Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21600 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, dopo aver effettuato incrementi occupazionali in aree svantaggiate, aveva già fruito del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000 e chiedeva il riconoscimento di un ulteriore credito, sostenendo che non le fosse applicabile il limite del regime «de minimis» previsto dal comma 10. Trascorsi inutilmente 90 giorni dall’istanza, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari il silenzio-rifiuto. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva riformato la decisione, ritenendo il silenzio non impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l’insufficiente motivazione sulla qualificazione del silenzio come diniego tacito; con il secondo, la violazione dell’art. 19, sostenendo che il silenzio-rifiuto rientrasse tra gli atti impugnabili. L’Amministrazione ha proposto tre motivi incidentali condizionati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la doglianza riguardava una questione giuridica e l’eventuale carenza motivazionale poteva essere superata dalla Corte nell’esercizio del potere previsto dall’art. 384 c.p.c. Ha rigettato il secondo motivo: il credito ulteriore non richiedeva un’istanza preventiva di riconoscimento, ma poteva essere utilizzato direttamente in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241/1997, restando salvo il potere dell’Ufficio di recuperare il credito se ritenuto non spettante. Poiché la fruizione non dipendeva da una previa domanda da valutare necessariamente dall’Amministrazione, il silenzio sull’istanza non costituiva un diniego tacito impugnabile. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Spese processuali compensate per la difficoltà della questione giuridica.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. h)

    Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h), includendo tra gli atti suscettibili di impugnazione dinanzi al giudice tributario "il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari", non contempla, a differenza della lett. g), l'impugnazione del silenzio.

    La disposizione non rende in generale impugnabile il silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di agevolazione. Un diniego tacito può essere impugnato in via interpretativa soltanto quando la disciplina del beneficio subordina la fruizione a una domanda preventiva che l’Amministrazione deve necessariamente valutare.

  • Legge n. 388/2000, art. 7, commi 4 e 10

    Poichè così non è quanto al regime giuridico dell'agevolazione de qua, giacchè questo consente (arg. L. n. 388 del 2000 , ex art. 7, comma 4) all'interessato di far valere il diritto al beneficio fiscale direttamente comportandosi come se quel beneficio gli spettasse, è consequenziale il rigetto della tesi esposta nel ricorso principale.

    Per il credito d’imposta in esame non è necessaria una preventiva istanza di riconoscimento: il contribuente può fruirne direttamente, anche oltre la soglia «de minimis» contestata, mediante compensazione. L’Amministrazione conserva il potere di recuperare successivamente il credito qualora accerti che non spettava.

  • D.lgs. n. 241/1997

    Questa corte ha già avuto modo di affermare che la L. n. 388 del 2000, art. 7, non prevede per godere dell'ulteriore credito di imposta oltre la soglia cd. de minimis la presentazione di un'istanza del contribuente, ma l'utilizzo del medesimo credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 , fatto salvo, ovviamente, il potere dell'ufficio di procedere al recupero ove il credito sia poi ritenuto non spettante (v. Sez. 5A n. 11922-14).

    La fruizione del credito avviene attraverso la compensazione, senza che sia richiesto un previo provvedimento di riconoscimento; l’eventuale spettanza resta verificabile dall’Ufficio, che può recuperare il credito non dovuto.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Il motivo è inammissibile avendo per oggetto una questione giuridica, rispetto alla quale l'eventuale insufficienza della motivazione del giudice di merito non rileva atteso il potere integrativo della corte ai cui all'art. 384 c.p.c..

    Quando la censura riguarda una questione di diritto, l’eventuale insufficienza della motivazione del giudice di merito non determina di per sé l’accoglimento del motivo, poiché la Corte di cassazione può integrare la motivazione in diritto.

Massime di principio

  • Prima di impugnare il silenzio dell’Amministrazione su un beneficio fiscale, occorre verificare se la legge subordini la fruizione a una preventiva istanza. Se il beneficio può essere utilizzato direttamente dal contribuente, il silenzio su una richiesta di riconoscimento non è, di regola, autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando la disciplina consente la fruizione diretta mediante compensazione, il contribuente può utilizzare il credito senza attendere un’autorizzazione preventiva; ciò non equivale a un riconoscimento definitivo della spettanza, perché l’Amministrazione può effettuare controlli e recuperare il credito non dovuto.
  • L’impugnabilità del silenzio può essere ammessa in via interpretativa se la domanda preventiva è un passaggio necessario per ottenere il beneficio e l’Amministrazione deve pronunciarsi su di essa: in tal caso, escludere il ricorso potrebbe lasciare il contribuente senza tutela.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.