Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21584 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa alla dichiarazione dei redditi per il 2002, emessa per recuperare crediti d’imposta per incremento occupazionale e investimenti in aree svantaggiate. La società aveva contestato, tra l’altro, la carenza di motivazione della cartella. La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza n. 40/51/09 depositata il 6 marzo 2009, aveva respinto l’appello dell’Agenzia e di Equitalia, ritenendo la cartella non adeguatamente motivata perché non preceduta da avviso di accertamento. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.; Equitalia ha lamentato in via incidentale un’omessa pronuncia sul proprio difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 17 giugno 2015, depositata il 23 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia perché il quesito di diritto era astratto, non riferito adeguatamente alla fattispecie e privo dell’indicazione sia della regola adottata dalla sentenza impugnata sia di quella alternativa proposta. Ha inoltre osservato che il recupero dei crediti d’imposta in questione non derivava da un mero controllo formale o da una rettifica della dichiarazione: il disconoscimento del credito richiedeva una motivazione, anche sintetica, e la previa comunicazione al contribuente mediante avviso bonario, prima dell’iscrizione a ruolo. Il ricorso incidentale di Equitalia è stato rigettato, perché la censura relativa all’omessa pronuncia sul difetto di motivazione era manifestamente infondata. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l'indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che sì sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.

    Il quesito deve esporre in modo concreto e autosufficiente la regola applicata dal giudice di merito e quella che il ricorrente ritiene corretta; la mancanza di uno dei due elementi comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Peraltro, nella fattispecie, la cartella risultava emessa per "recupero di crediti d'imposta per incremento occupazionale ed investimenti in aree svantaggiate" quindi non a seguito di un mero accertamento in rettifica ma per il disconoscimento di un credito d'imposta che richiedeva una motivazione anche sintetica della pretesa a mezzo notifica anche di un preventivo avviso bonario, al fine di rendere edotto il contribuente prima di procedere alla relativa iscrizione a ruolo.

    Nel caso deciso, il recupero di crediti d’imposta disconosciuti non è stato trattato come una semplice liquidazione o rettifica automatica della dichiarazione: la pretesa doveva essere motivata, anche sinteticamente, e preceduta da una comunicazione al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma è stata indicata dall’Agenzia come parametro della censura, ma la Corte non ne ha svolto un’autonoma interpretazione, decidendo il ricorso principale per l’inidoneità del quesito di diritto.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile alla decisione impugnata, il quesito di diritto doveva confrontare la regola adottata dal giudice di merito con quella proposta dal ricorrente e riferirsi alla questione concreta; un quesito astratto o incompleto comportava l’inammissibilità del motivo.
  • Quando l’amministrazione recupera un credito d’imposta disconoscendone il diritto, la cartella non può limitarsi a richiamare la dichiarazione del contribuente: deve rendere comprensibile, anche sinteticamente, la ragione della pretesa e, secondo la decisione, deve essere preceduta da un avviso bonario che consenta al contribuente di conoscerla prima dell’iscrizione a ruolo.
  • La decisione distingue il recupero di un credito d’imposta disconosciuto dal mero controllo o dalla rettifica automatica della dichiarazione; la procedura concretamente utilizzata e la natura della pretesa incidono sugli obblighi di motivazione e comunicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.