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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26069/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo, dichiarato assorbiti i restanti due motivi, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento per IRPEF 2005 e del conseguente preavviso di fermo, entrambi ritenuti legittimi dai giudici di merito. La ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo la nullità della notificazione della cartella perché eseguita presso un'abitazione in cui non risiedeva più da alcuni mesi. La Corte ha ritenuto questo motivo infondato, osservando che la notifica era stata effettuata presso il domicilio fiscale ancora rilevante, in assenza di prova di rituale comunicazione del trasferimento, e che l'atto era stato consegnato a persona di famiglia convivente. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha denunciato la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, lamentando che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, non fosse stata inviata la raccomandata informativa. La Corte ha ritenuto fondato questo motivo: poiché la notificazione era avvenuta nel 2009, dopo l'introduzione della lett. b-bis, la mancata spedizione della raccomandata comportava invalidità della notifica. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina generale della notificazione presso il destinatario o persone abilitate a ricevere l'atto.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    norma centrale per la notificazione degli atti tributari; la Corte la coordina con il domicilio fiscale e con la disciplina delle notifiche effettuate da messi comunali o speciali.

  • art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    "in caso di variazione di alcuno degli elementi [soggetti a comunicazione] o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione"

    la Corte lo richiama per affermare l'onere del contribuente di comunicare le variazioni rilevanti ai fini fiscali, con effetti sulla decorrenza del nuovo domicilio fiscale.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per affermare l'ultrattività del precedente domicilio fiscale per 60 giorni in caso di variazione del domicilio fiscale.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    la Corte afferma che, se l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, è necessario l'invio della raccomandata informativa; la sua omissione determina invalidità della notificazione.

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel passaggio che descrive la notificazione eseguita dai messi comunali o speciali mediante consegna a soggetti diversi dal destinatario, con successivo invio della raccomandata.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come forma semplificata di notificazione utilizzabile nel domicilio fiscale per ultimo noto quando il contribuente non abbia adempiuto all'onere di comunicazione.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti tributari, il sistema ruota attorno al domicilio fiscale dichiarato dal contribuente: l'amministrazione non ha un generale obbligo di verificare d'ufficio l'attualità o l'esattezza dell'indirizzo indicato, sicché la notificazione eseguita presso l'ultimo domicilio fiscale noto può essere valida se il contribuente non ha provato di aver comunicato il trasferimento.
  • La mancata comunicazione delle variazioni del domicilio fiscale legittima l'ufficio a notificare gli atti nel domicilio fiscale precedente per il periodo di ultrattività previsto dalla legge.
  • Quando la notificazione dell'atto tributario è eseguita da messo comunale o messo speciale mediante consegna a persona diversa dal destinatario, l'invio della raccomandata informativa è adempimento essenziale; la sua omissione comporta invalidità della notificazione.
  • La verifica della validità della notificazione degli atti impositivi deve essere condotta coordinando la disciplina speciale tributaria con le norme del codice di procedura civile, ma restano prevalenti le specifiche prescrizioni dell'art. 60 d.P.R. 600/1973.
  • La consegna dell'atto a un familiare convivente non esonera dall'osservanza delle formalità speciali richieste dalla normativa tributaria, ove applicabile la disciplina della raccomandata informativa.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniCartelle, ingiunzioni e riscossione coattivaContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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