Cassazione Civile, Ordinanza n. 31468/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Una creditrice, già dipendente della società poi posta in liquidazione, aveva chiesto la dichiarazione di fallimento per un credito da spettanze di lavoro quantificato in euro 30.743,44. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento; la società aveva proposto reclamo sostenendo che non fosse superata la soglia minima dei debiti scaduti e insoluti prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall. La corte d'appello aveva respinto il reclamo, ritenendo superata la soglia perché, oltre al credito capitale e accessorio già accertato, dovevano essere computati anche compensi, spese generali, CPA e IVA relativi al precetto e alla procedura esecutiva, sebbene infruttuosa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 15, comma 9, l.fall.: sosteneva che nel precetto erano state inserite voci tariffarie non dovute, che dovevano essere escluse le competenze di precetto per perenzione ex art. 481 c.p.c. e gli oneri fiscali non documentati con fattura, e che le spese esecutive non potessero gravare sul debitore se l'esecuzione non fosse risultata fruttuosa; inoltre contestava che, anche sommando i costi esecutivi, il credito della creditrice potesse superare la soglia legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo e ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'art. 15, comma 9, l.fall., il credito complessivo della creditrice superava la soglia di euro 30.000,00. In particolare ha ritenuto computabili: le spese generali e gli oneri fiscali relativi ai compensi liquidati nel precedente giudizio; il compenso per la redazione del precetto, non escluso dalla dedotta perenzione; il compenso per la procedura esecutiva anche se infruttuosa, poiché l'insuccesso dell'esecuzione non elimina il credito del procedente verso il debitore per le spese inutilmente sostenute; e le correlate spese generali, CPA e IVA. Non essendo state svolte difese dalle altre parti, la Corte non ha statuito sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, comma 9, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Ai fini della dichiarazione di fallimento rileva l'esistenza e l'ammontare del credito complessivamente dovuto, e devono essere computate anche le voci accessorie che ne costituiscono parte dovuta.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
all'avvocato è dovuta - in ogni caso ... una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione
Le spese generali forfettarie sono dovute in aggiunta al compenso professionale.
sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione
Le spese dell'esecuzione sono recuperabili in caso di esecuzione fruttuosa, ma l'infruttuosa esecuzione non elimina il credito del procedente per le spese inutilmente sopportate.
La dedotta perenzione del precetto non esclude il compenso per la sua redazione ai fini della pretesa creditoria considerata nel giudizio presupposto.
L'IVA grava sul destinatario della prestazione come costo aggiuntivo, salvo prova che fosse già compresa nel corrispettivo.
Le spese dell'esecuzione gravano in definitiva sul patrimonio del debitore quando l'esecuzione è fruttuosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della soglia minima per la dichiarazione di fallimento, il credito del istante va valutato nel suo importo complessivo, includendo anche le voci accessorie dovute per legge o per liquidazione giudiziale, come spese generali e oneri fiscali.
- Il compenso per la redazione del precetto resta dovuto quale costo già maturato, anche se il precetto sia successivamente divenuto inefficace o perento.
- Le spese della procedura esecutiva non sono escluse solo perché l'esecuzione sia rimasta infruttuosa: l'infruttuosa esecuzione non cancella il credito del procedente per le spese inutilmente sostenute.
- L'IVA e la CPA connesse a compensi professionali o ad attività esecutive costituiscono voci accessorie computabili nel credito, salvo specifica prova contraria sull'inclusione originaria nel corrispettivo.
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