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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02471/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcune dipendenti dell’area tecnica, in servizio presso un’azienda ospedaliero-universitaria, per ottenere gli arretrati dell’adeguamento della c.d. indennità di perequazione/equiparazione prevista per il personale universitario inserito in categorie equivalenti, con riferimento al periodo 2002-2004 e al passaggio alla categoria D. Il tribunale aveva condannato l’università al pagamento delle somme e aveva ritenuto sussistente un obbligo di manleva a carico del Policlinico e della Regione Puglia. In appello il Policlinico ha contestato sia il diritto delle lavoratrici sia la garanzia; la Corte d’appello ha riformato solo il capo sulla manleva, ritenendo insussistente l’obbligo di garanzia. L’università ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sostanziali e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe male interpretato la domanda delle lavoratrici, che non mirava a riconoscere un nuovo diritto autonomo all’indennità di posizione variabile, ma il semplice adeguamento dell’indennità perequativa già dovuta; con il secondo ha lamentato violazione di norme sull’obbligo di finanziamento/manleva e sulle impugnazioni, sostenendo che la decisione di appello avrebbe erroneamente escluso l’effetto estensivo della riforma e che le sue conclusioni andavano lette come limitate al capo sulla garanzia. La Regione Puglia ha proposto ricorso incidentale tardivo, con quattro censure, tra cui la nullità per l’assorbimento dell’appello incidentale, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e l’infondatezza della domanda di garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’università. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura, pur prospettando in sostanza un’erronea pronuncia/omessa pronuncia sulla domanda, non era correttamente ricondotta al vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., ma era formulata in termini di travisamento della fattispecie e vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il contenuto dell’atto di appello/costituzione dell’università era riportato solo parzialmente e non consentiva una compiuta verifica della doglianza. Quanto al ricorso incidentale della Regione Puglia, lo ha dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine lungo e travolto, ex art. 334 c.p.c., dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. La Corte ha inoltre condannato l’università alle spese in favore delle controparti costituite e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 200 del 1974

    richiamato come base normativa dell’indennità di equiparazione richiesta dalle lavoratrici

  • art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

    richiamato quale disciplina dell’indennità di perequazione/equiparazione

  • d.i. 9 novembre 1982, all. D

    richiamato tra le norme applicate al trattamento economico

  • art. 6 d.m. 31 luglio 1997

    richiamato tra le norme del quadro retributivo

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761 del 1979

    richiamato per sostenere l’obbligo di finanziamento e di manleva

  • art. 6, comma 6, d.i. 31 luglio 1997

    richiamato per l’obbligo di copertura finanziaria delle somme dovute

  • art. 7 d.lgs. n. 517 del 1999

    richiamato in relazione ai rapporti tra università e azienda ospedaliera e alla manleva

  • art. 32 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul regime delle impugnazioni e degli effetti nei confronti di terzi chiamati

  • art. 108 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo agli effetti dell’impugnazione

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per la notifica dell’impugnazione nelle cause scindibili e per la litis denuntiatio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia e per la dedotta nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come corretta collocazione del vizio di omessa pronuncia/nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale e l’omesso esame di fatto decisivo

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    richiamato per l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla disciplina dell’appello nel rito del lavoro

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità degli atti processuali e alla sanatoria per raggiungimento dello scopo

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    richiamato dalla Regione per eccepire la prescrizione dei crediti periodici

  • art. 1309 c.c.

    richiamato dalla Regione con riferimento agli effetti della prescrizione o delle eccezioni sul credito

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato per l’efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva in caso di inammissibilità della principale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere immediatamente riconducibile a uno dei motivi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; la doglianza di omessa pronuncia va veicolata come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., non come mero vizio motivazionale o violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura richiede una verifica del contenuto di atti processuali senza rispettare l’onere di specifica indicazione e trascrizione imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Nelle cause scindibili, la mancata notifica dell’impugnazione alle parti del processo che non ne sono destinatarie opera come mera litis denuntiatio e non come integrazione del contraddittorio; tuttavia, una volta spirato il termine lungo, la posizione della parte non destinataria dell’impugnazione può consolidarsi in giudicato.
  • L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, in applicazione dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
  • Quando il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso principale, possono derivarne anche gli effetti sulle impugnazioni incidentali tardive e sugli oneri accessori, compreso l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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