni bancarie di una società operante nel settore edile, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per l'anno 2011, recuperando a tassazione un maggior reddito d'impresa con conseguenti maggiori Ires, Irap e Iva. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso della società; la CTR, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, riteneva giustificati alcuni prelievi di contante in quanto collegati a un meccanismo bancario di anticipo su fatture e di successivo ristoro mediante versamento sul conto, valorizzando estratti conto e cedolini. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse disconosciuto il meccanismo bancario, mentre l'Amministrazione si era limitata a richiedere alla contribuente la prova idonea a superare la presunzione legale di rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie; inoltre la CTR avrebbe aderito acriticamente alla tesi difensiva senza verificare analiticamente la corrispondenza tra i prelievi e i successivi versamenti/documenti contabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che, in materia di accertamenti bancari, l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera come presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione, idonea a dimostrare che i movimenti non sono imponibili o che i prelievi non hanno natura reddituale. La CTR non si è attenuta a tali principi, avendo considerato giustificati i prelievi sulla base di una ricostruzione ritenuta in modo acritico, senza accertare in concreto l'effettiva corrispondenza tra importi prelevati e versamenti sul conto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Stabilisce una presunzione legale in favore dell'erario in materia di accertamenti bancari; i versamenti e i prelevamenti possono essere considerati indici di ricavi salvo prova contraria analitica del contribuente.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come fondamento della presunzione legale relativa nelle verifiche bancarie in ambito IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Conferma l'inversione dell'onere della prova prevista dalla disciplina degli accertamenti bancari, ponendo sul contribuente la dimostrazione contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale violata dalla CTR per avere valutato in modo non corretto il materiale probatorio, aderendo acriticamente alla tesi della contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti correnti del contribuente integrano una presunzione legale di ricavi o di maggior reddito, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
  • Per vincere la presunzione derivante dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, il contribuente deve fornire una prova analitica e puntuale, riferita a ciascuna singola operazione bancaria, non essendo sufficienti giustificazioni generiche o ricostruzioni meramente presuntive.
  • Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente su ogni movimentazione e deve dar conto in sentenza delle risultanze documentali e della loro capacità dimostrativa, non potendo aderire acriticamente alla versione difensiva.
  • Quando il giudizio riguarda prelievi e versamenti bancari asseritamente collegati a un meccanismo contabile o operativo, occorre accertare in concreto la corrispondenza tra le operazioni e la loro effettiva rilevanza fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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