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Legge

L.R. Toscana 61/2024

Testo unico del turismo.

Normativa regionaleL.R. Toscana 61/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in modo organico la disciplina turistica toscana: governance, banche dati, promozione, strutture ricettive, locazioni turistiche, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, trasporto turistico e professioni turistiche. Introduce anche regole transitorie, sanzioni e abrogazioni. Molte disposizioni operative per professioni turistiche sono però oggi incise o travolte dalla sentenza Corte cost. n. 196/2025.

Testo unico del turismo della Regione Toscana

Testo unico del turismo della Regione Toscana

La legge riordina l’intero sistema turistico della Toscana, definendo funzioni istituzionali, disciplina delle strutture ricettive, locazioni turistiche, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, trasporto turistico e professioni del turismo. Il quadro è completato da norme su dati, promozione, vigilanza, sanzioni e transitorio.

Finalità e principi generali

La Regione disciplina il sistema organizzativo del turismo nel proprio territorio, le imprese turistiche e, per quanto di competenza, locazioni turistiche e professioni del turismo. L’intervento regionale è orientato a sviluppo sostenibile, valorizzazione dell’immagine della Toscana, accessibilità, tutela del consumatore, contrasto all’abusivismo, digitalizzazione, qualificazione professionale e miglioramento dell’offerta.

Diritti del turista, accessibilità e sostenibilità

La legge tutela i diritti del turista in coerenza con la normativa statale e unionale sul consumo e sui viaggi organizzati. È valorizzata la trasparenza dell’offerta, il diritto a informazioni complete e veritiere e la protezione dei dati personali.

Sul versante dell’accessibilità, la Regione assicura la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, persone con intolleranze alimentari, anziani, genitori con passeggino e ospiti con temporanea ridotta mobilità, senza aggravi di prezzo. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari devono pubblicare le informazioni sull’accessibilità tramite la piattaforma regionale dedicata; per le locazioni turistiche tali informazioni confluiscono nella SCIA o nella comunicazione prevista.

In materia di sostenibilità, la Regione promuove turismo a uso razionale delle risorse, economia circolare, tutela della biodiversità, valorizzazione del paesaggio e delle aree rurali, borghi e aree interne, nonché cicloturismo e orientamento dei flussi per ridurre la pressione e allungare i periodi di fruizione.

Governance del turismo e riparto di funzioni

La Regione mantiene le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, oltre alla promozione turistica e al marketing, allo sviluppo del sistema informativo regionale del turismo, alla definizione del marchio della destinazione toscana e al coordinamento dell’informazione e accoglienza turistica. Per tali funzioni si avvale di Toscana Promozione Turistica e di Fondazione Sistema Toscana.

Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative su associazioni pro-loco, strutture ricettive, locazioni turistiche, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e professioni turistiche. Nell’ambito delle comunità d’ambito turistico, molte funzioni sono esercitate in forma associata: informazione e accoglienza turistica, programmazione e monitoraggio delle strategie turistiche locali e funzioni locali connesse al sistema informativo regionale.

L’esercizio associato avviene con convenzione tra i comuni o tramite unione di comuni; è individuato un ente responsabile, che può essere il comune capofila, con obbligo di comunicazione alla Giunta regionale. Tale ente stipula una convenzione con Toscana Promozione Turistica, cura il collegamento con il sistema informativo e con l’ecosistema digitale regionale e gestisce raccolta dati, contenuti promozionali e profilazione. Le risorse sono ripartite tra gli enti responsabili in parti uguali, con quota perequativa in base all’intensità turistica.

La Città metropolitana di Firenze può esprimere indirizzi sull’informazione e accoglienza turistica nei territori ricompresi nelle comunità d’ambito interne al proprio ambito e può essere delegata per convenzione all’esercizio delle funzioni associative.

Consultazioni e partecipazione

In ogni comunità d’ambito turistico è prevista una consulta locale, coordinata dal comune capofila o dall’unione di comuni, che si riunisce almeno due volte l’anno e coinvolge operatori e rappresentanti dei lavoratori per valutare sostenibilità e competitività dell’offerta.

È inoltre istituita presso la Giunta regionale la Consulta permanente del turismo, sede di confronto sulle politiche del settore e sulle analisi dell’Osservatorio turistico regionale. La consulta è presieduta dall’assessore competente, comprende ANCI Toscana, organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché rappresentanze delle persone con disabilità e delle famiglie; si riunisce almeno due volte l’anno ed è gratuita.

