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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20205/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stadler è stato condannato in primo e secondo grado per lesioni personali colpose aggravate (artt. 113 e 590 c.p.) in qualità di amministratore unico di Stadler Italia s.r.l., per non aver valutato e prevenuto specifici rischi di montaggio di una trave di un separatore balistico, non aver inserito misure di sicurezza nel POS e per mancata vigilanza (violazioni del d.lgs. 81/2008 art.96 co.1 lett. g) e art.19 co.1 lett. a)). Il ricorso in Cassazione deduce tre motivi: 1) nullità del processo per incompetenza del Pubblico Ministero di udienza in ragione dello status di Giudice onorario (art.17 d.lgs.116/2017); 2) vizio nella ricostruzione del nesso causale e nell'attribuzione della posizione di garanzia a Stadler (artt.113 e 590 c.p.); 3) mancato esame del POS di Stadler in sede di merito e errata attribuzione della responsabilità della sicurezza (omessa produzione/valutazione del POS).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine di 7 anni e 6 mesi maturato il 12/06/2023 per il fatto commesso il 12/12/2015) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso, perché la prescrizione è causa estintiva che rende superfluo approfondire nullità o vizi della sentenza impugnata. La Corte ha anche escluso la sussistenza delle condizioni per pronunciarsi con assoluzione di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice penale, art.113

    Norma che disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzata per configurare la responsabilità concorrente nell'evento lesivo tra soggetti coinvolti nelle attività di montaggio

  • Codice penale, art.590 co.1, 2 e 3

    Dispositivo che sanziona le lesioni personali colpose, con aggravanti; applicato in primo e secondo grado per le lesioni subite dal lavoratore a seguito di carenze nella sicurezza del cantiere

  • D.Lgs. 81/2008, art.96 co.1 lett. g)

    Richiede la valutazione dei rischi specifici e l'individuazione di misure preventive; la sua violazione è stata contestata come parte della colpa organizzativa dell'amministratore

  • D.Lgs. 81/2008, art.19 co.1 lett. a)

    Attribuisce obblighi di vigilanza e coordinamento in materia di sicurezza; contestata l'assenza del responsabile previsto dal POS durante la fase di montaggio

  • D.Lgs. 116/2017, art.17

    Richiamato dal ricorrente per eccepire incompetenza del Pubblico Ministero di udienza in ragione dello status di Giudice onorario; la Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa della prescrizione

  • Codice di procedura penale, art.606

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (lett. b) e e)); la valutazione dei motivi è stata resa superflua dall'intervenuta causa estintiva

  • Codice di procedura penale, art.129

    Stabilisce l'effetto dell'intervenuta causa estintiva del reato e le conseguenze processuali; applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione per prescrizione e annullare senza rinvio

  • Giurisprudenza (Sez. Un., n.1021/2001 e Sez. Un., n.35490/2009)

    Principio consolidato secondo cui, se è intervenuta una causa estintiva del reato, non è necessario né opportuno esaminare nullità o altri vizi della sentenza impugnata, né rinviare il processo

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di legittimità emerge una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio senza esaminare i motivi di merito o di nullità, applicando il principio della immediata applicabilità della causa estintiva
  • In caso di infortuni sul lavoro la responsabilità dell'amministratore o datore di lavoro si valuta alla luce dell'esistenza di una posizione di garanzia, della corretta valutazione dei rischi e dell'effettiva predisposizione e attuazione di misure nel POS; l'assenza di previsione o vigilanza può integrare colpa grave
  • L'errore umano degli operai può interrompere il nesso causale solo se si dimostra che l'evento è stato assolutamente imprevedibile e al di fuori di ogni possibilità di prevenzione da parte del soggetto con obblighi di garanzia
  • La tempestiva acquisizione e produzione in giudizio del POS e di documentazione di sicurezza è cruciale: l'omessa valutazione in sede di merito può essere oggetto di gravame, ma rischia di diventare irrilevante se sopravviene la prescrizione
  • Eccezioni procedurali rilevanti (es. incompetenza del PM per conflitto di ruolo) devono essere proposte e sviluppate in modo tempestivo, ma possono risultare comunque ininfluenti se il processo si estingue per prescrizione

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