Cassazione Penale, Sentenza n. 20206/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato ex art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000 per omissione di versamento di ritenute relative agli anni d'imposta 2015 e 2016 (importi indicati: € 455.500,65 e € 543.893,02) con contestuale confisca per equivalente. Motivi dedotti: (i) vizio processuale per mancata notifica telematica all'imputato, nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare (art.23 D.L.137/2020), delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; (ii) doglianza sulla violazione dei criteri indicati dalla Cassazione dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.175/2022) circa la necessità di verificare le certificazioni rilasciate ai dipendenti, anche mediante campionamento, per dimostrare la reale esistenza delle ritenute non versate; (iii) vizio di motivazione e errata determinazione del profitto confiscabile basata esclusivamente sulla dichiarazione fiscale del sostituto di imposta, senza puntuale verifica delle certificazioni ai lavoratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo di ordine processuale (mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale nel giudizio cartolare), motivo ritenuto assorbente. Detta omissione costituisce una nullità generale a regime intermedio che pregiudica il contraddittorio cartolare e poteva incidere sulla mancata presentazione di conclusioni difensive. Non essendo la nullità sanata ai sensi dell'art.182, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art.10‑bis D.Lgs. 74/2000
La norma incriminatrice va interpretata alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale che ha depurato il testo novellato; la configurabilità del reato richiede che l'inadempimento emerga sulla base delle certificazioni effettivamente rilasciate ai dipendenti, con attestazione dell'entità delle ritenute operate. Le dichiarazioni fiscali possono costituire elemento indiziario ma non sostituiscono in via automatica le certificazioni.
D.Lgs. 158/2015 (novellatore)
L'intervento novellatore aveva ampliato la portata dell'art.10‑bis; tuttavia la parte innovativa è stata in parte dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n.175/2022), per cui la disposizione va applicata depurata dalle modifiche incompatibili con la Costituzione.
Sentenza Corte Costituzionale n.175/2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte dell'intervento novellatore, con la conseguenza che il reato deve essere valutato secondo il testo depurato e con i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità successiva.
art.7 comma 1 lett. b) D.Lgs. 24/09/2015 n.158
Citato come parte dell'intervento novellatore che aveva ampliato la sfera di operatività della norma incriminatrice e che è stata oggetto della declaratoria di illegittimità.
art.23 D.L. 137/2020
Consente, in regime emergenziale, lo svolgimento del giudizio di appello in forma cartolare; tuttavia non esime dall'obbligo di garantire la corretta costituzione del contraddittorio telematico: la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale integra nullità rilevante.
art.182 comma 2 c.p.p.
Norma sulla sanatoria delle nullità processuali: la Corte ha ritenuto che la nullità dedotta non fosse sanata ai sensi di questa disposizione.
art.185 comma 1 c.p.p.
Disposizione che prevede le conseguenze delle nullità della sentenza: la nullità del procedimento ha prodotto l'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nei giudizi d'appello celebrati in forma cartolare (anche in regime emergenziale) è obbligatoria la comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale: la sua omissione genera una nullità generale a regime intermedio e può comportare l'annullamento della sentenza impugnata.
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità delle parti novellatrici, l'art.10‑bis va interpretato depurato dagli elementi illegittimi: la prova dell'omissione di versamento delle ritenute deve fondarsi, primariamente, sulle certificazioni rilasciate ai dipendenti che attestano le ritenute operate.
- Le dichiarazioni fiscali del sostituto possono avere valore indiziario per la quantificazione dell'omissione e del profitto del reato, ma non possono sostituire la verifica effettiva delle certificazioni rilasciate ai lavoratori; è raccomandabile un giudizio probatorio che preveda, se necessario, verifiche a campione delle certificazioni.
- In sede di rinnovo del giudizio, il giudice di rinvio deve applicare i criteri indicati dalla Corte di legittimità e dall'interpretazione costituzionale, compiendo verifiche anche campionarie per accertare sia l'effettivo rilascio delle certificazioni sia la coerenza tra emolumenti corrisposti e ritenute operate.
- La difesa processuale deve vigilare sulla ricezione telematica degli atti e, se necessario, sollevare subito le relative nullità: la mancata ricezione di atti rilevanti (es. conclusioni del PG) può giustificare ricorso per cassazione basato sulla lesione del diritto di difesa.
- Quanto alla confisca per equivalente, l'accertamento dell'entità del profitto richiede fondamento probatorio puntuale; affidarsi esclusivamente alle dichiarazioni fiscali è rischioso e può essere censurato se non supportato da verifiche sulle certificazioni.
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