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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29100/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due acquirenti avevano acquistato un immobile da una venditrice che, secondo la banca creditrice della medesima, aveva alienato il bene dopo essere stata costituita in mora quale fideiussore di debiti sociali, con l’intento di sottrarre il patrimonio alla garanzia del credito. La banca aveva agito contro venditrice e acquirenti chiedendo, in via principale, l’accertamento della simulazione assoluta della compravendita e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. I compratori avevano sostenuto la genuinità del trasferimento, richiamando il prezzo corrisposto e un mutuo stipulato lo stesso giorno per finanziare l’acquisto. Il Tribunale aveva ritenuto simulata la vendita per mancanza di prova del pagamento del prezzo e per il carattere non dimostrato del mutuo quale finanziamento dell’acquisto; la Corte d’appello aveva confermato, dichiarando tardiva la documentazione prodotta in secondo grado. Nel ricorso per cassazione i compratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 1414 ss. c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il regime delle nuove prove in appello, senza considerare la disciplina transitoria e l’indispensabilità della prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova testimoniale, sostenendo che le deposizioni dimostravano l’effettivo pagamento del prezzo e la reale volontà di acquistare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il divieto di ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, introdotto dalla riforma del 2012 dell’art. 345 c.p.c., si applica alle sentenze di primo grado pubblicate dopo l’11 settembre 2012, secondo il principio tempus regit actum; di conseguenza, al momento dell’appello era già vigente il testo che escludeva la nuova prova documentale anche se indispensabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi estremi non ravvisabili nel caso concreto, poiché la Corte d’appello aveva motivato sulla inattendibilità delle testimonianze e aveva fondato il giudizio di simulazione anche su ulteriori elementi indiziari, tra cui la mancata prova del pagamento del prezzo, la mancata disponibilità del bene e la non destinazione del mutuo all’acquisto ma all’estinzione di un debito pregresso. È stata quindi confermata la decisione di merito e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo vigente dopo la riforma del 2012, vieta in appello la produzione di nuovi documenti e nuovi mezzi di prova salvo il caso di mancata proposizione o produzione per causa non imputabile; tale disciplina si applica alle sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012

  • art. 1414 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’azione di simulazione

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base della domanda subordinata di revocatoria ordinaria

  • art. 210 c.p.c.

    evocato per l’ordine di esibizione emesso in primo grado

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • legge n. 134 del 2012

    ha modificato l’art. 345 c.p.c. nel senso del più rigoroso divieto di nuove prove in appello

  • d.l. n. 83 del 2012

    atto normativo che ha introdotto la riforma dell’art. 345 c.p.c. convertita con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012

Massime di principio

  • La disciplina sulle nuove prove in appello si applica secondo il principio tempus regit actum: per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l’11 settembre 2012 vale il testo dell’art. 345 c.p.c. modificato nel 2012, che preclude l’ammissione di nuovi documenti e mezzi di prova salvo prova della non imputabilità della precedente mancata produzione.
  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo entro limiti molto ristretti: non basta contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio, occorrendo un vizio motivazionale radicale o un travisamento decisivo del fatto, altrimenti la valutazione rimane insindacabile.
  • L’accertamento della simulazione di una compravendita può essere desunto da un complesso di elementi indiziari, quali la mancata prova del pagamento del prezzo, l’assenza di effettiva disponibilità del bene e l’utilizzo del finanziamento per finalità diverse dall’acquisto, anche se il rogito attesti formalmente il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoSimulazione

Testo integrale

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