Dati, banche dati ed ecosistema digitale

Il sistema informativo regionale del turismo è l’insieme delle funzioni di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati per analizzare domanda, offerta, pressione turistica e per svolgere il ruolo di organo intermedio nelle rilevazioni ISTAT. La Giunta regionale lo sviluppa e lo utilizza, avvalendosi anche delle agenzie regionali, garantendo unitarietà regionale.

L’ecosistema digitale regionale per il turismo comprende operatori pubblici e privati, infrastrutture, piattaforme, applicativi e banche dati regionali, con finalità di promozione, erogazione servizi ai turisti e agli operatori e collaborazione tra soggetti del sistema digitale. La gestione delle infrastrutture digitali turistiche è affidata a Fondazione Sistema Toscana.

L’Osservatorio turistico regionale, gestito da Toscana Promozione Turistica, è lo strumento di condivisione e analisi dei dati pubblici e privati per supportare decisioni, promozione e governance.

La Giunta regionale tiene elenchi aggiornati di strutture ricettive turistiche, locazioni turistiche, stabilimenti balneari e associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi; i comuni trasmettono i dati alla Regione. Gli elenchi di guide turistiche e agenzie di viaggio sono nazionali.

Informazione, accoglienza e promozione turistica

I servizi IAT forniscono informazioni imparziali e trasparenti sul patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico, nonché sui servizi disponibili. Sono svolti dalle comunità d’ambito tramite uffici IAT, collegati all’ecosistema digitale regionale e coordinati dalla rete regionale degli IAT.

I servizi IAT possono includere la prenotazione di servizi turistici e pernottamenti, ma solo per i turisti che accedono fisicamente agli uffici. Il regolamento disciplina caratteristiche, standard, segni distintivi, contenuti informativi, profilazione utenti e affidamento a soggetti terzi.

La promozione turistica regionale è esercitata dalla Regione attraverso Toscana Promozione Turistica; quella digitale e di marketing digitale attraverso Fondazione Sistema Toscana. La profilazione degli utenti è ammessa nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, per tutelare i diritti del turista, personalizzare l’esperienza e migliorare l’offerta.

La Regione adotta indirizzi strategici unitari per i programmi di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Le strutture agrituristiche sono incluse nella promozione turistica regionale.

Sono previsti anche i prodotti turistici omogenei, cioè segmenti tematici di offerta di rilevanza regionale. Il loro riconoscimento avviene con deliberazione della Giunta, su proposta degli operatori, sentita la Consulta permanente del turismo; la gestione è affidata a Toscana Promozione Turistica con i soggetti aderenti.

Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione dell’accoglienza, collaborano con gli enti locali e possono gestire servizi IAT eventualmente affidati. Il riconoscimento comunale richiede ordinamento democratico e adeguate entrate; il comune tiene l’elenco.

Strutture ricettive alberghiere

Le strutture alberghiere comprendono alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel e academy hotel. Sono ammessi servizi aggiuntivi: somministrazione di alimenti e bevande, vendita al dettaglio nei limiti del codice del commercio, centri benessere, saune e attrezzature ludico-motorie per ospiti senza ulteriori abilitazioni, e locali per smart working temporaneo entro il 40% della superficie utile e per periodi da 3 a 9 mesi l’anno.

Per alberghi e residenze turistico-alberghiere sono fissate superfici minime delle camere e altezze minime secondo la normativa edilizia e igienico-sanitaria. È consentito un letto supplementare per bambini fino a 12 anni.

Gli alberghi possono ospitare unità abitative residenziali entro il limite del 40% della capacità ricettiva e a distanza non superiore a 200 metri, con mutamento urbanistico da residenziale a turistico-ricettivo. Possono assumere denominazioni specifiche come motel, villaggio albergo e grand hotel.

Per gli alberghi di una e due stelle sono previste possibili agevolazioni per convenzioni con università, enti di ricerca, istituti di alta formazione, ITS Academy, aziende sanitarie e imprese toscane, al fine di offrire alloggi a prezzo agevolato a studenti, ricercatori, familiari dei degenti, pazienti e lavoratori convenzionati, purché almeno il 75% della capacità sia destinato a tali soggetti.

Le residenze turistico-alberghiere possono offrire anche camere senza cucina, entro il 40% della capacità. Le residenze turistico-alberghiere possono trasformarsi in condhotel in caso di interventi edilizi. I condhotel sono esercizi alberghieri con parte residenziale integrata, fino al 40% della superficie complessiva, nel rispetto della disciplina statale. Gli academy hotel sono alberghi a 4 o 5 stelle che svolgono attività didattiche e formative nel settore accoglienza/ospitalità.

