Cassazione Civile, Ordinanza n. 02463/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento in quiescenza di un dirigente medico e dalla successiva istanza di reinserimento in servizio presentata dopo l’entrata in vigore della disciplina modificata dal cd. Collegato lavoro. In primo grado e in appello il medico aveva chiesto, previa disapplicazione della delibera dell’azienda sanitaria che aveva revocato in autotutela il precedente atto di accoglimento della domanda, la condanna dell’ente al suo reinserimento sino al raggiungimento dei limiti massimi di età, invocando l’art. 22 della l. n. 183 del 2010 e, in subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che l’art. 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 non si applicasse a chi fosse già stato collocato in quiescenza. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 15-nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 e degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il collocamento in quiescenza fosse proprio il presupposto per chiedere la prosecuzione del rapporto e che il comma 3 dell’art. 22 l. n. 183 del 2010 estendesse la disciplina anche ai dirigenti medici in servizio al 31 gennaio 2010 poi collocati in quiescenza; 2) nullità o apparente motivazione della sentenza d’appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, ma ha accolto il primo nei limiti in cui censurava l’esclusione in radice dell’applicabilità della norma ai dirigenti in quiescenza alla data di entrata in vigore della novella, precisando però che il ricollocamento non integra un diritto soggettivo pieno e incondizionato.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello esistente e sufficiente al minimo costituzionale, ma ha accolto il primo motivo nei limiti indicati: ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 15-nonies, come novellato dall’art. 22, comma 3, l. n. 183 del 2010, ai dirigenti medici che fossero in servizio al 31 gennaio 2010 e poi collocati in quiescenza. Tuttavia ha chiarito che tale normativa non attribuisce un diritto soggettivo pieno alla reintegrazione, dovendo il ricollocamento essere valutato tenendo conto anche delle esigenze organizzative dell’ente e della normativa settoriale rilevante, inclusi i vincoli di finanza e di blocco del turn over. La causa è stata rinviata alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992
testo vigente e testo novellato
La norma, come modificata dal Collegato lavoro, consente ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN di chiedere la permanenza in servizio fino al limite previsto; la Corte ha affermato che la disciplina si applica anche a chi fosse in quiescenza alla data di entrata in vigore della novella, purché in servizio al 31 gennaio 2010, ma non riconosce un diritto automatico e incondizionato al reinserimento.
art. 22, commi 1 e 3, l. n. 183 del 2010
Il comma 3 estende l’applicazione della nuova disciplina dell’art. 15-nonies anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario in servizio alla data del 31 gennaio 2010, senza che sia decisivo il successivo collocamento in quiescenza nel periodo intermedio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del n. 5, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando deducibile solo la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione.
Richiamati dal ricorrente come parametri della denunciata violazione di legge e del vizio di motivazione, ma non valorizzati come base decisiva dell’accoglimento.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile, secondo il minimo costituzionale.
art. 72, comma 11, d.l. n. 112 del 2008 conv. in l. n. 133 del 2008
La Corte richiama il precedente secondo cui, in tema di dirigenza medica, la disciplina dell’art. 15-nonies non esclude l’ammissibilità del recesso anticipato nei casi previsti dalla normativa speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina speciale sul limite massimo di età e sulla permanenza in servizio dei dirigenti medici si applica anche ai soggetti che, pur collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della novella, risultavano ancora in servizio alla data fissata dal legislatore come presupposto applicativo della norma transitoria.
- Il diritto alla permanenza o al ricollocamento in servizio del dirigente medico non è un diritto soggettivo pieno e incondizionato: la sua riconoscibilità va bilanciata con le esigenze organizzative dell’ente e con i vincoli derivanti dalla normativa settoriale vigente al momento della domanda.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità della decisione, non essendo più sindacabile la mera insufficienza argomentativa.
- Quando la corte di merito esclude in radice l’applicabilità di una disciplina transitoria per il solo fatto che il lavoratore sia già stato collocato in quiescenza, occorre verificare se la norma di estensione temporale attribuisca rilievo invece alla situazione di servizio esistente a una data anteriore specificamente indicata dal legislatore.
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