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Sentenza

Sentenza n. 4862/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 981 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 981 del 2025, relativa al provvedimento comunale di declaratoria di inefficacia, qualificato come annullamento d'ufficio, delle SCIA per l'esercizio di attività turistico-ricettiva e per il subingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento comunale con cui erano state rimosse, in autotutela, la SCIA del 21 marzo 2015 e la successiva comunicazione di subingresso del 27 gennaio 2022. Il complesso era stato assentito con permesso di costruire del 2005 per 16 unità immobiliari, delle quali 8 CAV con destinazione residenziale e 8 RTA con destinazione turistico-ricettiva, oltre ai relativi servizi comuni. Le appellanti deducevano: erronea qualificazione dell'attività CAV e della relativa destinazione d'uso alla luce della legislazione regionale toscana; erronea affermazione della realizzazione di un compendio esclusivamente residenziale; violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990 e del legittimo affidamento; omessa considerazione delle successive SCIA del 2015 e del 2017, nonché sproporzione e carenza di istruttoria quanto alla pretesa difformità urbanistica e alla configurabilità di una lottizzazione abusiva funzionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Le censure sono state esaminate congiuntamente perché strettamente connesse. Il Collegio ha ritenuto decisivo, indipendentemente dalla configurabilità della lottizzazione abusiva funzionale, che il complesso fosse stato realizzato con destinazione esclusivamente residenziale, in contrasto con il titolo edilizio che prevedeva anche unità RTA e servizi comuni necessari all'attività turistico-ricettiva. Tale conclusione risultava dagli accatastamenti in categoria A/2, dall'assenza dei servizi comuni e dalla richiesta e concessione della residenza anagrafica in alcune unità. Le SCIA avevano quindi rappresentato falsamente l'effettivo esercizio di un'attività turistico-ricettiva. Le successive comunicazioni riguardavano soltanto diverse modalità di gestione e non superavano la difformità sostanziale. Il Comune poteva intervenire anche oltre il termine ordinario previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990, poiché la falsa rappresentazione della realtà imputabile al segnalante consente il superamento del limite temporale dell'autotutela e impedisce la maturazione di un affidamento tutelabile. L'atto, sebbene denominato annullamento d'ufficio, è stato qualificato come declaratoria di inefficacia della SCIA. In presenza di falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o della destinazione dell'area, l'interesse pubblico alla rimozione è stato ritenuto sostanzialmente in re ipsa. Le appellanti sono state condannate alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il termine ordinario per l'esercizio dei poteri inibitori e repressivi sulla SCIA può essere superato, alle condizioni richiamate dall'art. 21-nonies, quando emerga una falsa rappresentazione della realtà imputabile al segnalante.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o della destinazione dell'area consente il superamento del termine massimo ordinario dell'autotutela; in tale ipotesi l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo è sostanzialmente in re ipsa.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello delle censure non esaminate dal giudice di primo grado.

  • art. 45 l. reg. Toscana n. 42/2000

    Invocato dalle appellanti in relazione alla qualificazione dell'attività di case e appartamenti per vacanze e alla destinazione turistico-ricettiva.

  • art. 56 l. reg. Toscana n. 42/2000

    Invocato dalle appellanti in relazione all'esercizio dell'attività di CAV e ai relativi servizi.

  • artt. 41 e 144 l. reg. Toscana n. 61/2024

    Invocati dalle appellanti in relazione alla disciplina regionale della destinazione e dell'attività turistico-ricettiva; il loro richiamo non ha condotto all'accoglimento dell'appello.

  • art. 40 d.P.G.R. Toscana n. 18/2001

    Invocato dalle appellanti con riferimento all'attività di CAV e ai servizi essenziali.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    Invocato dalle appellanti in relazione alla configurabilità della lottizzazione abusiva; il rigetto è stato fondato anche indipendentemente da tale questione.

Massime di principio

  • L'amministrazione può esercitare i poteri inibitori e repressivi sulla SCIA anche dopo la scadenza del termine ordinario previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990 quando accerti una falsa rappresentazione della realtà imputabile al segnalante, alle condizioni richiamate dall'art. 21-nonies della medesima legge.
  • La falsa rappresentazione dei fatti nella SCIA è incompatibile con la tutela del legittimo affidamento del privato e consente il superamento dei limiti temporali ordinari dell'autotutela.
  • L'intervento amministrativo che rimuove gli effetti di una SCIA fondata su dichiarazioni non veritiere deve essere qualificato, indipendentemente dalla denominazione utilizzata, come declaratoria di inefficacia della SCIA.
  • Quando un titolo abilitativo o una SCIA si fonda sulla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o della destinazione dell'area, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo è sostanzialmente in re ipsa.
  • La destinazione residenziale effettiva di un complesso edilizio, desumibile anche dagli accatastamenti, dall'assenza dei servizi comuni prescritti e dall'utilizzo delle unità come residenze anagrafiche, prevale sulla dichiarazione formale di esercizio di un'attività turistico-ricettiva ai fini della verifica della legittimità della SCIA.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniAutotutelaQualificazione degli interventiAppello
RamiProcedimento amministrativoEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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