Sentenza del 23/10/2015 n. 21602 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva revocato parzialmente il credito d’imposta fruito per nuove assunzioni effettuate dal 2003 al 2006, contestando il superamento del limite de minimis di 100.000 euro nell’arco di tre anni. La società aveva impugnato l’atto sostenendo, in sostanza, che l’agevolazione per l’occupazione non fosse soggetta a tale limite. Dopo che la CTP di Pescara aveva accolto il ricorso e la CTR dell’Abruzzo aveva respinto l’appello dell’Ufficio, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi connessi, deducendo la violazione della disciplina nazionale e comunitaria: il credito sarebbe stato un aiuto di Stato e, comunque, la legge nazionale ne aveva espressamente limitato la fruizione al massimale de minimis.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando l’opposizione della società all’atto di recupero. Ha stabilito che il credito era astrattamente configurabile come aiuto di Stato per il suo carattere selettivo e che, in ogni caso, la normativa nazionale assoggettava espressamente l’ulteriore credito al limite de minimis, pari a 100.000 euro nel triennio. Il limite non poteva essere superato invocando la disciplina europea sugli aiuti all’occupazione né l’esclusione dal cumulo prevista dal D.L. n. 10/2007, perché quest’ultima riguardava aiuti concessi oltre il limite de minimis, mentre il credito in esame era stato legislativamente circoscritto a quel massimale. Non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza successivo alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 7, comma 10
Ha mantenuto ferme cioè, quanto alle dette assunzioni, tutte le disposizioni della norma richiamata, ivi compresa quella del 10 comma secondo la quale "all'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulatali altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio" (massimale poi stabilito in Euro 100.000,00 sul periodo di tre anni, con effetto dal 2-2-2001, ex art. 2 del Regolamento CE n. 69 del 2001).
La disposizione assoggetta l’ulteriore credito d’imposta alla regola de minimis e fissa un massimale complessivo nel triennio; il limite opera come tetto alla fruizione del beneficio.
Consegue che per effetto della disposizione nazionale non è configurabile un credito d'imposta eccedente il suddetto ammontare de minimis.
Il credito d’imposta previsto per le nuove assunzioni non può eccedere il massimale de minimis richiamato dalla normativa nazionale.
Art. 87 del Trattato CE
Al riguardo l'impugnata sentenza non contiene convincenti argomentazioni volte a superare l'orientamento da questa corte espresso a mezzo dei principi per cui: (i) il credito di imposta è astrattamente configurabile quale aiuto di Stato in considerazione del suo carattere selettivo correlato alla differenziata applicazione territoriale;
Il credito può essere qualificato, in astratto, come aiuto di Stato quando presenta carattere selettivo, anche in ragione della sua applicazione territoriale differenziata.
Regolamento CE n. 69/2001, art. 2
Il massimale poi stabilito in Euro 100.000,00 sul periodo di tre anni, con effetto dal 2-2-2001, ex art. 2 del Regolamento CE n. 69 del 2001.
Il regolamento è richiamato per il massimale de minimis di 100.000 euro nel periodo di tre anni applicabile alla vicenda.
D.L. n. 10/2007, art. 1, comma 8, convertito dalla Legge n. 46/2007
Il riferimento della commissione tributaria a siffatta norma è del resto errato, giacchè essa stabilisce che "sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente". L'esclusione riguarda cioè solo gli "aiuti" rientranti in detta previsione, che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore alla regola comunitaria.
L’esclusione dal cumulo opera per gli aiuti autorizzati o esentati concessi in misura superiore alla soglia de minimis, non per un credito il cui importo massimo è stato già fissato dalla legge nazionale in misura corrispondente a tale soglia.
Codice di procedura civile, art. 384
La causa, involgente solo la questione giuridica esaminata, non abbisogna di ulteriori accertamenti di fatto. E perciò, si sensi dell'art. 384 c.p.c. , può essere dalla corte decisa nel merito con il rigetto del ricorso della contribuente avverso il provvedimento di recupero del credito d'imposta.
Quando la causa richiede soltanto la soluzione di una questione giuridica e non necessita di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito.
Massime di principio
- Se la legge nazionale subordina espressamente un credito d’imposta alla regola de minimis, il beneficio non può superare il relativo massimale, anche quando sia presentato come misura di sostegno all’occupazione.
- La disciplina europea che consente determinati aiuti all’occupazione non elimina automaticamente un limite più restrittivo stabilito dalla normativa nazionale per il credito in questione.
- Un’esclusione dal cumulo riferita ad aiuti autorizzati o esentati non consente di superare il massimale quando la legge nazionale ha già commisurato il beneficio al limite de minimis.
- Se in cassazione la controversia è esclusivamente giuridica e i fatti non richiedono ulteriori verifiche, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
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