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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34528/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La lite nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del SICID non provassero un’effettiva comunicazione nelle forme di rito; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non spettasse al Pubblico Ministero provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso riportava direttamente i motivi senza una chiara ricostruzione del processo. In ogni caso ha ritenuto che il ricorso non superasse il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché il Tribunale aveva deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ma in difetto di tali forme opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché l’opposizione era stata comunque proposta oltre tale termine, la tardività risultava accertata. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, e la Corte ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia, richiamato come mezzo esperibile contro il provvedimento di liquidazione dei compensi.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ex art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni ai decreti in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione viene equiparato, quanto alla struttura impugnatoria, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione decorrente dalla pubblicazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso non è scrutinabile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova sulla comunicazione e sulla conoscibilità dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione mancano, resta applicabile il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del decreto.
  • La tempestività dell’opposizione va verificata anche alla luce del termine lungo ex art. 327 c.p.c.; pertanto, anche quando si controverta sulla ritualità della comunicazione, l’impugnazione resta inammissibile se proposta oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a ricostruire il percorso processuale e sostanziale della controversia.
  • Il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. conduce all’inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata risulta conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
  • Nel procedimento relativo alle spese di giustizia, il tema della comunicazione del decreto e della sua conoscibilità non esclude l’operatività del termine lungo di impugnazione, che funge da limite massimo alla proponibilità dell’opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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