Cassazione Civile, Ordinanza n. 02487/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti addetti alla condotta dei treni hanno agito per ottenere che ciascun giorno di ferie fosse retribuito includendo, oltre alla retribuzione base, anche specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale e di settore: l’intera indennità di utilizzazione/condotta, l’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l’indennità di assenza dalla residenza. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, negando tali voci nel computo della retribuzione ferie. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione della disciplina eurounitaria sul diritto alle ferie retribuite, delle norme codicistiche sulla retribuzione ferie e della contrattazione collettiva aziendale, per avere escluso dal calcolo alcune voci retributive; 2) violazione degli stessi parametri, nonché dei criteri ermeneutici contrattuali, per la mancata inclusione dell’indennità di assenza dalla residenza; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i motivi di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato in analoghi giudizi contro altre società del gruppo ferroviario e poi ribadito anche nei confronti della medesima società resistente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame delle domande dei lavoratori alla luce dei principi già affermati in precedenza e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 88/2003/CE
richiamato come fonte eurounitaria del diritto a ferie annuali retribuite, interpretata secondo gli orientamenti della Corte di giustizia UE in tema di nozione di retribuzione ferie
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato a sostegno del diritto alle ferie annuali retribuite e della nozione ampia di retribuzione durante il periodo feriale
richiamato come norma interna sul godimento delle ferie e sulla retribuzione dovuta nel periodo feriale
citato nel ricorso come ulteriore parametro, ma il testo non consente di coglierne uno specifico contenuto decisorio
richiamato in relazione all’asserita difformità della disciplina contrattuale rispetto ai principi inderogabili sulla retribuzione ferie
art. 36 Cost.
richiamato a fondamento del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, anche nel periodo di ferie
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria
utilizzato dalla Corte per il rinvio ai precedenti conformi e alla motivazione già espressa in altre decisioni
menzionato nel richiamo ai precedenti nomofilattici e alla stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale
richiamato nel contesto del valore stabilizzante del precedente nomofilattico
richiamato nel contesto della stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale consolidata
invocato per l’interpretazione dei contratti collettivi ai fini del computo delle indennità
invocato insieme all’art. 1362 c.c. per l’interpretazione sistematica delle clausole collettive
Massime di principio
- Nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie non possono essere escluse, per il solo dato formale della loro denominazione o periodicità, le voci che costituiscono componente strutturale o abituale della retribuzione del lavoratore, quando la disciplina eurounitaria e nazionale impone che il periodo feriale non comporti un ingiustificato impoverimento economico.
- Quando esiste un orientamento nomofilattico già consolidato su una questione di diritto sovrapponibile, il giudice di merito deve uniformarvisi, salvo la presenza di gravi ragioni per discostarsene; in cassazione, la decisione conforme al precedente stabile viene privilegiata per esigenze di certezza, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione.
- La motivazione della sentenza che si discosti dal principio consolidato o che non affronti adeguatamente i criteri di computo della retribuzione ferie è censurabile in cassazione sia per violazione di legge sia, ove ricorra, per nullità della motivazione apparente.
- L’interpretazione delle clausole collettive che incidono sulla retribuzione ferie deve essere svolta in modo coerente con i criteri letterale e sistematico e, soprattutto, in conformità ai vincoli inderogabili derivanti dalla fonte eurounitaria e dall’art. 36 Cost.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02463/2025 del 02/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02466/2025 del 02/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02471/2025 del 02/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02486/2025 del 02/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02488/2025 del 02/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02489/2025 del 02/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →