Sentenza del 23/10/2015 n. 21606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento relative al recupero, per il 2002, di un credito d’imposta per incremento occupazionale ritenuto indebitamente fruito e, per il 2003, a sanzioni amministrative per lavoro irregolare. La CTP di Bari, con sentenza n. 232/11/2007, aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR della Puglia, con sentenza n. 92/09/09 depositata il 5 ottobre 2009, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, rilevando la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l’assenza di sottoscrizione e il difetto di motivazione delle cartelle. L’Agenzia ha contestato l’annullamento, deducendo che la disciplina sulla mancata indicazione del responsabile si applica soltanto ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 e che la cartella non era invalida per la mancanza di firma, anche in ragione della natura vincolata dell’atto. B.A. ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l’appello dell’Agenzia fosse tardivo e contestando la compensazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che la mancata indicazione del responsabile non comporti la nullità delle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione prima del 1° giugno 2008 e che la sottoscrizione autografa non sia necessaria se l’atto è comunque riferibile all’autorità che lo ha emesso; la nullità per difetto di firma ricorre solo se non sia possibile individuare tale autorità o il firmatario. Il primo motivo dell’Agenzia è stato assorbito. È stata respinta l’eccezione incidentale di tardività: nel processo tributario si applica la sospensione feriale, che aggiunge 46 giorni al termine annuale, perciò l’appello notificato il 23 febbraio 2009, dopo il deposito della sentenza di primo grado il 9 gennaio 2008, era tempestivo. Il motivo incidentale sulle spese è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della CTR della Puglia, che dovrà esaminare le domande rimaste senza decisione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008 non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data.
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; non si applica ai ruoli consegnati prima di tale data.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Questa Corte ha già affermato che "la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificare la provenienza nonchè l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice".
La cartella è un documento di riscossione predisposto secondo un modello che non richiede la firma dell’esattore; intestazione, importo e causale sono sufficienti a verificarne la provenienza e il contenuto.
D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 7
In via generale, va osservato che gli atti tributari privi della sottoscrizione del dirigente responsabile sono sicuramente illegittimi a partire dal 1 luglio 2009 D.L. n. 78 del 2009, ex art. 15, comma 7, che prevede: "la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati".
Per gli atti indicati, prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile. La decisione richiama la disposizione per precisare la disciplina della sottoscrizione, ferma la regola che l’atto è nullo solo se non se ne può individuare la provenienza.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
La disposizione è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo agli obblighi di motivazione, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione né decide nel merito la questione, rinviando l’esame delle domande non trattate.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dall’Agenzia sulla motivazione degli atti; il relativo motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha fornito una specifica interpretazione.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies
L’Agenzia l’ha invocata sostenendo che la natura vincolata dell’atto escludesse l’annullabilità, ma la Corte ha accolto il motivo sulla diversa base della disciplina temporale delle cartelle e dei principi sulla sottoscrizione, senza applicare né interpretare autonomamente questa disposizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 1
La disposizione è richiamata per indicare i soggetti che possono adottare o sottoscrivere l’atto, ma la regola decisiva affermata è che la mancanza della firma non comporta nullità quando l’atto resta riferibile all’autorità da cui proviene.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione feriale dei termini
Trattandosi di giudizio tributario trova applicazione la sospensione feriale dei termini con l'ulteriore termine, in aggiunta all'anno, di 46 giorni per l'impugnazione e conseguente tempestività dell'impugnazione notificata il 23.2.2009, essendo avvenuto il deposito della sentenza di primo grado il 9.1.2008.
Nel giudizio tributario la sospensione feriale si applica al termine annuale per impugnare, aggiungendo 46 giorni; nel caso concreto ha reso tempestivo l’appello dell’Agenzia.
Massime di principio
- Per stabilire se una cartella è nulla per mancata indicazione del responsabile del procedimento, occorre verificare la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione: la regola di nullità richiamata dalla decisione opera per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, non per quelli anteriori.
- La mancanza della sottoscrizione autografa non determina da sola la nullità della cartella: è decisivo che il documento sia riconducibile all’autorità che lo ha emesso. La nullità rileva quando la provenienza dell’atto o l’identità del firmatario non siano individuabili.
- Nel processo tributario la sospensione feriale si applica al termine annuale per l’impugnazione, con l’aggiunta di 46 giorni; la tempestività va calcolata considerando entrambi i periodi.
- La cassazione con rinvio non definisce il merito delle pretese tributarie: il giudice di rinvio deve esaminare le questioni rimaste senza pronuncia e decidere anche sulle spese nei limiti indicati dalla sentenza.
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