Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che, in parziale riforma del Tribunale di Gela, ha condannato il NICOSIA per omicidio colposo e lesioni personali plurime a anni 5 mesi 4 di reclusione, escludendo le circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della attenuante speciale di cui all'art.589-bis comma 7 c.p. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e omesso esame di rilevanti elementi tecnici acquisiti in appello (difetti della pavimentazione, presenza di pozze e acquaplaning) che avrebbero potuto rendere inesigibile la condotta, incidendo sul nesso causale; (ii) mancato riconoscimento della attenuante speciale per concorso di cause esterne (anomalie stradali e mancato uso delle cinture da parte della controparte) e (iii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per omissione di valutazione degli elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la ricostruzione della Corte d'Appello coerente e priva di illogicità manifeste: il giudice di merito, anche dopo la perizia cinematica, ha chiarito che la condotta di guida del NICOSIA (velocità non adeguata, inosservanza di specifiche norme del Codice della Strada e possibile distrazione per uso del telefono) è stata l'antecedente adeguato ed efficiente della serie di collisioni; le anomalie stradali e il fenomeno dell'acquaplaning non sono stati dimostrati in modo tale da costituire una causa alternativa concreta ed efficiente che escludesse o attenuasse la responsabilità; non è stato riconosciuto il concorso di causa della mancata cintura di sicurezza della controparte in modo da incidere sul regime di responsabilità; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato in relazione alla gravità della colpa, alla pluralità di violazioni e all'assenza di profili di meritevolezza rilevanti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art.141 Codice della Strada
Obbligo di rispetto dei limiti di velocità e adeguamento alla segnaletica: la Corte ha ritenuto che il conducente non abbia adeguato la velocità al tratto stradale (discesa con curva pericolosa) e alle condizioni meteo, contribuendo causalmente all'incidente.
art.142 Codice della Strada
Regole generali sulla circolazione e adeguamento della velocità: confermata la violazione dell'obbligo di moderare la velocità in funzione delle condizioni ambientali e della pericolosità del tratto.
art.163 Codice della Strada
Richiamato tra le norme violate; la Corte ha valutato la pluralità di inosservanze delle regole cautelari previste dal C.d.S. come indici della gravità della colpa.
art.173 Codice della Strada
Norma sull'uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida: la Corte ha ritenuto possibile una condizione di distrazione antecedente alla perdita di controllo, valutandola tra i fattori aggravanti la responsabilità del conducente.
art.589 Codice Penale (omicidio colposo)
Norma materica in relazione al decesso delle persone coinvolte: la condotta colposa del conducente è ritenuta causalmente efficiente rispetto agli eventi mortali.
art.589-bis comma 7 Codice Penale
Prevede la riduzione della pena in caso di concorso di cause estranee alla sfera volitiva dell'agente; la Corte ha escluso tale attenuante perché le cause esterne (anomalia del fondo, acquaplaning, mancato uso della cintura da parte della controparte) non sono state dimostrate come concause concrete e determinanti alla stregua delle risultanze processuali.
art.40, 41, 42, 43 Codice Penale
Richiamate in relazione ai profili di causalità e colpa: la difesa aveva invocato nozioni di non imputabilità/inesigibilità della condotta per cause esterne, mentre la Corte ha confermato che tali elementi non erano adeguatamente provati.
art.606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione ha ricordato che il suo controllo riguarda la coerenza logica e la tenuta argomentativa della decisione di merito, non la risintesi valutativa delle prove; non è ammesso un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie salvo illogicità manifesta.
DM 10 marzo 2014 n.55
Citato in relazione ai criteri per la determinazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili; la sentenza condanna il ricorrente alla rifusione delle spese secondo tale tariffario.
Massime di principio
- In tema di causalità penale, le cause concorrenti esterne devono essere provate non in via meramente possibilistica ma con elementi che le rendano concretamente probabili 'hic et nunc'; una mera ipotesi tecnica non sufficiente a scalfire una ricostruzione causale fondata e coerente.
- La Corte di Cassazione verifica la coerenza logica e l'assenza di illogicità manifesta della motivazione di merito; non procede a riequilibrio libero delle prove né a scelta della 'migliore' ricostruzione alternativa, salvo che la motivazione sia palesemente contraddittoria o priva di fondamento.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante specifica per concorso di cause esterne (art.589-bis comma 7) è necessario dimostrare il contributo reale e apprezzabile di fattori estranei alla sfera di controllo del conducente; condizioni meteorologiche o difetti stradali vanno provati nella loro incidenza sulla dinamica dell'evento.
- La mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte della vittima difficilmente interrompe il nesso causale originario quando l'urto sia di tale violenza da rendere indimostrabile un effetto alternativo determinante; la rilevanza di tale fattore va valutata concretamente e non in astratto.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi (gravità del fatto, pluralità di violazioni, assenza di profili di meritevolezza); non è necessaria la trattazione esaustiva di ogni singolo elemento favorevole presentato dalla difesa.
- In processi per sinistri stradali, le perizie tecniche e le dichiarazioni dei testimoni devono essere valutate nel loro insieme dal giudice di merito; la parte che invoca cause esimenti o attenuanti ha l'onere di dimostrare la rilevanza causale delle stesse in modo concreto.
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