Cassazione Penale, Sentenza n. 20205/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stadler è stato condannato in primo e secondo grado per lesioni personali colpose aggravate (artt. 113 e 590 c.p.) in qualità di amministratore unico di Stadler Italia s.r.l., per non aver valutato e prevenuto specifici rischi di montaggio di una trave di un separatore balistico, non aver inserito misure di sicurezza nel POS e per mancata vigilanza (violazioni del d.lgs. 81/2008 art.96 co.1 lett. g) e art.19 co.1 lett. a)). Il ricorso in Cassazione deduce tre motivi: 1) nullità del processo per incompetenza del Pubblico Ministero di udienza in ragione dello status di Giudice onorario (art.17 d.lgs.116/2017); 2) vizio nella ricostruzione del nesso causale e nell'attribuzione della posizione di garanzia a Stadler (artt.113 e 590 c.p.); 3) mancato esame del POS di Stadler in sede di merito e errata attribuzione della responsabilità della sicurezza (omessa produzione/valutazione del POS).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine di 7 anni e 6 mesi maturato il 12/06/2023 per il fatto commesso il 12/12/2015) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso, perché la prescrizione è causa estintiva che rende superfluo approfondire nullità o vizi della sentenza impugnata. La Corte ha anche escluso la sussistenza delle condizioni per pronunciarsi con assoluzione di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzata per configurare la responsabilità concorrente nell'evento lesivo tra soggetti coinvolti nelle attività di montaggio
Codice penale, art.590 co.1, 2 e 3
Dispositivo che sanziona le lesioni personali colpose, con aggravanti; applicato in primo e secondo grado per le lesioni subite dal lavoratore a seguito di carenze nella sicurezza del cantiere
D.Lgs. 81/2008, art.96 co.1 lett. g)
Richiede la valutazione dei rischi specifici e l'individuazione di misure preventive; la sua violazione è stata contestata come parte della colpa organizzativa dell'amministratore
D.Lgs. 81/2008, art.19 co.1 lett. a)
Attribuisce obblighi di vigilanza e coordinamento in materia di sicurezza; contestata l'assenza del responsabile previsto dal POS durante la fase di montaggio
Richiamato dal ricorrente per eccepire incompetenza del Pubblico Ministero di udienza in ragione dello status di Giudice onorario; la Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa della prescrizione
Codice di procedura penale, art.606
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (lett. b) e e)); la valutazione dei motivi è stata resa superflua dall'intervenuta causa estintiva
Codice di procedura penale, art.129
Stabilisce l'effetto dell'intervenuta causa estintiva del reato e le conseguenze processuali; applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione per prescrizione e annullare senza rinvio
Giurisprudenza (Sez. Un., n.1021/2001 e Sez. Un., n.35490/2009)
Principio consolidato secondo cui, se è intervenuta una causa estintiva del reato, non è necessario né opportuno esaminare nullità o altri vizi della sentenza impugnata, né rinviare il processo
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio di legittimità emerge una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio senza esaminare i motivi di merito o di nullità, applicando il principio della immediata applicabilità della causa estintiva
- In caso di infortuni sul lavoro la responsabilità dell'amministratore o datore di lavoro si valuta alla luce dell'esistenza di una posizione di garanzia, della corretta valutazione dei rischi e dell'effettiva predisposizione e attuazione di misure nel POS; l'assenza di previsione o vigilanza può integrare colpa grave
- L'errore umano degli operai può interrompere il nesso causale solo se si dimostra che l'evento è stato assolutamente imprevedibile e al di fuori di ogni possibilità di prevenzione da parte del soggetto con obblighi di garanzia
- La tempestiva acquisizione e produzione in giudizio del POS e di documentazione di sicurezza è cruciale: l'omessa valutazione in sede di merito può essere oggetto di gravame, ma rischia di diventare irrilevante se sopravviene la prescrizione
- Eccezioni procedurali rilevanti (es. incompetenza del PM per conflitto di ruolo) devono essere proposte e sviluppate in modo tempestivo, ma possono risultare comunque ininfluenti se il processo si estingue per prescrizione
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