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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21596 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione, disposta dall’Agenzia il 2 luglio 2007, del credito d’imposta richiesto dalla società per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati effettuate nel periodo 2003-2006. G.S. s.r.l. aveva presentato quindici istanze per complessivi 264.600 euro. L’Agenzia ha proposto tre motivi, esaminati congiuntamente: ha contestato che il beneficio fosse sottratto al limite quantitativo de minimis, che non costituisse aiuto di Stato perché finalizzato all’occupazione in aree svantaggiate e che il regolamento CE n. 2204/2002 consentisse di escludere tale limite. Ha inoltre denunciato la violazione della normativa nazionale e delle disposizioni europee sugli aiuti di Stato.

La decisione

La Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, ritenendo che la legge nazionale assoggettasse l’ulteriore credito d’imposta alla regola de minimis e che l’incentivo, incidendo sul bilancio delle imprese beneficiarie e spettando soltanto a imprese situate in determinate aree, avesse natura sostanziale di aiuto di Stato. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Pescara, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro il provvedimento dell’Agenzia. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10

    "All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio".

    L’ulteriore credito d’imposta per le assunzioni è soggetto al limite de minimis previsto dalla disciplina richiamata e non può essere riconosciuto senza limiti in rapporto al numero dei lavoratori assunti.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1

    "La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7".

    Il regime rinnovato nel 2002 conserva le disposizioni del precedente regime di incentivi nella parte non modificata; pertanto resta applicabile anche il vincolo de minimis previsto dall’art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

  • Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 (regola de minimis)

    "nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, il legislatore nazionale ha inteso riconoscere il beneficio dell'\"ulteriore\" credito d'imposta in rassegna, in misura limitata e non in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti".

    La regola de minimis, recepita dalla legge nazionale, limita l’ammontare complessivo dell’aiuto nel periodo di riferimento; il beneficio non cresce senza limite al crescere delle assunzioni.

  • Art. 87, paragrafo 1, Trattato CE (poi art. 92)

    "il criterio comunitario cd. \"de minimis\", che, nell'ambito dell'ordinamento sopranazionale, fissa, nell'importo di Euro 100.000,00 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale \"aiuti di Stato\" non incorrono nel divieto di cui all'art. 92 (poi art. 87), par. 1 Trattato C.e.".

    La Corte qualifica l’agevolazione come aiuto riferibile all’impresa beneficiaria e applica il limite quantitativo de minimis indicato nella decisione per il triennio. Il testo riporta anche il diverso limite nazionale di 180 milioni di lire previsto dalla disposizione interna.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    È il parametro processuale indicato dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; i motivi proposti su tale base sono stati accolti.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    La disposizione è richiamata quale norma processuale sul ricorso per cassazione nelle controversie tributarie; la Corte ha esaminato e accolto le censure formulate ai sensi di tale disciplina.

Massime di principio

  • Quando la legge istitutiva di un credito d’imposta richiama espressamente la regola de minimis, il beneficio resta soggetto al relativo tetto anche se è presentato come incentivo all’occupazione e commisurato alle assunzioni.
  • Per qualificare un’agevolazione come aiuto di Stato conta la sua sostanza economica: un beneficio che migliora il bilancio di determinate imprese può essere un aiuto all’impresa anche se persegue finalità sociali o occupazionali.
  • Se una legge successiva rinnova un regime agevolativo mantenendo ferme le norme precedenti per quanto non diversamente disciplinato, i limiti già previsti continuano ad applicarsi.
  • La disciplina del beneficio va verificata nel quadro normativo nazionale che lo istituisce e lo recepisce, senza presumere che la finalità dell’incentivo o il regolamento europeo successivo eliminino un limite espressamente mantenuto dalla legge.
  • La decisione ha compensato le spese sia di merito sia di legittimità; l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia non ha quindi comportato una condanna della società al pagamento delle spese.

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