Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06490/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro un decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso in favore dell'avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto l'opposizione tardiva, assumendo che il decreto fosse stato comunicato al P.M. e che, comunque, l'impugnazione fosse stata proposta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che la mera annotazione sul fascicolo "a visto PM" non provasse una rituale comunicazione né la ricezione del provvedimento, e che non fossero stati rispettati gli adempimenti previsti per le comunicazioni di cancelleria. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale avesse ritenuto tardiva l'opposizione senza considerare un'attestazione amministrativa e avesse sostanzialmente addossato al P.M. l'onere di provare di non aver ricevuto la comunicazione del decreto.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che contro il decreto di pagamento emesso ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 è ammessa opposizione ex art. 170, disciplinata dall'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, e che il termine ordinario per proporla è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di comunicazione o notificazione, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., estensibile anche all'opposizione prevista dal rito sommario speciale. Poiché il decreto era del 13 luglio 2018 e l'opposizione era stata proposta nel 2020, la stessa risultava comunque tardiva rispetto al termine semestrale applicabile. Per tale ragione la Corte ha ritenuto irrilevante stabilire se il decreto fosse stato o meno ritualemente comunicato al P.M., poiché alla data dell'opposizione il provvedimento era già definitivo e non più contestabile nel merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimata e nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Il decreto di pagamento del compenso deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Regola il rito applicabile all'opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato dalla Corte costituzionale come parametro di equiparazione del decreto di liquidazione a un'ordinanza appellabile.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione, estensibile anche all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la prova della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova circa la comunicazione/ricezione del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere, nel caso concreto, il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, di regola, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • In mancanza di comunicazione o notificazione del decreto di liquidazione, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che opera anche per l'opposizione disciplinata dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dal rito di cui al d.lgs. n. 150/2011.
  • Se l'opposizione viene proposta oltre il termine lungo, il decreto è ormai definitivo e non è più esaminabile nel merito, con conseguente irrilevanza delle contestazioni sulla ritualità o meno della comunicazione ai fini della tempestività.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione, la questione decisiva è la proposizione entro i termini di legge; ove tali termini siano comunque spirati, le doglianze sulla prova della comunicazione non possono condurre alla riapertura del termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.