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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36845/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione notificava alla società un avviso di accertamento IRES relativo al 2006, ritenendo non correttamente scomputata una ritenuta d'acconto connessa alla seconda rata di un contributo statale per attività teatrali riferito all'anno 2005. La società sosteneva che la relativa certificazione ministeriale le era pervenuta solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi e che, comunque, la ritenuta poteva essere portata in detrazione nell'anno d'imposta successivo. In Cassazione deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale per aver la CTR ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a dimostrare che la ritenuta era stata detratta solo nel 2006; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 22 e 79 del D.P.R. n. 917/1986, sostenendo la legittimità dello scomputo nell'anno 2006.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame, censurava in realtà la sufficienza della motivazione, senza indicare specificamente quali elementi dei documenti prodotti dimostrassero il fatto allegato; inoltre mancava il requisito di specificità del ricorso. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva escluso in astratto la detraibilità della ritenuta nel 2006, ma aveva rilevato che la società non aveva provato i presupposti per operare tale scomputo, in particolare la mancata detrazione nel 2005. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo formale della dichiarazione dei redditi che ha dato origine all'avviso di accertamento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo formulato come omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile perché in realtà volto a contestare la valutazione della prova e la sufficienza della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo di violazione di legge è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la concreta ratio decidendi

  • art. 22 D.P.R. n. 917/1986

    invocato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di scomputare la ritenuta d'acconto nell'anno successivo

  • art. 79 D.P.R. n. 917/1986

    invocato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di scomputare la ritenuta d'acconto nell'anno successivo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, in realtà, mira soltanto a sollecitare una nuova valutazione del merito o dell'idoneità della prova.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico: il ricorrente deve indicare con precisione quali documenti o quali dati probatori dimostrino il fatto allegato, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti di causa.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Se il giudice di merito non nega in astratto la possibilità giuridica di un certo scomputo o beneficio, ma rileva la mancata prova dei relativi presupposti, il motivo che contesta solo il principio astratto non coglie la decisione e non è ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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