Strutture ricettive all’aperto

Le strutture all’aperto comprendono campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort. Possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio agli alloggiati e ai loro ospiti; nei campeggi, villaggi turistici e aree di sosta camper sono ammessi anche somministrazione al pubblico e vendita al dettaglio nei limiti previsti.

Nei campeggi e villaggi turistici sono consentiti centri benessere, saune e attrezzature analoghe per ospiti; è ammesso un letto supplementare per bambini fino a 12 anni. Il regolamento deve prevedere per le aree di sosta camper una disciplina differenziata e semplificata.

Nei campeggi il gestore può installare strutture ancorate al suolo in non più del 70% delle piazzole; è ammesso l’affitto di una piazzola a un unico equipaggio per l’intera apertura fino al 40% delle piazzole. Sono previsti anche “camping village” e “parchi di vacanza” secondo la percentuale di piazzole in locazione continuativa.

Nei villaggi turistici le piazzole per mezzi propri di pernottamento non possono superare il 40% e l’affitto per l’intera durata non può superare il 40% delle piazzole.

Sono disciplinati inoltre i campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa, destinati a categorie di soggetti collegate all’ente gestore o convenzionate, non soggetti a classificazione ma tenuti a requisiti minimi equivalenti. I campeggi temporanei possono essere autorizzati dal comune per un massimo di 60 giorni in caso di eventi straordinari o per finalità sociali, educative, ricreative, religiose, culturali o sportive; il comune stabilisce i criteri autorizzativi.

I marina resort sono strutture per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle unità da diporto ormeggiate in specchi acquei attrezzati, con requisiti minimi statali e regolamentari.

Strutture extra-alberghiere per ospitalità collettiva

Rientrano tra queste case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini e bivacchi fissi. Case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici e rifugi alpini con custodia possono somministrare alimenti e bevande agli alloggiati e offrire servizi accessori; è ammesso un letto supplementare per bambini fino a 12 anni.

Le case per ferie sono strutture per soggiorni temporanei, anche autogestiti, di soggetti o gruppi, gestite fuori dai canali commerciali da enti e soggetti senza scopo di lucro. Le categorie di ospiti devono risultare dalla SCIA. Gli ostelli sono strutture analoghe, ma nel caso di gestione da associazione possono ospitare solo associati.

I rifugi escursionistici sono lungo percorsi escursionistici riconosciuti e segnalati; i rifugi alpini sono in zone favorevoli ad ascensioni e raggiungibili a piedi, con possibilità di gestione con o senza custodia; i bivacchi fissi sono locali di alta montagna, incustoditi e aperti in permanenza.

È possibile l’uso occasionale di immobili non abitualmente destinati a ricettività collettiva, per non più di 60 giorni complessivi l’anno, previa autorizzazione comunale e nel rispetto di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Strutture extra-alberghiere con caratteristiche della civile abitazione

Sono affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d’epoca. I locali devono rispettare i requisiti strutturali e igienico-sanitari delle abitazioni civili, le condizioni di sicurezza e i requisiti regolamentari. L’esercizio è consentito solo in immobili con destinazione urbanistica turistico-ricettiva.

La disciplina limita la concentrazione di affittacamere, bed and breakfast e residenze d’epoca riconducibili al medesimo soggetto, anche tramite società collegate, nello stesso edificio, entro i limiti di una singola struttura. Le residenze d’epoca sono strutture in complessi immobiliari di pregio storico-architettonico vincolati, fino a 25 posti letto, e possono somministrare alimenti e bevande agli alloggiati.

Residence e alberghi diffusi

I residence sono composti da almeno sette unità abitative arredate, gestite unitariamente, con servizi accessori anche centralizzati. Le unità devono rispettare requisiti edilizi e igienico-sanitari e possono ospitare un letto supplementare per bambini fino a 12 anni. È ammessa la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati.

Gli alberghi diffusi sono strutture con ricevimento centralizzato in uno stabile principale e camere/unità abitative distribuite in due o più edifici vicini, localizzate in centri storici, borghi o nuclei insediativi costieri o insulari con popolazione fino a 3.000 abitanti. Gli alloggi devono avere destinazione turistico-ricettiva e trovarsi entro 200 metri dallo stabile principale; la ristorazione può essere affidata a soggetti ubicati entro 500 metri. Il regolamento definisce i requisiti minimi.

