Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro un'intimazione di pagamento collegata a una cartella esattoriale per crediti contributivi IVS relativi agli anni 2002-2006, per un importo di euro 6.643,43. Il debitore sosteneva che il credito fosse prescritto, assumendo che la cartella fosse stata notificata nel 2008 e che, quindi, al momento dell'intimazione fossero decorsi più di cinque anni. In primo grado e in appello l'opposizione è stata respinta, ritenendosi invece tempestiva la notifica della cartella sulla base dell'avviso di ricevimento prodotto dall'agente della riscossione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2714, 2715 e 2719 c.c. per avere il giudice di merito negato efficacia al disconoscimento della copia dell'avviso di ricevimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo il travisamento della prova sulla data di notifica della cartella; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, anche in relazione agli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e ha assorbito il quarto. Ha ritenuto che il disconoscimento della copia dell'avviso di ricevimento fosse stato tardivo e comunque privo di specificità, perché non corredato da elementi concreti di difformità tra copia e originale; inoltre ha ribadito che il disconoscimento della conformità della copia non vincola il giudice, il quale può accertarne comunque la corrispondenza anche mediante altri mezzi di prova e presunzioni. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte ha rilevato che, essendovi doppia conforme sulle stesse questioni di fatto, era precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; in ogni caso la questione della validità della notifica era stata espressamente esaminata e decisa dai giudici di merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità solo all'INPS; nessuna liquidazione è stata effettuata nei confronti dell'agente della riscossione, evocato come litis denuntiatio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2714 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del disconoscimento della copia del documento, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e per tardività del disconoscimento

  • art. 2715 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valenza probatoria della copia dell'avviso di ricevimento

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il disconoscimento della conformità della copia non impedisce al giudice di verificarne la corrispondenza anche con altri mezzi di prova e presunzioni

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è inammissibile il motivo per omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia decisione conforme sulla medesima questione di fatto

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla pretesa motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta insufficienza della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando vi è doppia conforme sulla stessa questione di fatto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la regolazione delle spese

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia documentale richiede una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, con allegazione di elementi concreti di difformità tra copia e originale.
  • Il semplice disconoscimento della copia non vincola il giudice, che può comunque accertarne la corrispondenza all'originale attraverso altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
  • In presenza di doppia conforme sulla medesima questione di fatto, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Non sussiste motivazione apparente quando la questione controversa risulta espressamente esaminata e decisa dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.