Cassazione Civile, Ordinanza n. 04078/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva svolto attività libero-professionale nell'anno 2009 ed era iscritta all'Albo forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, poiché non aveva raggiunto il reddito richiesto per l'iscrizione e per il conseguente obbligo contributivo. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva dichiarato dovuti i contributi alla Gestione separata INPS ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e aveva ritenuto tempestiva l'intimazione dell'INPS, idonea a interrompere la prescrizione, sul presupposto che il termine per il versamento relativo al 2009 scadesse il 6 luglio 2010 per effetto del d.P.C.M. 10 giugno 2010. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: (1) violazione della L. n. 335 del 1995, commi 25 e 26, e dell'art. 18 L. n. 111 del 2011, per avere la Corte territoriale affermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'avvocato non iscritto alla Cassa di categoria per difetto dei relativi presupposti; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. e erronea interpretazione della disciplina prescrizionale, sostenendo che il d.P.C.M. 10 giugno 2010 fosse mero atto amministrativo e che la mancata compilazione del quadro RR non potesse sospendere la prescrizione per difetto di una condotta dolosa; ha inoltre contestato la quantificazione delle sanzioni alla luce della questione di legittimità costituzionale pendente sul D.L. n. 98 del 2011.
La decisione
La Cassazione ha rigettato le censure sulla sussistenza dell'obbligo contributivo e sulla natura regolamentare del d.P.C.M. di differimento dei termini, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve iscriversi alla Gestione separata INPS, in attuazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Tuttavia ha accolto la parte del secondo motivo relativa alle sanzioni civili, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L. n. 98 del 2011 nella parte in cui non escludeva, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'applicazione delle sanzioni civili agli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua e, decidendo nel merito, è stato dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
La disposizione, come interpretata dalla Corte, impone l'iscrizione alla Gestione separata INPS al professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo; se non si raggiunge la soglia reddituale per l'iscrizione alla cassa, resta l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata in funzione di universalizzazione della copertura assicurativa.
Richiamata dal ricorrente; la Corte la considera nel quadro dell'interpretazione consolidata dell'obbligo contributivo, senza accogliere la censura sul punto.
Richiamato in relazione alla dedotta prescrizione; la Corte non accoglie la censura sulla decorrenza/sospensione della prescrizione quanto al credito contributivo, ma risolve la causa sul diverso profilo delle sanzioni civili.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
È considerato atto di natura regolamentare, in quanto emanato in base alla delega dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997 per differire i termini degli adempimenti contributivi e fiscali.
d.lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
Costituisce il fondamento normativo che autorizza il d.P.C.M. a modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti in relazione a imposte e contributi dovuti.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12
Interpretato nel senso che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per difetto dei requisiti reddituali devono iscriversi alla Gestione separata; la Corte costituzionale ne ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non esonerava tali soggetti dalle sanzioni civili per omessa contribuzione per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma dalla pubblicazione della decisione, nei limiti della parte dichiarata incostituzionale.
Richiamata in combinato disposto con l'art. 136 Cost. per gli effetti della decisione di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti non ancora esauriti.
L. n. 576 del 1980, art. 22
È il parametro delle soglie reddituali e di volume d'affari rilevanti per l'iscrizione alla Cassa forense; il mancato raggiungimento di tali soglie è decisivo per l'assoggettamento alla Gestione separata e, per il periodo precedente al D.L. n. 98 del 2011, per l'esonero dalle sanzioni civili.
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
Sono i parametri di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, relativi a violazione di legge e vizi della motivazione/procedura, utilizzati dalla ricorrente.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
Massime di principio
- Il professionista iscritto all'albo ma non iscritto alla cassa previdenziale di categoria, perché non raggiunge le soglie reddituali o di volume d'affari che rendono obbligatoria l'iscrizione alla cassa, deve iscriversi alla Gestione separata INPS e versare i contributi dovuti, in applicazione del principio di universalizzazione della copertura previdenziale.
- Il differimento dei termini degli adempimenti contributivi disposto con d.P.C.M. adottato in base all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997 ha natura regolamentare e può incidere sulla decorrenza degli obblighi di pagamento e, di riflesso, sulla verifica della tempestività degli atti interruttivi della prescrizione.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che impone o estende sanzioni civili opera sui rapporti non ancora esauriti e impedisce l'applicazione delle sanzioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma dichiarata incostituzionale, quando la Corte costituzionale abbia espressamente escluso tale pretesa sanzionatoria.
- Quando il ricorso per cassazione investe sia l'an debeatur contributivo sia il quantum delle sanzioni, l'accoglimento può essere limitato al solo profilo sanzionatorio, con cassazione parziale e decisione nel merito sul capo residuo se la questione sia ormai definita in diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
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