Cassazione Civile, Ordinanza n. 27765/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La cooperativa ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento del consorzio per un credito di oltre 4 milioni di euro, invocando il privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 5 c.c. per crediti di cooperative di produzione e lavoro. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo per la parte residua e il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo non provata la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei lavoratori non soci, requisito sostanziale necessario per il privilegio, e irrilevante la tesi difensiva sulla deroga derivante dal d.m. 30/12/2005 MAP e dal CCNL. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.m. 30/12/2005 MAP, degli artt. 2513 e 2751-bis n. 5 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che, dovendo operare l’esclusione di alcune unità lavorative dal computo della prevalenza, la cooperativa doveva considerarsi a mutualità prevalente; con il secondo ha censurato la lettura dell’art. 82 d.l. 69/2013, d.lgs. 220/2002 e norme collegate, contestando che fosse sufficiente la sola richiesta di revisione anziché l’attestazione del suo positivo superamento. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla stessa questione della revisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, per il privilegio dell’art. 2751-bis n. 5 c.c., non basta la natura cooperativa dell’ente, ma occorrono cumulativamente: l’effettiva pertinenza del credito al lavoro dei soci, la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei non soci e il requisito formale della revisione/cooperazione. Poiché il Tribunale aveva fondato il diniego del privilegio sulla mancanza del requisito sostanziale della prevalenza, tutte le ulteriori questioni sulla mutualità prevalente e sull’applicabilità del d.m. 30/12/2005 risultavano prive di decisività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la decisione di merito non si era realmente basata sulla mancanza della certificazione di revisione, ma aveva già escluso il requisito sostanziale decisivo. Il ricorso incidentale condizionato è stato a sua volta assorbito. La Corte ha condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il privilegio per i crediti delle cooperative di produzione e lavoro richiede non solo la natura cooperativa dell’ente, ma anche la pertinenza del credito al lavoro dei soci e la prevalenza del loro apporto rispetto ai lavoratori non soci.
È norma richiamata per il calcolo della mutualità prevalente, ma la Corte ribadisce che, ai fini del privilegio invocato, non è sufficiente il riferimento alla mutualità prevalente se mancano i requisiti sostanziali richiesti dalla giurisprudenza.
d.m. 30/12/2005 MAP
La questione della sua applicabilità è ritenuta non decisiva, perché il difetto del requisito sostanziale della prevalenza del lavoro dei soci rende superfluo esaminare la pretesa deroga ai criteri di computo.
La revisione cooperativa costituisce requisito formale che integra, ma non sostituisce, i requisiti sostanziali della pertinenza del credito al lavoro dei soci e della prevalenza del loro apporto.
art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013
È richiamato nel contesto della revisione cooperativa, ma la Corte reputa assorbita la questione perché la decisione impugnata era già fondata su altra ratio decisoria.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché il ricorso non si confronta con la giurisprudenza consolidata della Corte sul punto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma sul vizio denunciato dalla ricorrente; la Corte rileva però l’inammissibilità del motivo principale e l’assorbimento degli altri.
Invocato dalla ricorrente sulla valutazione della prova documentale, ma senza incidere sulla ratio decisoria del provvedimento impugnato.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina cooperativa, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del privilegio previsto per i crediti delle cooperative di produzione e lavoro non è sufficiente la natura cooperativa dell’ente: occorre dimostrare in concreto l’effettiva pertinenza del credito al lavoro dei soci e la prevalenza del loro apporto su quello dei lavoratori non soci.
- La revisione cooperativa e la relativa certificazione costituiscono un requisito formale aggiuntivo, ma non possono supplire alla mancanza dei requisiti sostanziali richiesti per il privilegio.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto su una ratio autonoma e sufficiente, la censura che attacca questioni ulteriori o non decisive risulta inidonea a scalfire la decisione e può essere dichiarata inammissibile o assorbita.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi e con l’orientamento consolidato della Cassazione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le questioni relative ai criteri di computo della mutualità prevalente o all’applicabilità di discipline derogatorie perdono rilevanza se non è prima dimostrato il presupposto sostanziale della prevalenza del lavoro dei soci richiesto dalla norma sul privilegio.
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