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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02466/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una dirigente biologa per il pagamento dell'indennità cd. "piccola De Maria" e, secondo la ricostruzione della ricorrente, anche della retribuzione di posizione variabile per il periodo 1 gennaio 1996 - 30 aprile 2008. L'Università, datrice di lavoro della biologa, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed era stata condannata in primo grado; aveva inoltre chiamato in garanzia il Policlinico, chiedendone la manleva. In appello il Policlinico ha contestato sia l'esistenza del credito della biologa sia il rapporto di manleva, mentre l'Università e la lavoratrice hanno chiesto il rigetto dell'appello. La Corte d'appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo il credito della biologa e rigettando la domanda di manleva, ritenendo non operante l'effetto estensivo della riforma in appello perché l'Università aveva espresso totale dissenso rispetto all'impugnazione del Policlinico. Con il ricorso per cassazione l'Università ha dedotto: (1) violazione di norme sull'indennità per il personale universitario non medico operante in strutture sanitarie e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la biologa avesse diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione in ragione di incarichi dirigenziali effettivamente conferiti e svolti; (2) violazione delle norme sull'obbligo dell'Azienda di finanziare la prestazione e sulla manleva, insistendo che, riconosciuto il credito della biologa, l'Azienda dovesse tenere indenne l'Università.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché fondato su delibere e note aziendali non localizzate né adeguatamente trascritte o riassunte nel ricorso, e comunque perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha inoltre ribadito che l'indennità cd. De Maria non spetta automaticamente: la parte variabile della retribuzione di posizione può essere inclusa nel computo solo se collegata a un effettivo incarico direttivo, del quale va provato sia il conferimento sia lo svolgimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva escluso in astratto un rapporto di manleva, ma lo aveva negato nel caso concreto in conseguenza dell'insussistenza del credito principale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Policlinico e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro della censura per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come parametro della censura per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che non consente di censurare la mera valutazione delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone specificità del ricorso per cassazione, con indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito dei documenti indicati nel ricorso con idoneo riferimento alla fase del giudizio di merito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio al percorso motivazionale di precedenti conformi

  • art. 1 l. n. 200 del 1974

    è richiamato come base normativa dell'indennità di perequazione cd. De Maria per il personale universitario non medico presso strutture sanitarie

  • art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

    regola l'indennità di perequazione e ne impone il collegamento alla parità di mansioni, funzioni e anzianità; non è dovuta automaticamente

  • d.i. 9 novembre 1982, allegato D

    richiamato quale norma di riferimento nel sistema di equiparazione retributiva

  • art. 6 del d.m. 31 luglio 1997

    richiamato nel quadro normativo della retribuzione e dell'equiparazione del personale

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata

  • art. 6, comma 6, d.i. 31 luglio 1997

    richiamato dalla ricorrente in tema di risorse finanziarie per il pagamento dell'indennità

  • art. 7 d.lgs. n. 517 del 1999

    richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi finanziari e di manleva nei rapporti tra università e azienda ospedaliera

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone che gli atti e i documenti su cui la censura si fonda siano indicati in modo da consentirne l'individuazione, mediante localizzazione processuale o almeno sintetica riproduzione del contenuto essenziale; non è necessaria una trascrizione integrale, ma non basta un richiamo generico.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • L'indennità di perequazione cd. De Maria, spettante al personale universitario non medico operante in strutture sanitarie, non si determina in modo automatico includendo la retribuzione di posizione variabile dei dirigenti sanitari: tale componente può essere riconosciuta solo se collegata a un effettivo incarico direttivo e solo per il periodo in cui l'incarico sia stato realmente svolto.
  • Quando la Corte d'appello riforma la decisione solo in relazione alla domanda di garanzia, la censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della pronuncia; se il giudice di merito ha escluso il rapporto di manleva per la sola insussistenza del credito principale, è inammissibile il motivo che presupponga invece l'esistenza di tale credito senza aggredire quella premessa decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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