Titoli abilitativi, SCIA, comunicazioni e classificazione delle strutture ricettive

L’esercizio delle strutture ricettive, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA telematica al SUAP competente. La SCIA attesta requisiti soggettivi, strutturali, igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi e comprende dotazioni, servizi e attività accessorie. Le variazioni della capacità ricettiva, delle dotazioni, dei servizi e della classificazione sono soggette a SCIA entro 15 giorni; le altre variazioni dei dati sono comunicate entro 15 giorni.

Il bivacco fisso si attiva con comunicazione al SUAP. Le strutture alberghiere e all’aperto possono vendere direttamente al cliente servizi turistici secondo il codice del turismo.

I periodi di apertura sono annuali o stagionali: annuale se almeno 9 mesi l’anno; stagionale se tra 3 e 9 mesi complessivi, anche non consecutivi.

I requisiti soggettivi richiedono i requisiti di pubblica sicurezza del r.d. 773/1931 e, in caso di società, il possesso da parte dei soggetti soggetti a verifica antimafia; le persone giuridiche devono designare un gestore.

La classificazione è affidata al regolamento, con requisiti minimi per ogni livello. Sono previsti livelli: stelle per alberghi, campeggi, residenze turistico-alberghiere e villaggi turistici; ancore per marina resort; chiavi per residence. La classificazione si basa su dichiarazione sostitutiva allegata alla SCIA. Le variazioni di classificazione richiedono nuova SCIA con nuova dichiarazione.

Il subingresso nei titoli abilitativi si comunica al SUAP; in caso di trasferimento mortis causa, l’adempimento va fatto entro un anno. La sospensione superiore a certi limiti è soggetta a comunicazione e, in alcuni casi, a limiti massimi di durata; la cessazione va comunicata entro 30 giorni e comporta la decadenza del titolo.

Il comune verifica la classificazione, può rettificarla verso il basso e dispone la chiusura dell’attività in caso di mancanza del titolo, dei requisiti o di mancata collaborazione ai controlli. In caso di chiusura non ottemperata, può procedere in via coattiva con sigilli.

Sanzioni per le strutture ricettive

Sono previste sanzioni da 2.000 a 12.000 euro per esercizio senza SCIA o campeggio temporaneo senza autorizzazione; da 600 a 3.600 euro per superamento della capacità, somministrazione irregolare, servizi mancanti, falsa pubblicità della classificazione, omessa comunicazione del declassamento e violazione di limiti percentuali su campeggi e villaggi. Sono previste sanzioni più lievi per ospitare soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA e per violazioni residuali. La reiterazione nei due anni raddoppia le sanzioni.

Locazioni turistiche: disciplina generale

Le locazioni turistiche sono disciplinate dalla normativa statale e devono rispettare i requisiti strutturali e igienico-sanitari delle case di civile abitazione, oltre alle condizioni di sicurezza degli edifici e degli impianti.

La legge distingue fra locazione turistica in forma non imprenditoriale, disciplinata da comunicazione, e locazione turistica in forma imprenditoriale, soggetta a SCIA. Entrambe richiedono l’indicazione di ubicazione, dati dell’alloggio, sicurezza, salubrità, capacità ricettiva, dotazioni, caratteristiche, accessibilità e attività svolta; le variazioni e la sospensione sono comunicate entro 15 giorni e la cessazione entro 30 giorni.

I comuni trasmettono i dati al comune capofila e alla Giunta regionale. La cessazione, comunicata o accertata d’ufficio, comporta la decadenza della comunicazione o della SCIA.

Locazioni brevi: criteri e limiti comunali

I comuni a più alta densità turistica e tutti i capoluoghi di provincia possono adottare regolamenti per individuare zone o aree nelle quali fissare criteri e limiti specifici per la locazione breve, anche imprenditoriale. I limiti devono rispettare necessità, proporzionalità e non discriminazione e mirare a tutelare il patrimonio storico-artistico, il tessuto sociale e l’offerta di alloggi a lungo termine.

I criteri possono riguardare il rapporto tra posti letto e residenti, la distribuzione della capacità ricettiva, le caratteristiche urbane, la tutela del valore storico e paesaggistico, gli standard di accoglienza e l’impatto sulla residenzialità. Possono consistere nella limitazione dell’attività in determinate zone, nella fissazione di un rapporto tra superficie e numero di ospiti e nella definizione di requisiti qualitativi su accessibilità, igiene, decoro e connettività.

Nei comuni dotati di regolamento, la locazione breve nelle aree interessate richiede un’autorizzazione quinquennale per ciascuna unità immobiliare, con possibile limite massimo di autorizzazioni. È sempre consentita, senza autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell’unità in cui il locatore ha residenza e domicilio e di un singolo locale.

