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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02487/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti addetti alla condotta dei treni hanno agito per ottenere che ciascun giorno di ferie fosse retribuito includendo, oltre alla retribuzione base, anche specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale e di settore: l’intera indennità di utilizzazione/condotta, l’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l’indennità di assenza dalla residenza. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, negando tali voci nel computo della retribuzione ferie. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione della disciplina eurounitaria sul diritto alle ferie retribuite, delle norme codicistiche sulla retribuzione ferie e della contrattazione collettiva aziendale, per avere escluso dal calcolo alcune voci retributive; 2) violazione degli stessi parametri, nonché dei criteri ermeneutici contrattuali, per la mancata inclusione dell’indennità di assenza dalla residenza; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i motivi di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato in analoghi giudizi contro altre società del gruppo ferroviario e poi ribadito anche nei confronti della medesima società resistente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame delle domande dei lavoratori alla luce dei principi già affermati in precedenza e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 Direttiva 88/2003/CE

    richiamato come fonte eurounitaria del diritto a ferie annuali retribuite, interpretata secondo gli orientamenti della Corte di giustizia UE in tema di nozione di retribuzione ferie

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato a sostegno del diritto alle ferie annuali retribuite e della nozione ampia di retribuzione durante il periodo feriale

  • art. 2109 c.c.

    richiamato come norma interna sul godimento delle ferie e sulla retribuzione dovuta nel periodo feriale

  • art. 2243 c.c.

    citato nel ricorso come ulteriore parametro, ma il testo non consente di coglierne uno specifico contenuto decisorio

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione all’asserita difformità della disciplina contrattuale rispetto ai principi inderogabili sulla retribuzione ferie

  • art. 36 Cost.

    richiamato a fondamento del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, anche nel periodo di ferie

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per il rinvio ai precedenti conformi e alla motivazione già espressa in altre decisioni

  • art. 420 bis c.p.c.

    menzionato nel richiamo ai precedenti nomofilattici e alla stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato nel contesto del valore stabilizzante del precedente nomofilattico

  • art. 360 bis c.p.c., n. 1

    richiamato nel contesto della stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale consolidata

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l’interpretazione dei contratti collettivi ai fini del computo delle indennità

  • art. 1363 c.c.

    invocato insieme all’art. 1362 c.c. per l’interpretazione sistematica delle clausole collettive

Massime di principio

  • Nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie non possono essere escluse, per il solo dato formale della loro denominazione o periodicità, le voci che costituiscono componente strutturale o abituale della retribuzione del lavoratore, quando la disciplina eurounitaria e nazionale impone che il periodo feriale non comporti un ingiustificato impoverimento economico.
  • Quando esiste un orientamento nomofilattico già consolidato su una questione di diritto sovrapponibile, il giudice di merito deve uniformarvisi, salvo la presenza di gravi ragioni per discostarsene; in cassazione, la decisione conforme al precedente stabile viene privilegiata per esigenze di certezza, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione.
  • La motivazione della sentenza che si discosti dal principio consolidato o che non affronti adeguatamente i criteri di computo della retribuzione ferie è censurabile in cassazione sia per violazione di legge sia, ove ricorra, per nullità della motivazione apparente.
  • L’interpretazione delle clausole collettive che incidono sulla retribuzione ferie deve essere svolta in modo coerente con i criteri letterale e sistematico e, soprattutto, in conformità ai vincoli inderogabili derivanti dalla fonte eurounitaria e dall’art. 36 Cost.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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