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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21581 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000-2002. La CTR del Lazio aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo prevalente la sua attività personale rispetto alle spese per lavoro dipendente e ai beni strumentali. L’Agenzia ha proposto due motivi: violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997, perché la CTR non aveva verificato se esistesse una struttura organizzativa eccedente il minimo necessario e idonea a potenziare l’attività; e insufficiente motivazione, perché l’assenza di autonoma organizzazione era stata affermata in modo generico, senza esaminare concretamente beni strumentali e spese per il personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR non aveva applicato correttamente i criteri per accertare l’autonoma organizzazione e non aveva motivato adeguatamente sulla consistenza dei beni strumentali e sull’impiego di lavoro dipendente, limitandosi ad affermazioni generiche. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa definitivamente la spettanza del rimborso: dovrà essere rivalutata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c)

    l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui

    Il lavoro autonomo è escluso dall’IRAP se manca un’autonoma organizzazione. Questa sussiste, tra l’altro, quando i beni strumentali superano il minimo normalmente necessario oppure il contribuente utilizza lavoro altrui in modo non occasionale. Il giudice di merito deve verificare concretamente tali elementi e motivare adeguatamente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La disposizione è richiamata quale motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto la censura riguardava l’errata applicazione dei criteri legali per valutare l’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La disposizione è richiamata quale motivo di ricorso per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata analisi concreta dei beni strumentali e delle spese per lavoro dipendente.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta constatare che la sua attività è prevalentemente personale: occorre verificare se l’organizzazione apporti una capacità produttiva aggiuntiva rispetto al lavoro individuale.
  • La presenza di beni strumentali non determina automaticamente l’autonoma organizzazione: conta se, per quantità, valore e caratteristiche, essi eccedono il minimo normalmente indispensabile per l’attività.
  • L’impiego non occasionale di lavoro altrui può integrare autonomamente il requisito dell’organizzazione; il giudice deve esaminare in concreto le mansioni e gli elementi relativi al personale.
  • La decisione sul rimborso richiede un accertamento motivato e specifico dei fatti rilevanti. Affermazioni generiche sulla prevalenza dell’attività personale o sulla natura ausiliaria dei beni non sono sufficienti.

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