Sono previste disposizioni transitorie per l’attuazione graduale dei limiti, con esclusione per almeno tre e non più di cinque anni degli immobili già destinati a locazione breve nel 2024.

Locazione turistica non imprenditoriale

Chi loca immobili o porzioni di essi per finalità turistica in forma non imprenditoriale comunica al SUAP, contestualmente all’avvio, i dati dell’alloggio, la sicurezza e salubrità, capacità ricettiva, dotazioni, caratteristiche, accessibilità e attività. Le variazioni e la sospensione si comunicano entro 15 giorni; la cessazione entro 30 giorni. I dati sono trasferiti al comune capofila e alla Regione.

Locazione turistica imprenditoriale

L’attività imprenditoriale è soggetta a SCIA telematica al SUAP. La SCIA attesta anche i requisiti soggettivi antimafia e comprende tutte le informazioni sull’alloggio e sull’attività. Variazioni rilevanti sono soggette a SCIA entro 15 giorni; le altre a comunicazione entro 15 giorni; la sospensione va comunicata entro 15 giorni e la cessazione entro 30 giorni.

Controlli e sanzioni sulle locazioni turistiche

Il comune svolge vigilanza anche in loco, compreso il rispetto delle eventuali limitazioni comunali sui locazioni brevi. Le sanzioni vanno da 2.000 a 12.000 euro se vengono forniti servizi accessori propri delle strutture ricettive; da 500 a 3.000 euro per omessa o infedele comunicazione; da 1.000 a 10.000 euro per violazione del regolamento comunale sui limiti; da 200 a 1.200 euro per violazioni residuali non sanzionate altrove.

Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono strutture in prossimità di mare, laghi o fiumi, attrezzate per balneazione e trattamenti elioterapici ed eventualmente talassoterapici. Possono offrire alimenti e bevande, attività connesse alla balneazione, centri benessere e discipline bio-naturali, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti di settore.

Il comune può determinare, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, deroghe ai requisiti previsti dal regolamento. Il regolamento regionale disciplina le caratteristiche delle opere su aree demaniali marittime in concessione per finalità turistico-ricreative e gli indirizzi per le attività accessorie.

L’apertura è soggetta a SCIA telematica al SUAP; la SCIA attesta requisiti soggettivi, requisiti specifici e conformità a sicurezza, igiene, urbanistica ed edilizia. Le variazioni di dotazioni, servizi e attività accessorie sono soggette a SCIA entro 15 giorni; le altre variazioni a comunicazione entro 15 giorni. Il subingresso e la cessazione seguono regole analoghe a quelle delle strutture ricettive, con obbligo di comunicazione e decadenza del titolo in caso di cessazione.

Il comune può chiudere l’attività per mancanza del titolo o dei requisiti; se i requisiti o servizi minimi mancano, fissa un termine per la regolarizzazione. Le sanzioni vanno da 2.000 a 12.000 euro per esercizio senza SCIA e da 200 a 1.200 euro per violazioni residuali.

Agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio comprendono tour operator, intermediari, venditori diretti di viaggi e soggetti che raccolgono adesioni a viaggi e crociere. Possono svolgere anche attività complementari come assistenza clienti, prenotazioni, gestione di servizi turistici affidati dal comune e vendita di biglietti per spettacoli, purché l’attività tipica resti prevalente.

L’esercizio richiede i requisiti di pubblica sicurezza, la presenza di un direttore tecnico abilitato, polizze di responsabilità civile e garanzia per insolvenza o fallimento, oltre a un locale idoneo. L’apertura è soggetta a SCIA telematica; sono disciplinati aggiornamenti di sede, direttore tecnico, filiali e variazioni dell’attività.

Le agenzie on line sono soggette alla medesima disciplina, salvo il locale fisico, e la SCIA va presentata al SUAP del luogo di residenza o domicilio del titolare, o della sede legale della società.

Sono previsti subingresso, sospensione e cessazione con relativi termini; la cessazione non può avvenire durante l’esecuzione dei contratti di viaggio in corso. Le associazioni senza scopo di lucro possono svolgere organizzazione e vendita di viaggi solo per i propri associati, previa riconoscimento regionale, comunicazione al comune e possesso di direttore tecnico e copertura assicurativa.

