Cassazione Civile, Ordinanza n. 32800/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento esecutivo nel quale una società aveva intimato alla controparte un precetto per il pagamento di somme in forza di un'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. La società destinataria del precetto aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi; tale opposizione era stata rigettata in primo grado e poi confermata in appello dalla Corte di Ancona. La soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della trattazione in camera di consiglio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale. La parte intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale. Poiché la parte intimata non si era costituita, la rinuncia non richiedeva accettazione. Verificata la conformità dell'atto alla disciplina dell'art. 390 c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che la pronuncia di estinzione non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato solo come base dell'ordinanza di assegnazione posta a fondamento del precetto esecutivo
indicato quale norma sul rito camerale e sul termine di deposito dell'ordinanza
la rinuncia al ricorso, proposta prima della decisione e in assenza di costituzione dell'intimata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio quando la parte intimata non si è costituita, senza necessità di accettazione.
- Quando la Corte pronuncia estinzione del giudizio per rinuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese se non vi è costituzione della controparte nel giudizio di legittimità.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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