Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro un'intimazione di pagamento collegata a una cartella esattoriale per crediti contributivi IVS relativi agli anni 2002-2006, per un importo di euro 6.643,43. Il debitore sosteneva che il credito fosse prescritto, assumendo che la cartella fosse stata notificata nel 2008 e che, quindi, al momento dell'intimazione fossero decorsi più di cinque anni. In primo grado e in appello l'opposizione è stata respinta, ritenendosi invece tempestiva la notifica della cartella sulla base dell'avviso di ricevimento prodotto dall'agente della riscossione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2714, 2715 e 2719 c.c. per avere il giudice di merito negato efficacia al disconoscimento della copia dell'avviso di ricevimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo il travisamento della prova sulla data di notifica della cartella; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, anche in relazione agli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e ha assorbito il quarto. Ha ritenuto che il disconoscimento della copia dell'avviso di ricevimento fosse stato tardivo e comunque privo di specificità, perché non corredato da elementi concreti di difformità tra copia e originale; inoltre ha ribadito che il disconoscimento della conformità della copia non vincola il giudice, il quale può accertarne comunque la corrispondenza anche mediante altri mezzi di prova e presunzioni. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte ha rilevato che, essendovi doppia conforme sulle stesse questioni di fatto, era precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; in ogni caso la questione della validità della notifica era stata espressamente esaminata e decisa dai giudici di merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità solo all'INPS; nessuna liquidazione è stata effettuata nei confronti dell'agente della riscossione, evocato come litis denuntiatio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno del disconoscimento della copia del documento, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e per tardività del disconoscimento
richiamato dal ricorrente per contestare la valenza probatoria della copia dell'avviso di ricevimento
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il disconoscimento della conformità della copia non impedisce al giudice di verificarne la corrispondenza anche con altri mezzi di prova e presunzioni
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è inammissibile il motivo per omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia decisione conforme sulla medesima questione di fatto
richiamato in relazione alla pretesa motivazione apparente della sentenza di merito
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente
richiamato in relazione alla dedotta insufficienza della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente
preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando vi è doppia conforme sulla stessa questione di fatto
richiamato per censurare la condanna alle spese
richiamato per censurare la regolazione delle spese
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia documentale richiede una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, con allegazione di elementi concreti di difformità tra copia e originale.
- Il semplice disconoscimento della copia non vincola il giudice, che può comunque accertarne la corrispondenza all'originale attraverso altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
- In presenza di doppia conforme sulla medesima questione di fatto, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non sussiste motivazione apparente quando la questione controversa risulta espressamente esaminata e decisa dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
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