Sono previste anche ipotesi di organizzazione occasionale di viaggi da parte di enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro, entro limiti annuali di numero e durata, con obbligo di polizza e comunicazione preventiva al comune. Gli uffici di biglietteria di compagnie di trasporto non sono soggetti alla disciplina se si limitano alla vendita dei titoli di viaggio.

Le sanzioni coprono esercizio senza SCIA o senza comunicazione, mancanza del direttore tecnico, attività verso non associati, violazioni di obblighi informativi e documentali, con aggravio per reiterazione. Il comune può disporre chiusura e sospensione.

Trasporto turistico

I comuni a più alta densità turistica, d’intesa con la Regione, possono individuare zone o aree nelle quali definire criteri e limiti specifici per attività di trasporto turistico svolte con autovetture, velocipedi, motoveicoli, veicoli atipici, veicoli elettrici, aeromobili e natanti, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Professioni turistiche: guida turistica

La guida turistica è rinviata alla disciplina statale. La legge regionale precisa solo alcune esenzioni dall’obbligo di avvalersene, come le attività divulgative non commerciali degli enti pubblici e le attività didattiche svolte da docenti nell’ambito del proprio insegnamento.

Il materiale pubblicitario delle prestazioni deve indicare i prezzi, che non possono essere superati.

Professioni turistiche: accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna

La disciplina regionale di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna è ampiamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025, che ha dichiarato illegittime o inammissibili numerose disposizioni. Rimane comunque nel testo la struttura ordinamentale relativa a professioni, albi, corsi, collegi, pubblicità dei prezzi e sanzioni, ma molti commi non sono più utilizzabili in pratica.

Per il maestro di sci restano regolati la definizione, l’albo regionale, i requisiti di iscrizione, i corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione, i rapporti con altre regioni e Stati, il Collegio regionale, le scuole di sci, la pubblicità dei prezzi, le sanzioni e il divieto di prosecuzione in caso di perdita dei requisiti.

Per guida alpina restano previste definizione, albo regionale, requisiti, corsi, rapporti con altre regioni e Stati, Collegio regionale, scuole di alpinismo e sci-alpinismo, pubblicità prezzi, sanzioni e divieto di prosecuzione; inoltre sono introdotti, nel 2026, l’accompagnatore di media montagna, il relativo elenco speciale regionale, i requisiti di iscrizione, i corsi di qualificazione e aggiornamento e le modalità organizzative.

Vigilanza, controlli e sanzioni generali

La vigilanza e il controllo sul rispetto della legge, compresa l’applicazione delle sanzioni amministrative, spettano agli enti competenti per l’amministrazione attiva. Per maestro di sci e guida alpina i comuni trasmettono ai relativi collegi i verbali di accertamento riguardanti gli iscritti.

È prevista anche una norma sull’applicazione, nell’esercizio delle attività turistiche, dei contratti collettivi nazionali del settore turismo e degli accordi di secondo livello.

Regime transitorio, finanziario, regolamentare e abrogazioni

Per il 2025, nelle more dell’adeguamento delle comunità d’ambito, il comune capoluogo o la Città metropolitana di Firenze esercita talune funzioni di sistema informativo per i territori provinciali o metropolitani interessati. Il finanziamento della legge è previsto con specifiche coperture sul bilancio 2025-2027, in particolare per il sistema informativo regionale del turismo e per le funzioni dei comuni.

Per i procedimenti in corso su classificazione di strutture ricettive, agenzie di viaggio e associazioni pro-loco restano competenti i comuni capoluogo di provincia e la Città Metropolitana di Firenze; entro 30 giorni devono trasferire la documentazione pro-loco ai comuni territorialmente competenti.

Sono previste numerose norme transitorie per strutture già esistenti, in particolare per affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali, per due esercizi nello stesso edificio, per le residenze d’epoca, per gli alberghi diffusi e per i mutamenti di destinazione d’uso con termini che arrivano fino al 30 giugno 2027 e al 31 dicembre 2027 a seconda dei casi.

Il regolamento di attuazione deve essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore; fino ad allora continua ad applicarsi il regolamento precedente nelle parti compatibili.

La legge abroga la previgente l.r. 86/2016 e numerose altre disposizioni regionali in materia di turismo, entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Attualità della disciplina

La legge è in larga parte ancora vigente come testo unico di settore per la Toscana, ma non tutte le sue previsioni sono pienamente operative. In particolare, le disposizioni sulle professioni turistiche oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025 risultano, per la maggior parte, non utilizzabili nella pratica applicativa; restano invece centrali e attuali le norme su strutture ricettive, locazioni turistiche, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, dati, controlli e transitorio.

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