Sentenza del 23/10/2015 n. 21586 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Credito d'imposta ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 - Revoca - Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento - Conseguenze - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato il credito d'imposta previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997 per incremento occupazionale, ritenendo che il contribuente non avesse mantenuto il livello occupazionale richiesto fino alla scadenza del periodo agevolato, a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro di due dipendenti. Il contribuente ha contestato la revoca, deducendo soprattutto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 8 del d.m. n. 311 del 1998, che gli avrebbe impedito di presentare osservazioni e giustificazioni, nonché la non imputabilità della riduzione occupazionale, almeno in parte, a dimissioni della lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha stabilito che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, in assenza di esigenze cautelari, determina di per sé l'illegittimità del provvedimento di revoca, senza che sia necessario dimostrare uno specifico pregiudizio alla difesa. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando la revoca. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti; le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Prevede il credito d'imposta per l'incremento occupazionale e demanda a disposizioni attuative la disciplina delle modalità di gestione e revoca dell'agevolazione.
D.M. 3 agosto 1998, n. 311, art. 8, comma 2
Il Centro di servizio di Pescara comunica all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del credito, indicando le violazioni riscontrate e consentendo all'impresa di fornire le proprie giustificazioni entro quindici giorni.
La comunicazione di avvio e il termine per le osservazioni costituiscono una garanzia essenziale del contraddittorio procedimentale. La loro omissione rende illegittimo il provvedimento di revoca, salvo il ricorrere di condizioni che giustifichino misure cautelari.
Impone, in via generale, la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento finale, così da consentire la partecipazione e la presentazione di osservazioni.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 2
Obbliga l'Amministrazione finanziaria a informare il contribuente dei fatti che possono comportare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di sanzioni, consentendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il rispetto del termine dilatorio successivo a un accesso o a una verifica fiscale non sostituisce l'obbligo specifico e ulteriore di comunicare l'avvio del procedimento di revoca del credito d'imposta.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Art. 97 della Costituzione
Il contraddittorio procedimentale è collegato ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando una norma speciale impone all'amministrazione di comunicare l'avvio di un procedimento di revoca di un'agevolazione fiscale, tale comunicazione è una garanzia sostanziale e non un adempimento meramente formale.
- L'omissione della comunicazione rende normalmente illegittimo il provvedimento finale, anche senza la prova di un concreto pregiudizio difensivo, salvo esigenze cautelari o altre eccezioni espressamente applicabili.
- Il contribuente deve avere la possibilità di presentare osservazioni, documenti e giustificazioni prima della revoca; tali elementi possono incidere sia sulla spettanza dell'agevolazione sia sull'applicazione delle sanzioni.
- Il rispetto di altri termini procedimentali, come il termine dilatorio previsto dopo una verifica fiscale, non sostituisce necessariamente il contraddittorio specificamente previsto per la revoca del beneficio.
- In presenza di una riduzione dell'occupazione, occorre distinguere tra eventi imputabili al datore di lavoro e cause indipendenti dalla sua volontà, come le dimissioni del lavoratore; questa distinzione deve poter essere valutata dall'amministrazione nel procedimento partecipato.
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