Cassazione Penale, Sentenza n. 20211/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (con contestuale aggravante di "metodo mafioso") e per fatti di traffico di cocaina, coltivazione di marijuana, estorsione e porto di arma. Il ricorrente contestava la sussistenza di gravi indizi strutturali rispetto all'associazione, sostenendo che il suo coinvolgimento fosse limitato a episodi isolati e temporanei (breve soggiorno presso la base operativa e dichiarata cessazione della collaborazione nell'ottobre 2021), e che mancassero gli elementi per qualificare i fatti con l'aggravante di cui all'art.416‑bis c.p.; inoltre deduceva l'irrilevanza delle esigenze cautelari e chiedeva misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibili e adeguatamente motivate le valutazioni del giudice del riesame circa la gravità indiziaria (intercettazioni, riprese video, ruoli e compiti ricoperti dal ricorrente quali corriere, coltivatore, pusher e riscossore dei crediti), la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" alla luce di riferimenti intimidatori e dei legami familiari con soggetti di spessore criminale calabrese, e l'attualità/concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e centralità dell'indagato nell'organizzazione). Perciò la misura custodiale è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 416‑bis c.p.
La Corte ha ritenuto che i riferimenti intimidatori alla provenienza calabrese e allo spessore criminale dei prossimi congiunti, unitamente alle modalità di intimidazione e alla struttura familiare dell'associazione, giustificassero l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso.
art. 74 DPR 309/90
Richiamata come normativa di riferimento per la rilevanza penale delle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che l'attività plurima e strutturata accertata integra la rilevanza ai fini dell'accusa associativa e del traffico di stupefacenti.
art. 275 comma 3 c.p.p.
"presunzione iuris tantum della adeguatezza della custodia in carcere"
La presunzione relativa di adeguatezza della custodia per il delitto associativo è stata ritenuta non vinta: il giudice di merito ha motivato perché la custodia fosse necessaria in relazione al ruolo del ricorrente e al concreto rischio di reiterazione.
art. 274 c.p.p. lettera c)
Richiamato nel contesto della valutazione delle esigenze cautelari, con riferimento alla distinzione tra 'concretezza' e 'attualità' del pericolo; la giurisprudenza post legge n.47/2015 impone una valutazione distinta e motivata di questi elementi.
legge n.47/2015
Modificò il regime cautelare richiamato (art.274 c.p.p.), sottolineando la necessità di motivare separatamente la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha verificato il rispetto di tale parametro da parte del giudice del riesame.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Norma sul contenuto dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato che l'impugnazione cautelare in Cassazione può censurare solo violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non la semplice rivalutazione dei fatti.
art. 94, comma 1‑ter, disposizioni attuative c.p.p.
Disposizione procedurale che impone l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla decisione non deriva la rimessione in libertà; misura applicata nel caso di specie.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti ma controlla la logicità e l'adeguatezza della motivazione: censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Per riconoscere l'aggravante del "metodo mafioso" è sufficiente che emergano elementi di intimidazione ampliata dalla provenienza, dai riferimenti al potere della consorteria e dai legami familiari con soggetti di spessore criminale, anche se non tutte le intimidazioni siano materialmente attribuibili al singolo indagato.
- La sussistenza della gravità indiziaria in reati associativi può essere supportata da intercettazioni, video, ripartizione dei ruoli e pluralità di attività (trasporto, rifornimento, coltivazione, cessione, riscossione crediti); tali elementi, combinati, giustificano la misura cautelare se motivati adeguatamente.
- La presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati associativi (art.275 c.p.p.) può essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino l'interruzione stabile dei legami criminosi (tempo significativo di attività lecita, assenza di contatti, chiara dissociazione).
- Il giudice deve distinguere e motivare separatamente 'concretezza' (capacità di delinquere) e 'attualità' (occasioni prossime al reato) delle esigenze cautelari; la mera gravità del reato non basta.
- Per chiedere misure meno afflittive con buona probabilità di successo, l'indagato deve fornire elementi concreti di radicamento in vita lecita (lavoro stabile, residenza lontana, interruzione dei contatti) e prova della cessazione del proprio ruolo nell'organizzazione.
- In presenza di elementi probatori incisivi (intercettazioni e video che documentano ruoli operativi), il giudice di merito può ritenere legittima la custodia cautelare anche in assenza di condanne definitive, purché la motivazione sia logica e dettagliata.
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