Cassazione Civile, Ordinanza n. 02486/2025 del 02/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente addetto al servizio con mansioni di autista veniva licenziato in tronco per due addebiti disciplinari: avere effettuato più rifornimenti con carta carburante aziendale alla stessa ora del medesimo giorno e avere annullato senza giustificazione un biglietto. Il Tribunale aveva escluso la tutela reale per ritenuta mancanza del requisito dimensionale e, pur escludendo la giusta causa, aveva applicato la tutela obbligatoria con indennità di quattro mensilità. La Corte d’appello aveva aumentato l’indennità a sei mensilità e aveva ritenuto preclusa, in appello, la questione del computo dei lavoratori somministrati ai fini del requisito dimensionale, reputando tardiva la relativa allegazione sulla base dell’asserita irregolare somministrazione. Il lavoratore ha ricorso per cassazione lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato preclusa tale questione, non esaminando il verbale di primo grado da cui risultava che la difesa aveva già eccepito il computo dei somministrati per l’applicabilità della tutela reale. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il fatto contestato integrasse giusta causa e che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la proporzionalità del licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, ritenendo che le censure mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, giudizio riservato al giudice di merito e sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di un fatto decisivo. Ha invece accolto il ricorso principale del lavoratore, osservando che la questione del superamento del requisito dimensionale non era preclusa: il datore di lavoro era gravato dell’onere di provare l’inesistenza del requisito dimensionale; l’inapplicabilità della tutela reale integra un’eccezione in senso lato, rispetto alla quale sono ammissibili poteri officiosi e prova indispensabile; la deduzione del lavoratore in primo grado costituiva una mera difesa contro l’eccezione datoriale e non una nuova domanda. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’eventuale superamento della soglia dimensionale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
richiamato nel ricorso incidentale come parametro della giusta causa; la Corte ribadisce che la valutazione di proporzionalità rispetto all'addebito è giudizio di merito, sindacabile solo entro limiti ristretti in cassazione
invocato dal ricorrente principale nel motivo di ricorso relativo al preteso mancato esame di una difesa ritualmente introdotta
invocato dal ricorrente principale nel motivo di ricorso relativo al mancato esame della questione dimensionale
richiamato nel motivo di ricorso principale in relazione alla dedotta introduzione della questione nel giudizio di primo grado
richiamato nel motivo di ricorso principale in relazione al rito di impugnazione e alla dedotta preclusione erroneamente affermata
richiamato nel motivo di ricorso principale
richiamato a sostegno dei poteri officiosi del giudice del lavoro
richiamato nel motivo di ricorso principale
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla motivazione
richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla motivazione
la Corte afferma che il criterio di riparto dell'onere probatorio sull'inesistenza del requisito dimensionale vale anche dopo la riforma dell'art. 18
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 66, comma 4, CCNL Autoferrotranvieri
richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della dedotta legittimità del licenziamento
Massime di principio
- Nel giudizio relativo all'applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, l'onere di provare l'inesistenza del requisito dimensionale grava sul datore di lavoro, che allega l'inapplicabilità della tutela maggiore.
- L'eccezione di inapplicabilità della tutela reale integra un'eccezione in senso lato: il giudice può esaminarla anche officiosamente e ammettere prove indispensabili, con conseguente insussistenza di una preclusione automatica alla sua trattazione se la questione è stata tempestivamente affrontata nel contraddittorio.
- La mera difesa del lavoratore che contesti il computo di determinati lavoratori ai fini della soglia dimensionale non introduce una domanda nuova, ma si pone come replica all'eccezione datoriale e deve essere valutata nel merito.
- Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento per giusta causa è riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per mancanza assoluta di motivazione, vizi logici estremi o omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando il giudice d'appello ritenga precluso l'esame di una questione già ritualmente introdotta o comunque rilevabile nel contraddittorio, la sentenza va cassata con rinvio affinché la questione sia esaminata nel merito.
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