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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02488/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei sensi già affermati da propri precedenti in casi analoghi, i motivi di ricorso esaminati congiuntamente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, perché riesamini le domande dei lavoratori alla luce dei principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori chiedevano che le giornate di ferie fossero retribuite includendo, oltre alla retribuzione base, anche specifiche indennità previste dalla contrattazione aziendale e collettiva di settore: l'intera indennità di utilizzazione/condotta, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l'indennità di assenza dalla residenza. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello di Torino aveva riformato la decisione respingendo le pretese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione della disciplina eurounitaria sul diritto alle ferie retribuite e delle norme codicistiche e contrattuali che, a loro dire, imponevano di includere tali voci nel calcolo; (ii) violazione delle medesime fonti, oltre che delle regole ermeneutiche contrattuali, per la mancata inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza; (iii) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. La società ha resistito con controricorso.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/88/CE, art. 7

    richiamata come fonte del diritto alle ferie annuali retribuite e della nozione di retribuzione feriale da interpretare in senso conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 31, par. 2

    richiamata come parametro sul diritto a ferie annuali retribuite

  • art. 2109 c.c.

    richiamato quale norma interna sul godimento delle ferie e sulla relativa retribuzione

  • art. 2243 c.c.

    menzionato nei motivi di ricorso come norma violata; dal testo non emerge ulteriore specificazione

  • art. 1418 c.c.

    invocato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina contrattuale; dal testo non emerge una autonoma ratio applicata dalla Corte

  • art. 36 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso quale parametro costituzionale della proporzionalità e sufficienza della retribuzione

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione dei contratti collettivi e aziendali

  • art. 1363 c.c.

    invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato sia per censurare la motivazione della sentenza sia per il rinvio ai precedenti conformi della Corte

  • art. 420-bis c.p.c.

    richiamato in relazione a un precedente della Corte su questione analoga e alla funzione nomofilattica

  • art. 374 c.p.c.

    evocato nel ragionamento della Corte sulla stabilità del precedente nomofilattico

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    evocato nel ragionamento della Corte sulla stabilità del precedente nomofilattico

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda il computo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, la verifica deve essere condotta tenendo conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e della Corte di cassazione in materia di retribuzione feriale, specie con riguardo alle voci che abbiano natura stabile e collegamento con l'attività lavorativa ordinaria.
  • Se la Corte di cassazione ha già enunciato la regula iuris in contenziosi analoghi, tale interpretazione assume una forte vocazione di stabilità e deve essere seguita salvo gravi ragioni di mutamento, anche per esigenze di uniformità, prevedibilità e affidabilità del diritto.
  • La corretta interpretazione delle clausole collettive che disciplinano la retribuzione feriale richiede un esame coordinato delle fonti contrattuali e dei principi sovraordinati sul diritto alle ferie retribuite; l'esclusione di determinate indennità dal calcolo non può essere confermata se contrasta con il diritto vivente già consolidato.
  • In presenza di precedenti di legittimità sovrapponibili, il giudice di merito deve attenersi ai principi già affermati dalla Corte di cassazione; la mancata conformazione può determinare la cassazione con rinvio per nuovo esame delle domande.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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