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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Rimini che, dopo avere dichiarato estinto il reato a lui ascritto per remissione e accettazione della querela (art. 590-bis c.p.), ha comunque disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il motivo dedotto è l'erronea applicazione dell'art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e la violazione di legge per avere il giudice penale esercitato una potestà riservata ad altra autorità (il Prefetto), essendo la competenza del giudice penale esclusa quando il procedimento penale si chiude per estinzione del reato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto in parte. La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, eliminando tale statuizione. La Corte ha ritenuto che, quando il reato si estingue per causa diversa dalla morte dell'imputato, la competenza ad accertare e applicare le sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) spetti al Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, del codice della strada, procedendo secondo gli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili; e che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa ove il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato (art. 221, comma 2, cod. strada). La restante pronuncia di estinzione del reato è confermata.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Riferimento alla remissione di querela che ha determinato l'estinzione del reato nel procedimento di merito; motivazione per la quale il giudice penale non può mantenere la competenza sulle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Norma richiamata dal Tribunale per l'applicazione della sanzione accessoria; la Corte ritiene però che non sia applicabile dal giudice penale una volta estinto il reato, poiché la competenza è devoluta al Prefetto.

  • art. 224, comma 3, Codice della Strada

    Stabilisce che in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato spetta al Prefetto accertare l'eventuale sussistenza delle condizioni per applicare la sospensione o revoca della patente, procedendo secondo gli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili.

  • art. 221, comma 2, Codice della Strada

    Prevede che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

  • artt. 218 e 219, Codice della Strada

    Richiamati come il procedimento da seguire, nelle parti compatibili, dal Prefetto per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca della patente).

  • Giurisprudenza: Sez. 4 n. 13033 del 10/02/2023 (Monopoli Michele) e Sez. 4 n. 27405 del 10/05/2018 (Quintini)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui la pronuncia di estinzione del reato preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale e che la competenza è del Prefetto.

Massime di principio

  • Se il procedimento penale si chiude con estinzione del reato (es. remissione di querela accettata), il giudice penale non può irrogare sanzioni amministrative accessorie come la sospensione o revoca della patente: quella competenza spetta al Prefetto.
  • La competenza amministrativa del Prefetto per sospensione/revoca della patente si attiva ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, procedendo secondo gli artt. 218-219 nelle parti compatibili; il ricorso contro eventuali provvedimenti del Prefetto seguirà le vie amministrative/giurisdizionali previste.
  • Se si agisce penalmente e si perviene a estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, va chiesta l'attivazione del procedimento amministrativo prefettizio quando si ritenga necessaria l'applicazione di misure accessorie; il giudice penale non può sostituirsi alla competenza prefettizia.
  • In presenza di una pronuncia penale di condanna o di applicazione della pena con patteggiamento che non estingue il reato, il giudice penale conserva la competenza ad irrogare sanzioni amministrative accessorie; la distinzione dipende dalla natura della chiusura del procedimento penale.
  • Per difendere il diritto alla circolazione del conducente in situazioni analoghe, il difensore deve tempestivamente impugnare la statuizione che applica sanzioni amministrative dal giudice penale quando il procedimento si è estinto, chiedendo l'annullamento e l'attivazione dell'iter prefettizio.

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