Cassazione Penale, Sentenza n. 20208/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per guida senza patente (art.116 d.lgs. 30/4/1992 n.285), deducendo: (1) illegittimità del procedimento penale perché la notizia di reato sarebbe derivata da annotazione di ufficiale di P.G. che non aveva proceduto ad immediata contestazione amministrativa, per cui il provvedimento amministrativo sarebbe stato irregolare e non idoneo a fondare l'azione penale; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per carenza di motivazione; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta prevista dall'art.131-bis c.p.; (4) omessa sostituzione della pena detentiva breve con sanzione sostitutiva ai sensi di art.545-bis e degli artt. 53 ss. L.689/81.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici, privi di adeguata critica e infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la notizia di reato proveniva da soggetti qualificati e le loro attestazioni erano prova fondante della responsabilità, indipendentemente da profili amministrativi relativi alla contestazione. Ha confermato che la recidiva era integrata dalla precedente contestazione amministrativa del 14/08/2019, non opposta nei termini, e che ciò legittima la configurazione dell'aggravante/ricorrenza richiesta dall'art.116 C.d.S. La Cassazione ha inoltre ritenuto adeguatamente motivate il diniego delle attenuanti generiche, il rigetto della causa di non punibilità ex art.131-bis e il mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva, alla luce dei precedenti e della personalità recidivante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa (come indicato nel dispositivo).
Norme richiamate
art.116 d.lgs. 30/4/1992 n.285 (Codice della Strada)
La Corte ha ritenuto che il reato di guida senza patente si perfeziona al momento della guida senza titolo e che, ai fini della recidiva specifica, è sufficiente un precedente verbale di contestazione amministrativa regolarmente notificato e non opposto nei termini; la regolarità dell'ulteriore contestazione amministrativa non è rilevante per il profilo penalistico.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata ritenuta inapplicabile per la presenza di elementi preclusivi: ripetitività della condotta, precedente penale/administrativo e il particolare disvalore della condotta rispetto alla sicurezza della circolazione.
art.545-bis cod.pen. e artt. 53 ss L.689/81
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con sanzione sostitutiva, sulla base di un negativo giudizio prognostico dovuto alla recidiva e al fatto che il ricorrente aveva già beneficiato in passato di misure premiali (es. affidamento in prova) senza interrompere la reiterazione del reato.
La disciplina di raccordo introdotta chiarisce che, per i fatti successivi all'entrata in vigore, la recidiva può essere integrata anche da una violazione amministrativa previamente accertata; la Corte ha avvalorato questa lettura per considerare efficace la precedente contestazione amministrativa non opposta.
Applicato per le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità: la Cassazione osserva che non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e dispone la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiamata per il principio che i motivi di ricorso devono essere specifici, ben motivati e confrontarsi criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata; l'assenza di tale critica rende il motivo manifestamente generico e inammissibile.
Massime di principio
- La regolarità o meno della successiva contestazione amministrativa non è necessariamente decisiva per la perseguibilità del fatto penalmente rilevante: atti e verbalizzazioni di soggetti qualificati possono costituire prova idonea in sede penale.
- Una contestazione amministrativa regolarmente notificata e non impugnata nei termini può integrare, anche ai fini penali, il precedente necessario per configurare la recidiva specifica quando la normativa di raccordo (es. D.lgs. 8/2016, art.5) lo preveda.
- I motivi di Cassazione devono essere specifici e criticare puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata; censure generiche o prive di confronto argomentativo sono normalmente dichiarate inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) e il riconoscimento di attenuanti generiche possono essere esclusi per recidiva, per la ripetitività della condotta e per il concreto disvalore sociale/di pericolo della condotta stessa.
- La sostituzione della pena detentiva breve con sanzioni alternative può essere negata in presenza di un negativo giudizio prognostico e di precedenti benefici non efficaci a prevenire la reiterazione dell'illecito.
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