Cassazione Civile, Ordinanza n. 02488/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei sensi già affermati da propri precedenti in casi analoghi, i motivi di ricorso esaminati congiuntamente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, perché riesamini le domande dei lavoratori alla luce dei principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori chiedevano che le giornate di ferie fossero retribuite includendo, oltre alla retribuzione base, anche specifiche indennità previste dalla contrattazione aziendale e collettiva di settore: l'intera indennità di utilizzazione/condotta, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l'indennità di assenza dalla residenza. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello di Torino aveva riformato la decisione respingendo le pretese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione della disciplina eurounitaria sul diritto alle ferie retribuite e delle norme codicistiche e contrattuali che, a loro dire, imponevano di includere tali voci nel calcolo; (ii) violazione delle medesime fonti, oltre che delle regole ermeneutiche contrattuali, per la mancata inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza; (iii) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. La società ha resistito con controricorso.
Norme richiamate
Direttiva 2003/88/CE, art. 7
richiamata come fonte del diritto alle ferie annuali retribuite e della nozione di retribuzione feriale da interpretare in senso conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 31, par. 2
richiamata come parametro sul diritto a ferie annuali retribuite
art. 2109 c.c.
richiamato quale norma interna sul godimento delle ferie e sulla relativa retribuzione
art. 2243 c.c.
menzionato nei motivi di ricorso come norma violata; dal testo non emerge ulteriore specificazione
art. 1418 c.c.
invocato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina contrattuale; dal testo non emerge una autonoma ratio applicata dalla Corte
art. 36 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso quale parametro costituzionale della proporzionalità e sufficienza della retribuzione
art. 1362 c.c.
invocato per l'interpretazione dei contratti collettivi e aziendali
art. 1363 c.c.
invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato sia per censurare la motivazione della sentenza sia per il rinvio ai precedenti conformi della Corte
art. 420-bis c.p.c.
richiamato in relazione a un precedente della Corte su questione analoga e alla funzione nomofilattica
art. 374 c.p.c.
evocato nel ragionamento della Corte sulla stabilità del precedente nomofilattico
art. 360-bis c.p.c., n. 1
evocato nel ragionamento della Corte sulla stabilità del precedente nomofilattico
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda il computo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, la verifica deve essere condotta tenendo conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e della Corte di cassazione in materia di retribuzione feriale, specie con riguardo alle voci che abbiano natura stabile e collegamento con l'attività lavorativa ordinaria.
- Se la Corte di cassazione ha già enunciato la regula iuris in contenziosi analoghi, tale interpretazione assume una forte vocazione di stabilità e deve essere seguita salvo gravi ragioni di mutamento, anche per esigenze di uniformità, prevedibilità e affidabilità del diritto.
- La corretta interpretazione delle clausole collettive che disciplinano la retribuzione feriale richiede un esame coordinato delle fonti contrattuali e dei principi sovraordinati sul diritto alle ferie retribuite; l'esclusione di determinate indennità dal calcolo non può essere confermata se contrasta con il diritto vivente già consolidato.
- In presenza di precedenti di legittimità sovrapponibili, il giudice di merito deve attenersi ai principi già affermati dalla Corte di cassazione; la mancata conformazione può determinare la cassazione con rinvio per nuovo esame delle domande.
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