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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33286/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Regione aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, con il privilegio ex art. 2752 c.c., di un credito tributario derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica. Il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l’opposizione ritenendo che tale credito non rientrasse tra quelli assistiti dal privilegio previsto per i tributi della finanza locale e che non fosse consentita un’interpretazione estensiva della norma. In cassazione la Regione ha denunciato: (1) violazione dell’art. 2752 c.c., delle disposizioni preliminari e dell’art. 3 Cost., sostenendo che il privilegio doveva essere riconosciuto anche al credito regionale per tassa automobilistica; (2) violazione dell’art. 2752 c.c., dell’art. 2745 c.c. e degli artt. 3, 24 e 119 Cost., assumendo che il Tribunale avesse dato una lettura non coerente con la causa del credito e del privilegio; (3) violazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011, dell’art. 2 d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5, 114 e 119 Cost., per avere il decreto adottato una nozione nominalistica di ente locale e un’interpretazione non dinamica del rinvio alla legge di finanza locale; (4) questione di legittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. per asserita disparità di trattamento tra Regioni e Province/Comuni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il privilegio di cui all’art. 2752 c.c. va interpretato estensivamente: l’espressione "legge per la finanza locale" non rinvia a una singola legge istitutiva del tributo, ma alle disposizioni che disciplinano i tributi degli enti territoriali; tale criterio vale anche per la tassa automobilistica regionale. Di conseguenza ha cassato il decreto del Tribunale di Vicenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito riconoscendo al credito della Regione il privilegio ex art. 2752 c.c. La questione di legittimità costituzionale è stata assorbita. Le spese sono state poste a carico del fallimento soccombente.

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    ultimo comma / terzo comma

    La disposizione sui privilegi dei crediti tributari degli enti territoriali è suscettibile di interpretazione estensiva; l’espressione "legge per la finanza locale" comprende tutte le norme che disciplinano i singoli tributi degli enti locali e regionali, sicché il privilegio si applica anche al credito per tassa automobilistica regionale.

  • art. 12 disposizioni preliminari c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione estensiva della norma sui privilegi.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di disparità di trattamento; la Corte non esamina nel merito la questione costituzionale perché assorbita.

  • art. 2745 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il privilegio doveva essere letto in coerenza con la causa del credito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nella prospettata questione di legittimità costituzionale.

  • art. 119 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela delle risorse tributarie regionali e la parificazione tra enti territoriali.

  • art. 13 d.l. n. 201/2011

    È indicato come norma di interpretazione autentica: il riferimento alla "legge per la finanza locale" va inteso come riferito a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali.

  • art. 2 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della qualificazione del tributo regionale e del rinvio alla disciplina degli enti territoriali.

  • artt. 5, 114 e 119 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale e nel sostenere il rilievo costituzionale dell’autonomia degli enti territoriali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Le norme sui privilegi, pur essendo di stretta interpretazione, possono essere interpretate estensivamente quando la ratio della disciplina imponga di assicurare la provvista necessaria all’ente titolare del credito per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
  • L’espressione normativa che collega il privilegio ai crediti per tributi previsti dalla legge per la finanza locale non va intesa in senso formalistico come riferimento a una singola legge istitutiva del tributo, ma come richiamo a tutte le disposizioni che disciplinano il tributo stesso.
  • Il privilegio generale mobiliare previsto per i crediti tributari degli enti territoriali si applica anche ai crediti per tassa automobilistica regionale, quando il tributo sia espressione di una pretesa fiscale dell’ente pubblico titolare.
  • Quando la questione di diritto è risolvibile in base a un orientamento già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare il decreto impugnato e decidere direttamente nel merito riconoscendo il privilegio.
  • La questione di legittimità costituzionale resta assorbita se l’accoglimento dei motivi di ricorso rende superflua la sua trattazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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