Cassazione Civile, Ordinanza n. 17933/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI per l’annualità 2015 emesso da un comune nei confronti del proprietario di alcune attività su area demaniale, in relazione alla superficie tassabile di uno stabilimento balneare e di un ristorante. In appello il comune aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendosi legittima la pretesa tributaria. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha dedotto la violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno, assumendo che precedenti sentenze relative ad annualità diverse avessero già accertato l’effettiva superficie tassabile; 2) ha denunciato la violazione delle norme sul procedimento e sul giusto processo, sostenendo che l’avviso fosse nullo per difetto di motivazione; 3) ha lamentato la violazione delle norme sulla TARSU e sull’onere della prova, perché la CTR non avrebbe valorizzato la documentazione prodotta per dimostrare l’inutilizzabilità di parte dell’arenile; 4) ha infine censurato la sentenza per omessa motivazione sulla specifica deduzione secondo cui il prelievo doveva essere commisurato al periodo effettivo di attività, trattandosi di attività stagionale, e doveva escludersi la tassazione di circa venti mq adibiti a rifiuti speciali smaltiti da impresa specializzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato e in parte inammissibile perché le decisioni invocate riguardavano rapporti d’imposta diversi, la questione coinvolgeva un elemento variabile come la superficie effettivamente utilizzabile dell’arenile e, comunque, il ricorso non era autosufficiente per mancata produzione delle sentenze con attestazione del passaggio in giudicato. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in tema di TARSU, la motivazione dell’atto è sufficiente quando indichi superficie/tariffa/categoria e richiami atti generali come regolamenti e delibere comunali; inoltre il ricorso non riportava testualmente la motivazione dell’atto impugnato, con conseguente difetto di specificità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per violazione dell’onere di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né localizzato nel fascicolo la documentazione richiamata. Ha reputato infondato il quarto motivo perché la riduzione per uso stagionale è discrezionale e richiede una previsione regolamentare, comunque già riconosciuta dal comune; quanto alla pretesa non tassabilità di parte dell’area per rifiuti speciali, la censura è stata considerata inammissibile per difetto di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del comune; disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il giudicato non vincola quando i precedenti riguardano rapporti d’imposta diversi; inoltre il giudicato sull’interpretazione normativa non è invocabile per vincolare il giudizio successivo su elementi di fatto mutevoli.
art. 4 d.lgs. 241/1990
Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata in relazione alla motivazione dell’atto impositivo.
Richiamati nei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato difetti di specificità e autosufficienza delle censure.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova dell’inutilizzabilità di parte dell’area tassata.
Richiamato con riferimento all’onere della prova, posto a carico del contribuente per i fatti impeditivi o riduttivi della pretesa tributaria.
Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.
art. 111 Cost.
Richiamato per lamentare vizio di motivazione; la Corte ha escluso il vizio in ragione della sufficienza della motivazione dell’atto e della sentenza di merito.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 3, lett. c)
ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in misura non superiore ad un terzo in relazione a "locali, adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo"
La riduzione è discrezionale, non automatica, e richiede una specifica previsione regolamentare comunale.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello, senza le limitazioni dell’art. 345 c.p.c.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In forza del principio di specialità, la disciplina processuale tributaria prevale su quella civile ordinaria ove difforme.
La Corte ha escluso la sua applicazione al processo tributario per la produzione documentale in appello.
Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; in difetto, le censure sono inammissibili.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su documenti o atti di merito sono inammissibili se non sono riprodotti o adeguatamente localizzati nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il dedotto giudicato esterno è scrutinabile solo se il ricorso è autosufficiente: la parte deve produrre le sentenze invocate con attestazione del passaggio in giudicato e indicarne con precisione la rilevanza rispetto alla controversia attuale.
- Il giudicato esterno non vincola automaticamente quando le precedenti decisioni concernono annualità diverse o elementi fattuali mutevoli; inoltre il giudicato non si estende all’interpretazione normativa in modo tale da impedire una diversa soluzione nel nuovo processo.
- In materia di TARI/TARSU, la motivazione dell’atto impositivo è sufficiente se indica gli elementi essenziali della pretesa, come superficie, categoria e tariffa, potendo il dettaglio derivare da regolamenti o delibere comunali generali non necessariamente allegati all’atto.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall’art. 58 d.lgs. 546/1992 e non incontra la preclusione dell’art. 345 c.p.c.; pertanto non è di per sé illegittimo il richiamo, in secondo grado, a documenti ulteriori.
- La riduzione della tariffa per uso stagionale o non continuativo non opera automaticamente: richiede una previsione del regolamento comunale e, comunque, la concreta allegazione e prova dei presupposti di fatto per l’agevolazione o per l’esenzione.
- Chi contesta in cassazione la mancata considerazione di documenti o atti di merito deve trascriverne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione processuale; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La prova dell’inutilizzabilità di porzioni dell’area tassata non può essere sostituita da mere allegazioni: incombe sul contribuente dimostrare i fatti che escludono o riducono la base imponibile.
- rami
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